CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32424/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O il 23/07/1999avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte di appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di EnnachateHassan;[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],con il quale si deduce un vizio di motivazione quanto all’affermazione diresponsabilità per il concorso nel delitto di rapina, è inammissibile per difetto dispecificità, risolvendosi nella reiterazione delle medesime doglianze già dedottecon l'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale; che ilmotivo non si confronta con le argomentazioni sviluppate nella sentenzaimpugnata e si traduce, pertanto, in una critica soltanto apparente, inidonea adassolvere la funzione propria del ricorso per cassazione, consistentenell'individuazione di specifici vizi della decisione censurata;Rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità, la mancanza di specificità del motivo, cui l'art. 591, comma 1, lett.c), cod. proc. pen. ricollega la sanzione dell'inammissibilità, ricorre allorchédifetti la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnatae le censure prospettate dal ricorrente, con conseguente omissione di una criticaeffettiva e mirata alla motivazione della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] che anche il secondo motivo di ricorso nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA],con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine alla credibilità delle personeoffese, è inammissibile;Rilevato che costituisce, infatti, principio consolidato che la valutazionedell'attendibilità della persona offesa sia questione di fatto riservata al giudice dimerito e non rivalutabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logica enon contraddittoria; le relative dichiarazioni, inoltre, possono da sole fondare ilgiudizio di responsabilità, previa rigorosa verifica della loro credibilità soggettivae attendibilità intrinseca, senza necessità di riscontri esterni, che assumonocarattere meramente opportuno (Sez. U, Bell'Arte, n. 41461/2012, Rv. 253214-01; Sez. 2, Manzini, n. 43278/2015, Rv. 265104-01; Sez. 6, [OSCURATO:PERSONA], n.27322/2008, Rv. 240524-01);Rilevato che, nel caso, in esame la Corte di appello ha fornito unamotivazione esente da manifeste illogicità, indicando in maniera congrua leragioni per le quali le discrasie evidenziate dalla difesa, attinenti a profili del tuttomarginali, non risultano idonee a incrinare il nucleo essenziale del racconto dellepersone offese;[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo del ricorso presentato nell’interesse diEnnachate, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge conriferimento all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche inmisura prevalente sulle aggravanti, è inammissibile poiché ripropone questionigià devolute al giudice di appello e da questi esaminate e disattese conmotivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, senza confrontarsi con leragioni ostative espressamente indicate nella sentenza impugnata (pag. 17),risolvendosi, pertanto, in una censura meramente reiterativa e, come tale, privadella necessaria specificità cui l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.ricollega la sanzione dell'inammissibilità;Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]