CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44262/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 20710/2023 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia riformava parzialmente, concedendo un beneficio, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati in relazione ai reati di cui agli artt. 56-640 e 368 cod. pen.; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati deducendo vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, in specie di quella documentale, e alla affermazione della colpevolezza dei prevenuti; ragioni poi reiterate dall'HcrYait con successiva memoria difensiva, in particolare con riferimento alle doglianze attinenti al trattamento sanzionatorio; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili in quanto gli imputati hanno formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 16-17 provv. impugn.), che i ricorrenti hanno cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; irrilevante è l'errore nel richiamo ad un precedente penale inesistente, perché i giudici di merito avevano menzionato anche altri gravi precedenti penali di una certa gravità, ostativi all'accoglimento delle richieste difensive; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de