CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 27267/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro – destinatario di decreto penale di condanna, emessonei suoi confronti, il 20 maggio 2011, dal G.i.p. del Tribunale di Napoli – in data24 ottobre 2019, a mezzo del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA],adiva il medesimo G.i.p., in funzione di giudice dell’esecuzione, per sentirdichiarare la nullità del decreto medesimo, in quanto mai notificato al suddettodifensore di fiducia, quantunque nominato, nel relativo procedimento penale,anteriormente all’emissione del provvedimento monitorio.2. Sull’istanza difensiva il giudice dell’esecuzione provvedeva, a scioglimentodi riserva assunta in data 7 gennaio 2020, con l’ordinanza in epigrafe indicata.L’istanza era rigettata, a ragione del fatto che non sarebbe emersa «nel casodi specie alcuna nullità, essendo le nullità tassativamente previste».3. Ricorre il condannato per cassazione, a ministero dello stesso avvocato DiMarzo, ribadendo l’esistenza del vizio di notificazione e dolendosi del mancatopositivo riscontro della relativa doglianza in sede di incidente di esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. A norma dell’art. 460, comma 3, cod. proc. pen., «(c)opia del decreto[penale di condanna] è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con ilprecetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiduciaeventualmente nominato […]».Costoro, con distinta legittimazione, e con decorrenza dalla notificazionerispettivamente intervenuta, possono proporre opposizione, «(n)el termine diquindici giorni dalla notificazione» (art. 461, comma 1, cod. proc. pen.).Solo in mancanza di valida opposizione nel termine da parte di entrambi, «ilgiudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione» (art. 461,comma 5, cod. proc. pen.).3. Da tanto deriva che la mancata notificazione del decreto penale al difensoredi fiducia, anteriormente nominato, preclude, rispetto a lui, la decorrenza deltermine per proporre l’opposizione e, con ciò, l’esecutività stessa del decreto inquestione.L’istanza difensiva, che deduceva una tale mancata notificazione, andavadunque propriamente ricondotta alle previsioni di cui all’art. 670, comma 1, cod.proc. pen.; esso, infatti, prevede: «Quando il giudice dell'esecuzione accerta cheil provvedimento manca o non è divenuto esecutivo […], lo dichiara con ordinanzae sospende l'esecuzione, disponendo […] la rinnovazione della notificazione nonvalidamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine perl'impugnazione».Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto, dunque, riscontrare l’eventualefondatezza dell’assunto difensivo in ordine al difetto di notificazione e, in caso diesito positivo, avrebbe dovuto adottare i provvedimenti menzionati dall’art. 670,comma 1, cit.4. Le contrarie argomentazioni del Procuratore generale requirente non sonopersuasive.E’ vero, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte dal medesimorichiamata, l’omessa notificazione del decreto penale al difensore è sanata dallapresentazione dell’opposizione (non assoggettata, in questo caso, all’osservanzadel termine previsto dall’art. 461, comma 1, cod. proc. pen.), ma tale rilievo nonimplica che la parte e il suo difensore – a prescindere dall’opposizione, o prima diproporla – non possano intanto promuovere apposito incidente di esecuzione, perfare comunque accertare, a norma di legge, la non esecutività del decreto penale,avendo a ciò uno specifico e distinto interesse (consistente nel paralizzarel’esecuzione della pena e delle statuizioni accessorie, altrimenti nelle morepossibile).Non è invece vero, per contro, che l’istanza formulata al giudicedell’esecuzione, volta a far dichiarare la mancata formazione del titolo esecutivo,dovesse rispettare le scansioni temporali di cui all’art 175 cod. proc. pen.La restituzione nel termine per l’impugnazione, prevista da tale ultimadisposizione, presuppone infatti la regolare formazione del titolo, che è proprio lacircostanza che si contesta con il promovimento dell’incidente di esecuzione.5. In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio pernuovo giudizio, in ordine all’esecutività del decreto penale di causa, al G.i.p. delTribunale di Napoli. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Napoli.Così deciso il 20/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente