CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21113/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA](ASST) [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1713/2024depositata il 10/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalPresidente [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che:Numero registro generale 2077/2025Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 21113/2026Data pubblicazione 22/06/20261. la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (nuova denominazione di BancaSociosanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli-Sacco, avverso lasentenza n. 1713 del 20 giugno 2024, con cui la Corte di Appello di Milanoha accolto parzialmente l’appello da essa ricorrente proposto avverso lasentenza del Tribunale di Milano che - provvedendo sull’opposizioneproposta dall’ASST avverso il decreto ingiuntivo n.11922 del 2017ottenuto dall’allora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di cessionariadi crediti vantati da alcune società nei confronti della stessa ASST perforniture di prodotti sanitarie/farmaceutici e altre prestazioni – avevarevocato l’opposto decreto e condannato l’ingiunta a corrispondere laminor somma di € 585.757,46 oltre interessi ex d.l.gs. n. 231 del 2002dal deposito del ricorso monitorio, compensando le spese di lite e ponendoa carico solidale delle parti quelle dell’espletata consulenza tecnica.2. L’appello della BFF aveva censurato la sentenza di primo gradodeducendone l’erroneità incorso in errore: a) nell’aver ritenutoinsussistente la legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della sortecapitale di € 173.259,99,oltre ai relativi interessi di mora e anatocistici; b)nell’aver condannato l’ASST a pagare gli interessi di mora sulla sortecapitale di 585.757,46 a far data “dal deposito del ricorso monitorio” enon dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamentodelle fatture costituenti la predetta sorte capitale; c) nel non essersipronunciato in ordine al diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento degli interessi dimora sulla sorte capitale di € 30.076,03 pagata dall’ASST, incorrendo nelvizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c; d) nel non averaccolto la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. volta ad ottenere la condanna dell’ASSTal pagamento degli interessi di mora in relazione alla sorte capitale di €311.411,77; e) nel non aver accolto la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. volta adottenere la condanna dell’ASST al pagamento dell’importo di € 425.359,40a titolo di ulteriori interessi di mora.Numero registro generale 2077/2025Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 21113/2026Data pubblicazione 22/06/20263. Il ricorso per cassazione è affidato a tre motivi di ricorso (peraltroil terzo viene indicato come quarto).Al ricorso ha resistito con controricorso l’ASST.4. Con provvedimento del 1° luglio 2025 la Consigliera delegatadepositava proposta di definizione accelerata del ricorso ai sensi dell’art.380-bis c.p.c..La proposta ha avuto il seguente tenore: Il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 115-116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 per avere il tribunale omesso la motivazione e, in ogni caso, per averreso una motivazione apparente per aver omesso di considerare che ilcomportamento dell’ASST è incompatibile con l’omesso ricevimento dellecessioni dei crediti”. Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 115-116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 per avere il tribunale omesso la motivazione e, in ogni caso, per averreso una motivazione apparente per aver omesso di considerare il dirittodi BFF al pagamento dei predetti interessi”. Entrambi i motivi sono inparte inammissibili ed in parte infondati. Per un verso, non risultaesistente il vizio di omessa ovvero contraddittoria pronuncia denunciato daparte ricorrente. Per altro verso, il ricorrente non prende compiutamenteposizione in relazione alla ratio decidendi del provvedimento impugnato,che ha escluso, in difetto di idonea produzione e prova, che fosse statodimostrato il titolo (cessione del credito) su cui era fondata. Infine, il viziodi violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non viene denunciato secondo gliinsegnamenti delle SU n. 8053 e n. 8054 del 2014 e, là dove anchecensura formalmente la violazione del principio di non contestazione,finisce sostanzialmente per sollecitare un riesame del fatto e della prova,riservato al giudice di merito ed estraneo al giudizio di legittimità. .5. Parte ricorrente ha chiesto tempestivamente la decisione delricorso ed è stata, quindi, fissata l’odierna adunanza camerale.Numero registro generale 2077/2025Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 21113/2026Data pubblicazione 22/06/2026In vista di essa parte ricorrente ha depositato memoria.Nell’imminenza dell’odierna adunanza camerale, con provvedimentodel 18 marzo 2026 il Presidente [OSCURATO:PERSONA] della Sezione, a causa diimpedimento della Relatrice designata, ha sostituito ad Essa se stessocome relatore.Considerato che:1. In via preliminare, si deve rilevare che l’esame degli atti palesache parte ricorrente ha omesso di produrre la copia autentica dellasentenza impugnata, come prescritto dall’art. 369. Secondo comma, n. 4c.p.c.Invero, tra gli atti accessibili che risultano presenti nel fascicoloinformatico come depositati dalla ricorrente detta copia non risultapresente (e nemmeno, si nota, in copia non autentica). Tra le produzionisono presenti esclusivamente copia del Ricorso, peraltro depositatanumerose volte (e senza la relata di notificazione), e i fascicoli di parte di Ie II grado, divisi in numerosi file “zippati”.Peraltro, a seguito di una verifica delle Buste telematiche depositatedalla ricorrente, richiesta alla Cancelleria, è emersa la presenza di unaserie di File informaticamente “corrotti” che non sono entrati nel fascicoloinformatico per causa non imputabile alla Cancelleria (nelle schermateeffettuate essi sono risultati privi di “[OSCURATO:PERSONA]” e di Numero “ID”).Premesso che il difensore della ricorrente avrebbe potuto facilmenteverificare la circostanza accedendo al fascicolo informatico e procederealle produzioni ostensibili anche previa istanza di rimessione in termini etenuto conto che la sentenza impugnata è, peraltro, stata depositata dallacontroricorrente, il Collegio - una volta considerato che la proposta didefinizione non ha colto la segnalata situazione, che giustificherebbe lasanzione della improcedibilità - ritiene superfluo approfondire le ragioniche la giustificherebbero, atteso che l’ipotesi di decisione del ricorsoNumero registro generale 2077/2025Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 21113/2026Data pubblicazione 22/06/2026formulata dalla proposta di definizione accelerata nel senso dellainammissibilità del ricorso risulta pienamente condivisibile.Ciò, a prescindere dalla circostanza che né nella richiesta didecisione, né nella memoria, parte ricorrente ha ritenuto di indicare – purnon essendovi obbligata, atteso che la richiesta di decisione collegialedella Corte non deve essere motivata e considerato che il deposito dellamemoria è solo una facoltà della parte, che dunque comunque ha dirittoallo scrutinio del Collegio – le ragioni di dissenso dalla valutazione dellaproposta di definzione.2. Tanto premesso, deve altresì rilevarsi che, ancorché la propostanon abbia espressamente evocato il terzo motivo del ricorso, quelloformalmente indicato come quarto, le ragioni esposte in chiusura della suamotivazione sono oggettivamente riferibili anche ad esso.Il tenore della sua intestazione è, infatti, il seguente: 4.1. Quarto[sic] motivo di ricorso per cassazione con riferimento ai crediti a titolo diinteressi di mora di cui alle note debito e anatocistici nonché relativi allasorte capitale azionata da BFF e pagata dalla ASL: violazione e falsaapplicazione degli artt. 115-116 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1n. 4 c.p.c., per avere la corte errato la motivazione e, comunque, reso unamotivazione carente per avere omesso di considerare che i) nel giudizio diprimo grado BFF aveva richiesto le predette voci di credito indicandone glielementi costitutivi, ossia le date di inizio e fine decorrenza degli interessie il relativo tasso e ii) controparte non li ha contestati in modo specifico2.1. [OSCURATO:PERSONA] condivide pienamente le ragioni della proposta didefinizione anticipata.Tutti i motivi deducono apparenza di motivazione e lo fanno peraltrosenza individuare il paradigma dell’art. 360 c.p.c. pertinente, che è l’art.132, secondo comma, n. 4 c.p.c. Ebbene, le deduzioni del ricorso, conriguardo a tutti i motivi, si risolvono nella evocazione di una serie diNumero registro generale 2077/2025Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 21113/2026Data pubblicazione 22/06/2026elementi aliunde, cioè estranei ad essa, rispetto alla motivazione dellasentenza impugnata e, dunque, tanto colloca tutti i motivi, quanto allaviolazione in discorso del tutto al di fuori dei criteri di deduzione del viziosiccome indicati dalle note sentenze delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054del 2014, secondo cui: La riformulazione dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.Le lunghe considerazioni con cui si articolano i tre motivi nelsostenere l’apparenza di motivazione (peraltro anticipate nell’esposizionedel fatto) imputano alla corte territoriale di avere mal motivato perché lasua motivazione avrebbe valutato erroneamente una serie di risultanzeprocessuali, fra l’altro evocate in modo che ne impedisce – al di là dellamancanza di evocazione formale del vizio - la stessa considerazione allastregua del vizio di omesso esame ex n. 5 dell’art. 360 c.p.c., atteso chel’illustrazione non si fonda sulla precisa e puntuale indicazione di fattisempre nei sensi indicati dalla dette decisioni delle Sezioni e di fatti di cuisia stata omesso l’esame, ma sollecita in realtà una omessaconsiderazione di apprezzamenti che si sarebbero dovuti desumere da unaNumero registro generale 2077/2025Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 21113/2026Data pubblicazione 22/06/2026serie di emergenze processuali del contraddittorio e, dunque, una lorovalutazione diversa da quella effettuata dalla Corte, e lo fa, peraltro,senza nemmeno farsi carico delle specifiche argomentazioni enunciatedalla stessa.Tutti e tre i motivi, poi, evocano la violazione degli artt. 115 e 116c.p.c. senza rispettare i criteri indicati a suo tempo da Cass. n. 11892 del2016, ribaditi nell’immediato, in motivazione espressa, sebbene nonmassimata sul punto, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, e, quindi, exmultis, espressamente da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020 enumerosissime conformi.Con specifico riferimento al terzo motivo, l’evocazione dellaviolazione del principio di non contestazione risulta espressamenteargomentata secondo il versante della carena di specificità, che exnecesse sottende, profili valutativi e, dunque, colloca la deduzione al difuori della logica della mera violazione del detto principio e si risolve inuna sollecitazione a rivalutare la quaestio facti.3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.La definizione del giudizio con la condivisione della proposta didefinizione accelerata impone l’applicazione del disposto dell’art. 380-bis,terzo comma, c.p.c., ove è previsto che la Corte «quando definisce ilgiudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto commadell'articolo 96». La ricorrente va, dunque, condannata d'ufficio alpagamento in favore della controricorrente, in aggiunta alle spese di lite,d'una somma equitativamente determinata, che nella specie il Collegioritiene di stabilire in un importo corrispondente a quello delle liquidandespese di lite. L’importo della sanzione dovuta a favor della Cassa delleAmmende può stabilirsi in € 500.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012,occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero registro generale 2077/2025Numero sezionale 1142/2026Numero di raccolta generale 21113/2026Data pubblicazione 22/06/2026versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in € 2.500 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200 edagli accessori di legge. Condanna altresì la ricorrente al pagamento dellasomma di € 2.500 in favore della controricorrente ai sensi dell’art. 96,terzo comma, c.p.c.. Condanna la ricorrente al pagamento di € 500 afavore della Cassa delle Ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della SezioneTerza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 25 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]. ed Est.[OSCURATO:PERSONA]