CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 22265/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali sideduce rispettivamente:1. Vizio di motivazione della sentenza impugnata, avendo i giudici di appello utilizzato unamotivazione per relazionem;2. Vizio di motivazione in relazione al travisamento e all’omessa valutazione della prova,sono manifestamente infondati, poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1,lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo dellasentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nelprovvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (si vedano pagine 5 e 6 dellasentenza impugnata) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art.606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;che, nello specifico, risulta manifestamente infondato il vizio di motivazionedenunciato in ragione della motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, inquanto l'assunto difensivo contrasta con quanto chiarito dalla Corte Europea dei Dirittidell'Uomo, che ha spiegato che, seppur l'articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici amotivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere unarisposta dettagliata a ciascun argomento (Van de Hurk c. [OSCURATO:PERSONA], 19 aprile 1994, § 61),così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea di principio, limitarsi a farepropri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Costantino DiSilvio c. Italia, 20 ottobre 2015; [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, 9 dicembre 1994);che, peraltro, deve darsi atto che la Corte territoriale ha integralmente recepitoquanto enunciato dal primo giudice, con la conseguenza che la sentenza di appello, nellasua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiamia quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con laconseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo ununico complesso argomentativo (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 -01);che, peraltro, le censure difensive finiscono per prospettare un’alternativa letturadella vicenda processuale, motivatamente confutata dalla Corte territoriale con il richiamoanche di profili causali eziologicamente e logicamente compatibili con i risultati di provaconseguiti;ritenuto che il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, con cui si censura:3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dellafattispecie tentata di rapina impropria4. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62,n. 4, cod. pen.5. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento all’imputato della circostanzasono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione diquelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi glistessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere latipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (sul punto,si vedano pagine 6,7 e 8 della sentenza impugnata);rilevato, altresì, che tali motivi sono manifestamente infondati perché offrono unaprospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con laconsolidata giurisprudenza di legittimità;che, con riferimento al terzo motivo, si deve evidenziare come l’articolo 628,comma secondo, cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non ancheall’impossessamento, cosicché il delitto di rapina impropria può perfezionarsi anche se il reousi violenza dopo la mera apprensione, senza il conseguimento, sia pure per un brevespazio temporale, della disponibilità autonoma dello stesso (Sez. 2, n. 15584 del12/02/2021, Bevilacuqa, Rv. 281117 – 01; Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv.269848 – 01; Sez. 2, n. 35006 del 09/06/2010, Pistola, Rv. 248611 – 01. Da ultimo, Sez. 7,ord. n. 17386 del 14/04/2026, Moraga, non mass.);che, con riferimento al quarto, giova rammentare il consolidato orientamentogiurisprudenziale secondo il quale, ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapinadella circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4. cod. pen., non è sufficienteche il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, occorrendo valutareanche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitatala violenza o la minaccia al fine di impossessarsi della cosa (S.U. n.42174 del 27 giugno2024);che, infine, in ordine al quinto motivo, la circostanza attenuante della lieve entitàdel fatto, come delineata dalla sentenza della Corte Costituzionale 13 maggio 2024, n. 86,postula una valutazione complessiva del fatto, sicché non può ritenersi configurabile allorchéla lievità difetti in rapporto all’evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, aimezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entitàdel danno o del pericolo derivatone (Sez. 2, n. 38504 del 30/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.),nel caso di specie, e, alla luce di quanto ricostruito e accertato dai giudici di merito, appareictu oculi come non possa ravvisarsi la lieve entità nel contegno posto in essere dalricorrente, in particolare a fronte delle lesioni da lui cagionate;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]