CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03043/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6802-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]:ELLI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80003170661, PROVINCIA di PESCARA; - intimate - avverso la sentenza n. 368/2020 del TRIBUNALE de L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 368/20, del 18 agosto 2020, del Tribunale de L'Aquila, che — accogliendo il gravame della Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 847/17, del 21 luglio 2017, del Giudice di pace di Pescara — ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dal Persico, in relazione ai danni cagionati da un cinghiale alla propria autovettura, sul rilievo che la pretesa risarcitoria avrebbe dovuto essere indirizzata COritro 13areo Nazionale della Maiella; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver adito l'autorità giudiziaria sul presupposto che, il 3 agosto 2014, mentre percorreva la strada regionale 487, in direzione [OSCURATO:PERSONA], la vettura di sua proprietà (e da lui condotta) subiva l'impatto di un cinghiale; - che convenute in giudizio, per conseguire il ristoro dei danni materiali subiti, sia la Regione [OSCURATO:PERSONA] che la Provincia di Pescara, la prima eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo la domanda risarcitoria essere proposta contro il [OSCURATO:PERSONA] della Maiella; - che accolta dal primo giudice la domanda risarcitoria verso la Regione [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello — in accoglimento del gravame principale della stessa (essendo stato, invece, dichiarato inammissibile quello incidentale della Provincia, quanto alla disposta compensazione delle spese del primo grado di giudizio) — lo accoglieva, provvedendo nei termini sopra illustrati, ritenendo applicabile alla presente fattispecie l'art. 2043 cod. civ., e non l'art. 2052 cod. civ., sicché la domanda avrebbe dovuto proporsi avverso il [OSCURATO:PERSONA] della Maiella; Ric. 2021 n. 06802 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -2- - che contro la sentenza del Tribunale aquilano ricorre per cassazione il Persico, sulla base — come detto — di due motivi; - che primo il motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., essendo il giudice di appello incorso in un'ipotesi di extrapetizione o ultrapetizione; - che è lamentato, in particolare, che la Regione non ha più riproposto in appello la questione relativa alla legittimazione del [OSCURATO:PERSONA] della Maiella, da intendersi, dunque, rinunciata; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, conima 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 cod. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabile alla presente fattispecie Fut. 2043 cod. civ., disattendendo il più recente indirizzo di questa Corte che riconduce, invece, alla prima di tali norme l'ipotesi di danni da fauna selvatica, imputando, così, alle Regioni la responsabilità per tale tipologia di danno; - che sono rimaste solo intimate la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la Provincia di Pescara; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 16 novembre 9091. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato, ritenendo questo collegio di doversi discostare dalla proposta formulata dal consigliere relatore; - che il primo motivo non è, infatti, fondato; rtic. 2021 n. 06802 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -3- - che non ricorre alcuna violazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., in ragione della decisione di affermare in capo al [OSCURATO:PERSONA] della Maiella, e non alla Regione [OSCURATO:PERSONA], la responsabilità per i danni lamentati dal Persico, ritenendo che al primo, e non alla seconda, vada ascritta la titolarità passiva del rapporto controverso; - che, difatti, la contestazione, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore ha natura non di eccezione, ma di mera difesa (Cass. Sez. 6-3, ord. 12 febbraio 2021, n. 3765, Rv. 660420-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 20 dicembre 2017, n. 30545, Rv. 647184-01), sicché la carenza di detta litolarità è file- valine di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. Sez. Un, sent. 16 febbraio 2016, n. 2951 Rv. 638373-01), a prescindere da una eccezione La patte, e quindi, a maggior ragione, dalla riproposizione della stessa; - che anche il secondo motivo non è fondato; - che è incontestato che il sinistro oggetto del presente giudizio sia avvenuto all'interno del [OSCURATO:PERSONA] della Maiella; - che i [OSCURATO:PERSONA] sono enti di diritto pubblico, sottratti al controllo delle Regioni e sottoposti al controllo del Ministero dell'Ambiente (art. 8, comma 1, legge 6 dicembre 1991, n. 394); - che la legge riserva all'ente parco qualsiasi decisione ed iniziativa in tema di controllo della fauna selvatica e prevenzione della sua proliferazione, posto che l'art. 11, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n. 394, stabilisce che "prelievi e abbattimenti [della fauna selvatica] devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso"; - che correttamente, dunque, il Tribunale ha escluso che competesse alla Regione il controllo della fauna selvatica esistente Ric. 2021 n. 06802 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -4- all'interno del [OSCURATO:PERSONA], così come la prevenzione dei danni da essa causati; - che, in senso contrario, non vale richiamare quanto affermato — a più riprese — dalla recente giurisprudenza di questa Corte, ovvero che "nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 cod. civ. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte — per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari — da altri enti", fermo restando, peraltro, che "la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello Stesso gillumlu promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno" (Cass. Sez. 3, sent. 20 aprile 2020, n. 7969, Rv. 657572-03; in senso conforme, Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2020, n. 12113, Rv. 658165-03; Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2020, n. 13848, Rv. 658298 03; - che né la sentenza impugnata, né lo stesso ricorso, attestano che il Persico ebbe ad agire a norma dell'art. 2052 cod. civ., leggendosi, anzi, nel secondo che l'odierno ricorrente — nel costituirsi nel giudizio di appello, per contraddire in ordine al gravame esperito dalla Regione avverso la sentenza che la condannava a risarcire il danno — aveva sostenuto che dalla sentenza impugnata "erano stati idoneamente dimostrati tutti gli elementi integranti la responsabilità ex art. 2043 cod. civ." - che ciò che rende, quindi, persino di dubbia ammissibilità la censura basata sulla violazione di tale norma, ovvero sulla posizione Ric. 2021 n. 06802 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -5- della Regione quale proprietaria della fauna selvatica (fondamento dell'applicazione dell'art. 2052 cod. civ., come di recente puntualizzato da Cass. Sez. 6-3, ord. 24 marzo 2021, n. 8206), atteso che, quando il ricorso evochi una "quaestio iuris" che "non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare «ex acti,o> la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa" (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02); - cne presente ricorsoi :i C, sa U1111411C, rigettato; - che essendo rimasta solo intimate la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la Provincia di Pescara nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio di legittimità; - che in ragione del rigetto del ricorso, va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198- 01), pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-biS dello ,tt-s,. art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ric. 2021 n. 06802 sez. M3 - ud. 16-11-2021 -6- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottose