CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 settembre 1957
Cassazione n. 01145/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di RAGUSA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'annullamento senza rinvio, ovvero con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia, della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, che ha confermato quella di primo grado, a sua volta affermativa della penale responsabilità dell'imputato in relazione al delitto di cui all'art. 495 cod. pen., commesso il 13 gennaio 2020. Tramite difensore, sono stati articolati tre motivi. 1.11 primo motivo ha denunciato inosservanza della legge penale per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., di cui l'imputato avrebbe dovuto beneficiare per l'occasionalità dell'illecito e l'assenza di gravi precedenti penali. 2.11 secondo motivo ha dedotto violazione di norme processuali a causa dell'omessa valutazione del motivo di gravame riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, positivamente apprezzabili in virtù del corretto contegno post-delictum dell'imputato. 3.11 terzo motivo ha lamentato vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione ex officio del beneficio della sospensione condizionale della pena. 4.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è generico e manifestamente infondato, perché, per un verso, non si misura con la motivazione della sentenza impugnata, che ha disatteso la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto a cagione della stigmatizzazione delle modalità della condotta e del pregiudizio arrecato al regolare andamento dell'attività della polizia locale, vuoi per l'insistente declinazione delle false generalità, vuoi per l'artificiosa richiesta telefonica di denaro, falsamente giustificata dalla commissione di un furto in suo danno. Come noto, per altro verso, i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod.pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego (sez. 5, n. 16537 del 11/01/2023, dep. il 18/04/2023, Leveque, non massimata), nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., anche di uno solo di essi (ed invero, secondo il tenore letterale dell'art. 131-bis cod.pen. nella parte del primo comma, qui rilevante, la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità: Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678; Sez. 7, Ord.n. 10481 de/ 19/01/2022, Rv. 283044). 2.11 secondo motivo si rivela parimenti aspecifico e manifestamente infondato. Contrariamente a quanto assunto nell'atto d'impugnazione, la Corte territoriale ha affrontato il motivo di appello riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche e le ha razionalmente negate, rimarcando la censurabilità della condotta dell'imputato, connotata - anche e proprio nella fase successiva alla consumazione del reato - da "continua reiterazione di menzognere dichiarazioni" e dall'attribuzione di un "falso agli stessi ufficiali di polizia giudiziaria". 3.11 terzo motivo è generico e manifestamente infondato. La richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena non è stata formalizzata con i motivi di appello, né l'esercizio del potere officioso del giudice di secondo grado, previsto in deroga al principio devolutivo dall'art. 597 comma 5 cod. proc. pen., risulta sollecitato, anche in via subordinata, quantomeno in sede di esposizione delle conclusioni nel processo dinanzi alla Corte territoriale, ove la difesa si è riportata ai motivi di gravame, che non la includono (Cass. sez. U n. 22533 del 22/10/2018, Salerno, Rv. 275376; sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596). La ragione di doglianza tradisce, in ogni caso, profili di aspecificità ed indeterminatezza, dal momento che non enuncia, in presenza di precedenti penali, in base a quali presupposti giuridici ed indicatori concreti il suddetto beneficio avrebbe dovuto essere applicato. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà e quindi a colpa, del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Ro