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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27141/2026

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ppello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMaria [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 15 settembre 2025, la Corte di appello di Bari confermavala sentenza del Tribunale di Foggia che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevoledel delitto di cui agli artt. 625, 625 n. 2 cod. pen., per avere sottratto il gas metanofornito dall’ente preposto forzando il sigillo del contatore che era stato apposto perla sua precedente morosità.2.

Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Scapato, articolando due motivi.2.1.

Con il primo deduce la violazione di legge per avere la Corte ritenuto laresponsabilità dell’imputato sulla sola base del fatto che egli era il beneficiario delprelievo del gas.Senza altrimenti provare che egli fosse stato effettivamente l’autore dellasottrazione, mediante la rottura del sigillo.

Per chiamarlo a rispondere del furtocontestatogli, si sarebbe dovuto, invece, accertare che egli fosse stato anchel’autore della violenza sulle cose, della rottura del sigillo.2.2.

Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione sempre in ordinealla ritenuta responsabilità dell’imputato, avendo la difesa dimostrato che, sia almomento dell’apposizione del sigillo sia nel momento dell’accertamento della suarottura, il conduttore dell’immobile era una società non facente capo al prevenuto,trattandosi della sas [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C., da quest’ultimarappresentata.3.

Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria scritta con la quale haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non merita accoglimento.1.

Entrambi i motivi di censura sono versati in fatto e non tengono conto dellaconfutazione delle medesime argomentazioni già operata dalla Corte di merito,così da porsi ai limiti della inammissibilità.Si era, infatti, osservato che la fornitura del gas era stata interrotta l’11ottobre 2017 quando nell’immobile operava la [OSCURATO:SOCIETA] fratelli Argenioe, quindi, una società immediatamente riconducibile al prevenuto.Pochi mesi dopo, il 12 gennaio 2018, si era constatata la forzatura del sigilloapposto con la ripresa, non consentita o autorizzata, dell’erogazione del gas,potendosi stimare quanto sottratto nell’ordine di mc 7.568, per un valore di euro4.162,4, considerando l’utilizzo del gas da parte di un’attività commerciale.L’utenza risultava ancora intestata al prevenuto e non era stata fatto alcunavolturazione o comunicazione, ragione per la quale il contratto di locazioneprodotto non poteva di per sé essere dimostrativo del subentro nell’attività (checontinuava ad essere operativa) di un altro soggetto.Tanto più se si considera che né l’imputato, né il suo presunto successore (cheavrebbe ricevuto un immobile privo del necessario allacciamento) avevanocontattato l’ente erogatore chiedendo la riapertura dell’utenza, e si erano, invece,limitati ad indebitamente fruirne, forzando il sigillo apposto.Dovendosi inoltre ricordare come non sia necessaria, per la configurabilitàdell’aggravante della violenza sulle cose, provare che il beneficiario dell’utenza siastato anche l’autore della violenza medesima essendo sufficiente provare che lostesso ne fosse consapevole.Si è detto infatti che risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravatodalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccioabusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 – 01).2.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del pagamento delle spseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in Roma il 7 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMaria [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 15 settembre 2025, la Corte di appello di Bari confermavala sentenza del Tribunale di Foggia che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevoledel delitto di cui agli artt. 625, 625 n. 2 cod. pen., per avere sottratto il gas metanofornito dall’ente preposto forzando il sigillo del contatore che era stato apposto perla sua precedente morosità.2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Scapato, articolando due motivi.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge per avere la Corte ritenuto laresponsabilità dell’imputato sulla sola base del fatto che egli era il beneficiario delprelievo del gas.Senza altrimenti provare che egli fosse stato effettivamente l’autore dellasottrazione, mediante la rottura del sigillo. Per chiamarlo a rispondere del furtocontestatogli, si sarebbe dovuto, invece, accertare che egli fosse stato anchel’autore della violenza sulle cose, della rottura del sigillo.2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione sempre in ordinealla ritenuta responsabilità dell’imputato, avendo la difesa dimostrato che, sia almomento dell’apposizione del sigillo sia nel momento dell’accertamento della suarottura, il conduttore dell’immobile era una società non facente capo al prevenuto,trattandosi della sas [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C., da quest’ultimarappresentata.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria scritta con la quale haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non merita accoglimento.1. Entrambi i motivi di censura sono versati in fatto e non tengono conto dellaconfutazione delle medesime argomentazioni già operata dalla Corte di merito,così da porsi ai limiti della inammissibilità.Si era, infatti, osservato che la fornitura del gas era stata interrotta l’11ottobre 2017 quando nell’immobile operava la [OSCURATO:SOCIETA] fratelli Argenioe, quindi, una società immediatamente riconducibile al prevenuto.Pochi mesi dopo, il 12 gennaio 2018, si era constatata la forzatura del sigilloapposto con la ripresa, non consentita o autorizzata, dell’erogazione del gas,potendosi stimare quanto sottratto nell’ordine di mc 7.568, per un valore di euro4.162,4, considerando l’utilizzo del gas da parte di un’attività commerciale.L’utenza risultava ancora intestata al prevenuto e non era stata fatto alcunavolturazione o comunicazione, ragione per la quale il contratto di locazioneprodotto non poteva di per sé essere dimostrativo del subentro nell’attività (checontinuava ad essere operativa) di un altro soggetto.Tanto più se si considera che né l’imputato, né il suo presunto successore (cheavrebbe ricevuto un immobile privo del necessario allacciamento) avevanocontattato l’ente erogatore chiedendo la riapertura dell’utenza, e si erano, invece,limitati ad indebitamente fruirne, forzando il sigillo apposto.Dovendosi inoltre ricordare come non sia necessaria, per la configurabilitàdell’aggravante della violenza sulle cose, provare che il beneficiario dell’utenza siastato anche l’autore della violenza medesima essendo sufficiente provare che lostesso ne fosse consapevole.Si è detto infatti che risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravatodalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccioabusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 – 01).2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del pagamento delle spseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in Roma il 7 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]