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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 febbraio 2023

Cassazione n. 43237/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 del Tribunale di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con Sentenza del Tribunale di Rimini n. 1924/22 in data 16 novembre 2022, depositata in data 11 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 30, comma 1, lettere a) e h),

I. 157/1992, e 703 cod. pen., e condannato alla pena di 2.100,00 euro di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, l'imputato.

Con il primo e unico motivo lamenta mancanza o illogicità della motivazione in riferimento ai criteri di valutazione della prova indiziaria, erroneamente ritenuta conforme ai requisiti di cui all'articolo 192 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto propone una censura meramente fattuale che non può costituire oggetto di sindacato di legittimità.

A ciò va aggiunto come il motivo, che si appunta sulla errata valutazione della prova indiziaria, è anche manifestamente infondato.

Preliminarmente, va ribadito che l'indizio è sempre fondato su un fatto certo; il sospetto, al pari delle congetture e delle illazioni, costituisce una mera intuizione (Sez. 1, n. 2760 del 22/06/1987, Rv. 176554; Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, assimila, in motivazione, i sospetti alle generiche allegazioni o a prospettabili ipotesi investigative non postulanti necessariamente l'esistenza di responsabilità penali ovvero a "intuizioni personali" dell'agente/ufficiale di polizia giudiziaria, del pubblico ministero, del giudice; nel senso che l'indizio deve costituire fatto certo, realmente esistente e non solo verosimile o supposto, cfr. Sez. 6, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941 - 01).

Ciò premesso, in tema di criteri di valutazione degli indizi la Corte ha, anche di recente (Sez. 3, n. 19499 del 19/04/2023, Ceci, n.nn.), sottolineato come la «prova logica» richieda la valutazione da parte del giudice di una serie di elementi di fatto, che sarà il frutto di una sintesi, quanto meno possibile «intuitiva», degli indici stessi, in esito a un processo di tipo induttivo, che si traduce in un sistema di inferenza probabilistica della verità processuale.

Lo schema logico della induzione/deduzione consiste, in particolare, nell'analizzare la pluralità dei fatti concreti per ricavarne una regola generale - soggetta al vaglio costante dell'esperienza - da applicare (stavolta con metodo deduttivo) al caso particolare.

Tale processo logico è sintetizzato dall'articolo 192, cornma 2, c.p.p., laddove si stabilisce che «l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti».

Nella valutazione degli indizi il giudice potrà far ricorso in chiave ausiliaria a «fatti notori» e «massime di comune esperienza» (Sez. 5, n. 602, del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677 - 01), che si differenziano dalla mera congettura perché la valutazione è formulata sulla scorta dell'id quod plerumque accidit come risultato di una verifica empirica dell'elemento preso in considerazione (Sez.

VI, 07/07/2009, n. 27862, in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244439 - 01).

Inoltre, il metodo induttivo richiede la lettura dapprima unitaria di ogni singolo elemento di prova, e quindi beigdaircli. una valutazione complessiva dell'intero compendio probatorio «in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo» (Sez. 2, 19/09/2013, n. 42482, Kuzmanovic, Rv. 256967 - 01).

In sostanza, la valutazione della prova indiziaria è «bifasica», essendo in prima battuta il giudice tenuto a verificare il livello di «gravità e precisione» di ciascun indizio, isolatamente considerato e, in seconda battuta, ad esaminare unitariamente tutte le circostanze emerse per valutarne la «concordanza» (così anche Sez.

U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678).

E così, in concreto, i dati oggettivi scaturenti dalla messe probatoria andavano confrontati, singolarmente e poi unitariamente, con quegli indici rivelatori che presentano una «regolarità» di presenza nella realtà fenomenica e possano secondo un giudizio probabilistico costituire rappresentazione di una «regola», sempre suscettibile di essere superata qualora risultasse fallace. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia altresì come la prova logica del fatto non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica (nei termini dianzi esposti) che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).

Nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto che la contemporanea presenza di una serie di indizi, costituiti: - dalla esplosione di un colpo di arma da fuoco (udita dai coniugi Ascani e Vichi); - dal rinvenimento del capriolo morente da parte degli stessi; - dalla osservazione di un cane da caccia simile, per razza e pigmentazione del manto, a quello dell'imputato; - dalla osservazione dell'imputato "in atteggiamento da caccia" sul luogo del fatto; - dal rinvenimento, sul luogo del fatto, di una autovettura corrispondente, per targa e modello, a quella dell'imputato (tg. [OSCURATO:TARGA], con a bordo telaio per trasporto cani); - dal rinvenimento, presso l'abitazione dell'imputato (v. deposizione teste Iacovone) di carne analoga a quella dell'animale ucciso, costituissero indizi gravi, precisi e concordanti, soddisfacendo i requisiti previsti dall'articolo 192 cod. proc. pen., soprattutto ove non smentiti da una plausibile versione alternativa fornita dall'imputato, che non ha (peraltro legittimamente) ritenuto di sottoporsi all'esame.

Tale motivazione non appare manifestamente illogica né contraddittoria, né appare violare i criteri stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza della corte per la valutazione della prova logica.

La censura, sotto l'ombrello del vizio di motivazione, intende in realtà sostenere una «lettura alternativa» degli elementi di prova rispetto a quella fornita dalla pronuncia impugnata, operazione esclusa nel giudizio di cassazione (sul punto v.

Sez. 4, n. 24826, del 16/03/2021, Benenati, non massimata: «il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali"», che cita, in senso conforme, Sez.4, n. 5693, del 31.03.1999 Rv. 213798-01; Sez.1, n.10528, del 12.07.2000, Rv. 217052-01).

Per costante giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 186 del 13/09/2022, Bruscoli, non massimata) esula infatti «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944)».

Il motivo è quindi inammissibile.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 del Tribunale di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con Sentenza del Tribunale di Rimini n. 1924/22 in data 16 novembre 2022, depositata in data 11 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 30, comma 1, lettere a) e h), I. 157/1992, e 703 cod. pen., e condannato alla pena di 2.100,00 euro di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, l'imputato. Con il primo e unico motivo lamenta mancanza o illogicità della motivazione in riferimento ai criteri di valutazione della prova indiziaria, erroneamente ritenuta conforme ai requisiti di cui all'articolo 192 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto propone una censura meramente fattuale che non può costituire oggetto di sindacato di legittimità. A ciò va aggiunto come il motivo, che si appunta sulla errata valutazione della prova indiziaria, è anche manifestamente infondato. Preliminarmente, va ribadito che l'indizio è sempre fondato su un fatto certo; il sospetto, al pari delle congetture e delle illazioni, costituisce una mera intuizione (Sez. 1, n. 2760 del 22/06/1987, Rv. 176554; Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, assimila, in motivazione, i sospetti alle generiche allegazioni o a prospettabili ipotesi investigative non postulanti necessariamente l'esistenza di responsabilità penali ovvero a "intuizioni personali" dell'agente/ufficiale di polizia giudiziaria, del pubblico ministero, del giudice; nel senso che l'indizio deve costituire fatto certo, realmente esistente e non solo verosimile o supposto, cfr. Sez. 6, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941 - 01). Ciò premesso, in tema di criteri di valutazione degli indizi la Corte ha, anche di recente (Sez. 3, n. 19499 del 19/04/2023, Ceci, n.nn.), sottolineato come la «prova logica» richieda la valutazione da parte del giudice di una serie di elementi di fatto, che sarà il frutto di una sintesi, quanto meno possibile «intuitiva», degli indici stessi, in esito a un processo di tipo induttivo, che si traduce in un sistema di inferenza probabilistica della verità processuale. Lo schema logico della induzione/deduzione consiste, in particolare, nell'analizzare la pluralità dei fatti concreti per ricavarne una regola generale - soggetta al vaglio costante dell'esperienza - da applicare (stavolta con metodo deduttivo) al caso particolare. Tale processo logico è sintetizzato dall'articolo 192, cornma 2, c.p.p., laddove si stabilisce che «l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti». Nella valutazione degli indizi il giudice potrà far ricorso in chiave ausiliaria a «fatti notori» e «massime di comune esperienza» (Sez. 5, n. 602, del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677 - 01), che si differenziano dalla mera congettura perché la valutazione è formulata sulla scorta dell'id quod plerumque accidit come risultato di una verifica empirica dell'elemento preso in considerazione (Sez. VI, 07/07/2009, n. 27862, in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244439 - 01). Inoltre, il metodo induttivo richiede la lettura dapprima unitaria di ogni singolo elemento di prova, e quindi beigdaircli. una valutazione complessiva dell'intero compendio probatorio «in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo» (Sez. 2, 19/09/2013, n. 42482, Kuzmanovic, Rv. 256967 - 01). In sostanza, la valutazione della prova indiziaria è «bifasica», essendo in prima battuta il giudice tenuto a verificare il livello di «gravità e precisione» di ciascun indizio, isolatamente considerato e, in seconda battuta, ad esaminare unitariamente tutte le circostanze emerse per valutarne la «concordanza» (così anche Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678). E così, in concreto, i dati oggettivi scaturenti dalla messe probatoria andavano confrontati, singolarmente e poi unitariamente, con quegli indici rivelatori che presentano una «regolarità» di presenza nella realtà fenomenica e possano secondo un giudizio probabilistico costituire rappresentazione di una «regola», sempre suscettibile di essere superata qualora risultasse fallace. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia altresì come la prova logica del fatto non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica (nei termini dianzi esposti) che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto che la contemporanea presenza di una serie di indizi, costituiti: - dalla esplosione di un colpo di arma da fuoco (udita dai coniugi Ascani e Vichi); - dal rinvenimento del capriolo morente da parte degli stessi; - dalla osservazione di un cane da caccia simile, per razza e pigmentazione del manto, a quello dell'imputato; - dalla osservazione dell'imputato "in atteggiamento da caccia" sul luogo del fatto; - dal rinvenimento, sul luogo del fatto, di una autovettura corrispondente, per targa e modello, a quella dell'imputato (tg. [OSCURATO:TARGA], con a bordo telaio per trasporto cani); - dal rinvenimento, presso l'abitazione dell'imputato (v. deposizione teste Iacovone) di carne analoga a quella dell'animale ucciso, costituissero indizi gravi, precisi e concordanti, soddisfacendo i requisiti previsti dall'articolo 192 cod. proc. pen., soprattutto ove non smentiti da una plausibile versione alternativa fornita dall'imputato, che non ha (peraltro legittimamente) ritenuto di sottoporsi all'esame. Tale motivazione non appare manifestamente illogica né contraddittoria, né appare violare i criteri stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza della corte per la valutazione della prova logica. La censura, sotto l'ombrello del vizio di motivazione, intende in realtà sostenere una «lettura alternativa» degli elementi di prova rispetto a quella fornita dalla pronuncia impugnata, operazione esclusa nel giudizio di cassazione (sul punto v. Sez. 4, n. 24826, del 16/03/2021, Benenati, non massimata: «il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali"», che cita, in senso conforme, Sez.4, n. 5693, del 31.03.1999 Rv. 213798-01; Sez.1, n.10528, del 12.07.2000, Rv. 217052-01). Per costante giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 5, n. 186 del 13/09/2022, Bruscoli, non massimata) esula infatti «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944)». Il motivo è quindi inammissibile. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
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