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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 06670/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila dichiarava inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la riabilitazione in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Pescara il 21 ottobre 2008, divenuta irrevocabile il 30 novembre 2009. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame viene proposto avverso un decreto di inammissibilità, emesso dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila in materia di riabilitazione, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per cui deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: «In tema di procedimento di esecuzione, nelle materie elencate dagli artt. 667 e 676 cod. proc. pen., per le quali è previsto il rito speciale di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., l'ordinanza adottata, "de plano" e senza formalità di procedura, è impugnabile mediante opposizione dinanzi allo stesso giudice che l'ha emessa non solo quando decide nel merito, ma anche quando dichiara l'istanza inammissibile, non trovando applicazione la diversa disciplina generale dettata dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'impugnazione con ricorso per cassazione della declaratoria di inammissibilità» (Sez. 1, n. 12233 del 26/02/2025, Petrazzuolo, Rv. 288563 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere qualificato opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, per il giudizio di opposizione, in base al combinato disposto degli artt. 666 e 667, comma 4 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila.

Così deciso il 12 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila dichiarava inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la riabilitazione in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Pescara il 21 ottobre 2008, divenuta irrevocabile il 30 novembre 2009. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso in esame viene proposto avverso un decreto di inammissibilità, emesso dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila in materia di riabilitazione, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., per cui deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: «In tema di procedimento di esecuzione, nelle materie elencate dagli artt. 667 e 676 cod. proc. pen., per le quali è previsto il rito speciale di cui all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., l'ordinanza adottata, "de plano" e senza formalità di procedura, è impugnabile mediante opposizione dinanzi allo stesso giudice che l'ha emessa non solo quando decide nel merito, ma anche quando dichiara l'istanza inammissibile, non trovando applicazione la diversa disciplina generale dettata dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che prevede l'impugnazione con ricorso per cassazione della declaratoria di inammissibilità» (Sez. 1, n. 12233 del 26/02/2025, Petrazzuolo, Rv. 288563 - 01). Per queste ragioni, il ricorso, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere qualificato opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, per il giudizio di opposizione, in base al combinato disposto degli artt. 666 e 667, comma 4 cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso il 12 febb
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