CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 novembre 2025
Cassazione n. 08279/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d’appello ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 304, commi 2 e 3, e 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con cui la Corte d'assise di Roma aveva sospeso i termini di custodia cautelare nei riguardi, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento in corso, ritenuto particolarmente complesso, per delitto tra quelli indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. 2. A ragione della decisione, il Tribunale ha osservato che la situazione descritta nel provvedimento della Corte d’assise era rispettosa della previsione di cui all'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., in primo luogo perché il provvedimento era stato adottato previo rituale contraddittorio tra le parti e i nuovi difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e gli stessi menzionati imputati) avevano prestato il consenso alla sospensione, mentre le difese di Akakhel e del ricorrente nulla avevano opposto. Ha, inoltre, chiarito che il provvedimento impugnato aveva dato esaustivamente atto della complessità del procedimento e del ponderoso materiale probatorio già formato e ancora da valutare (perizia di trascrizione delle intercettazioni e prove orali), della richiesta degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Akalhel di frazionare la discussione e della possibilità di svolgere ulteriori richieste istruttorie. Per tale via ha, dunque, ritenuto che il provvedimento fosse rispettoso del principio espresso in sede di legittimità secondo cui il giudizio di particolare complessità che legittima la sospensione della custodia cautelare ha carattere prognostico e deve essere formato alla stregua di elementi obiettivi e adeguatamente motivati, in ragione dell’attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattito giudizio, con la precisazioneche, nei procedimenti con più imputati, la sospensione del termini per la particolare complessità del dibattimento opera per tutti e, dunque, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sebbene il suo difensore avesse già rassegnato le conclusioni. 3. Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e, con unico e articolato motivo, denuncia la violazione dell’art. 304, comma 1, lett. a) e comma 2, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione. Lamenta che l’ordinanza impugnata non avrebbe correttamente applicato le norme che regolano la legittima sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare. Denuncia come non pertinenti i richiami operati nel provvedimento impugnato a Sez. 6, n. 15884 del 2016, che riguarda un’ipotesi di sospensione dei termini disposta quando il processo era ancora in fase d'istruttoria dibattimentale, e di Sez. 6 n. 21745 del 2018, riguardante la sospensione dei termini nel giudizio di appello. Richiama, invece, la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il giudizio sulla complessità del dibattimento deve avvenire in via prognostica, rappresentarsi in termini di certezza o elevata probabilità, lamentando come tale non fosse la situazione in esame, poiché l’ordinanza sospensiva della Corte di assise era intervenuta a istruttoria dibattimentale ormai terminata e dopo che alcune delle parti, ivi compresa la difesa del ricorrente, avevano già rappresentato le proprie conclusioni. Censura come del tutto priva di rilievo la circostanza, a torto valorizzata dal Tribunale, del mutamento delle difese degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la contestuale richiesta di un termine a difesa per valutare eventuali richieste istruttorie; ciò in quanto l’art. 304, comma 1, cod. proc. pen. esclude espressamente la possibilità di sospendere i termini di custodia nel caso di concessione di un termine per la difesa; inoltre, la possibilità di una riapertura e di un aggravio della istruttoria dibattimentale era, nel caso in esame, solo astrattamente ipotizzabile. Giusta la tesi del ricorrente, bene avrebbe fatto la Corte di assise a rinviare a un’udienza interlocutoria al fine di verificare l’effettiva formulazione di richieste istruttorie (ed eventualmente di quale tipo), al fine di verificare la concreta necessità di sospendere i termini. Da ultimo, censura l’anomalia di una sospensione dei termini per tutti gli imputati a fronte di generiche esigenze istruttorie rappresentate esclusivamente da due difensori. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata il 17 novembre 2025, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, è passibile di rigetto. 2. È del tutto destituita di fondamento la censura relativa all'errata applicazione dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Come ricordato tanto nel provvedimento impugnato, quanto nel ricorso, questa Corte ha chiarito – indicando un principio di diritto valido in ogni stato e grado del processo – che il giudizio di particolare complessità che, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare, ha carattere prognostico, dovendo essere formulato, alla stregua di criteri adeguatamente motivati, non con riguardo all'attività di mero studio degli atti, bensì in ragione dell'attività da compiere nel corso della celebrazione del dibattimento o del giudizio (Sez. 6, n. 21745 del 04/05/2018, Rao, Rv. 273020 – 01; Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Curcio, Rv. 264054 – 01) ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Sez. 2, n. 23872 del 05/03/2014 Riviezzi, Rv. 259828; Sez. 2, n. 36638 del 17/04/2013, Leo, Rv. 256063). Possono, pertanto, considerarsi rilevanti, ai fini del giudizio di complessità, anche le circostanze concernenti l’elevato numero degli imputati, la tipologia e gravità delle imputazioni, il numero di questioni sollevate in quanto incidono sui tempi della discussione o, più in generale, sulle attività da compiere nel corso del processo e sulla necessità di fissare più udienze per la discussione delle parti, indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria (Sez. 2, n. 3155 del 22/12/2021, Stella, Rv. 282520 - 02; Sez. 5, n. 40452 del 19/06/2019, Intravaia, Rv. 277406 – 01). Al riguardo, in particolare, si è osservato che la causa di sospensione rappresentata dalla complessità del dibattimento ha natura obbiettiva e unitaria, con la conseguenza che deve ritenersi adeguatamente motivata l'ordinanza con cui il Giudice faccia riferimento al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché alla qualità e natura delle questioni da esaminare (Sez. 4, n. 17576 del 14/01/2004, dep. 16/04/2004, Rv. 228174). A tali principi il Tribunale e, prima di esso la Corte d'assise, si è attenuto, poiché le circostanze poste a fondamento della conferma del provvedimento di sospensione che si sono indicate nella premessa del presente provvedimento, sono evidentemente espressive della valutazione ex ante dell'attività ancora da svolgere nel corso del dibattimento, a tal fine correttamente valorizzandosi le ulteriori porzioni di discussione e la possibile introduzione di altre fonti di prova e l'eventuale necessità di una riapertura del contraddittorio che, ove realizzata, avrebbe necessariamente coinvolto tutte le parti, ivi compresa la difesa del ricorrente. Diversamente da quanto lamentato dalla difesa, la sospensione non è fondata sulla concessione del termine a difesa per i nuovi difensori di alcuni imputati, ma sulla base della richiesta di costoro di frazionare la discussione e di essere rimessi nei termini per la produzione documentale e la formulazione di richieste istruttorie. Il rilievo di siffatti parametri è stato dal Tribunale apprezzato sulla base di una valutazione analitica e globale, che non ha nulla a che vedere con formule generiche o di stile, ma deve ritenersi correttamente operata alla stregua delle specifiche regole di giudizio appena richiamate che, pertanto, sono incensurabili nella presente sede di legittimità. A ciò va aggiunta la considerazione che – contrariamente alla tesi del ricorrente secondo cui la Corte di assise avrebbe dovuto procedere alla fissazione di un’udienza interlocutoria finalizzata a verificare le eventuali richieste istruttorie e produzioni documentali da parte dei nuovi difensori – è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il rinvio di udienza vada modulato in relazione alle singole evenienze processuali e alle esigenze di ruolo, e che la determinazione della sua durata attiene al potere ordinatorio del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di questa Corte di cassazione (Sez. 1, n. 47789 del 09/12/2008, Panico, Rv. 242628 - 01; Sez. 2, n. 39784 del 26/09/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 238436 - 01). 3. Altrettanto infondata è la pretesa del ricorrente dell'inapplicabilità della sospensione nei suoi riguardi. In materia questa Corte ha condivisibilmente chiarito che, in caso di pluralità di imputati, i termini di custodia vanno sospesi anche nei confronti dell'imputato che, personalmente o tramite il difensore, ha aderito alla richiesta di rinvio formulata dal Pubblico ministero, fondata sulla opportunità di una trattazione congiunta di tutte le imputazioni nonché nei confronti dei coimputati che – come nel caso in esame – con la loro "non opposizione", ne abbiano accettato l'eventuale accoglimento. Basandosi, invero, la causa di sospensione sul dato oggettivo della complessità del dibattimento, e cioè su una situazione cumulativa comune a tutti i soggetti partecipi, anche per le connessioni di vario tipo insite nell'intreccio di incolpazioni correlate e accomunanti, non può farsi luogo al riconoscimento di posizioni individuali differenziate, salvo che si tratti, come previsto dal comma quinto del citato articolo, di coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscano e che chiedano procedersi nei loro confronti, previa separazione dei processi (Sez. 1, n. 1988 del 11/03/1997, Zito, Rv. 207961 - 01 Questa Corte ha già affermato (Sez. U, n. 23381 del 31/05/2007, Keci, Rv. 236394 - 01) che, nei procedimenti cumulativi, la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, quando si procede per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., opera anche nei confronti del coimputato, al quale siano contestati reati non compresi nell'elenco di cui al menzionato art. 407 cod. proc. pen. e si è altresì espressa per l’infondatezza manifesta della questione di costituzionalità dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, commi primo e quinto, 25, comma secondo, e 27, comma secondo, della Costituzione, nella parte che tale sospensione consente (Sez. 2, n. 19942 del 17/02/2012, Focarelli, Rv. 252840 - 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condannato alle spese del proce