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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 22446/2023

Testo disponibile della fonte

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Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 16234/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendecome da procura a margine del ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5413 /202 1 , depositata i l 29.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 3.5.2023 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

N. 16234/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto tardivamente iscritto a ruolo, avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma del 25.1.2019, che aveva a sua volta dichiarato inammissibile l’opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720090297625462/000, e relativo estratto di ruolo.

Il Tribunale aggiunse anche che l’opposizione era comunque infondata.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.

AdER e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non hanno resistito.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.327, 426, 615 e 617 c.p.c., nonché dell’art. 4, commi 5 e 7, d.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché travisamento della prova documentale.

Si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la causa in appello è stata tempestivamente iscritta a ruolo ex art. 165 c.p.c., ossia in data 22.7.2019, donde l’erroneità della declaratoria di inammissibilità per tardività. 2.1 –Il ricorso è inammissibile.

Invero, il Tribunale ha rilevato che l’appello di [OSCURATO:PERSONA] venne proposto con atto notificato il 17.7.2019, e dunque entro il termine lungo di cui all’art.327 c.p.c. (la sentenza di primo grado essendo stata pubblicata il 25.1.2019), N. 16234/21R.G. ma che esso venne tuttavia depositato in cancelleriaed iscritto a ruolo soltanto in data 8.8.2019, come poteva evincersi dall’estratto storico-cronologico del fascicolo.

La tardività dell’iscrizione a ruolo, trattandosi di giudizio soggetto al rito del lavoro, determinava dunque l’inammissibilità dell’appello. 2.2 – Ora, l’odierno ricorrente, a confutazione dell’accertamento operato dal giudice d’appello, pretende di dimostrare in questa sede la tempestività dell’adempimento in parola (a suo dire, avvenuto il 22.7.2019), mediante la trascrizione nel ricorso di una schermata del proprio PC (tratta dal PCT) , da cui tanto dovrebbe evincersi.

In realtà, ritiene il Collegio che il dato cronologico in parola avrebbe necessariamente dovuto comprovarsi mediante idonea attestazione di cancelleria, atta a conferire certezza ad un elemento che, incidendo sull’ammissibilità dell’impugnazione, non può che essere apprezzato senza margini di dubbio, anche in questa sede di legittimità.

Da tanto deriva, dunque, l’inammissibilità del ricorso, restando conseguentemente assorbite le ulteriori doglianze ( circa il mezzo prescelto per l’appello , ossia la citazione, anziché il ricorso), giacché attinenti ad argomenti spesi ad abundantiamdal Tribunale. 3.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile .

Nulla va disposto sulle spese , gli intimatinon avendo svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

N. 16234/21R.G.

P. Q. M. la Corte dichiara il ricorsoinammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art . 13, se dovuto.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 16234/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendecome da procura a margine del ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5413 /202 1 , depositata i l 29.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 3.5.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 16234/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto tardivamente iscritto a ruolo, avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma del 25.1.2019, che aveva a sua volta dichiarato inammissibile l’opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720090297625462/000, e relativo estratto di ruolo. Il Tribunale aggiunse anche che l’opposizione era comunque infondata. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. AdER e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non hanno resistito.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.327, 426, 615 e 617 c.p.c., nonché dell’art. 4, commi 5 e 7, d.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché travisamento della prova documentale. Si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la causa in appello è stata tempestivamente iscritta a ruolo ex art. 165 c.p.c., ossia in data 22.7.2019, donde l’erroneità della declaratoria di inammissibilità per tardività. 2.1 –Il ricorso è inammissibile. Invero, il Tribunale ha rilevato che l’appello di [OSCURATO:PERSONA] venne proposto con atto notificato il 17.7.2019, e dunque entro il termine lungo di cui all’art.327 c.p.c. (la sentenza di primo grado essendo stata pubblicata il 25.1.2019), N. 16234/21R.G. ma che esso venne tuttavia depositato in cancelleriaed iscritto a ruolo soltanto in data 8.8.2019, come poteva evincersi dall’estratto storico-cronologico del fascicolo. La tardività dell’iscrizione a ruolo, trattandosi di giudizio soggetto al rito del lavoro, determinava dunque l’inammissibilità dell’appello. 2.2 – Ora, l’odierno ricorrente, a confutazione dell’accertamento operato dal giudice d’appello, pretende di dimostrare in questa sede la tempestività dell’adempimento in parola (a suo dire, avvenuto il 22.7.2019), mediante la trascrizione nel ricorso di una schermata del proprio PC (tratta dal PCT) , da cui tanto dovrebbe evincersi. In realtà, ritiene il Collegio che il dato cronologico in parola avrebbe necessariamente dovuto comprovarsi mediante idonea attestazione di cancelleria, atta a conferire certezza ad un elemento che, incidendo sull’ammissibilità dell’impugnazione, non può che essere apprezzato senza margini di dubbio, anche in questa sede di legittimità. Da tanto deriva, dunque, l’inammissibilità del ricorso, restando conseguentemente assorbite le ulteriori doglianze ( circa il mezzo prescelto per l’appello , ossia la citazione, anziché il ricorso), giacché attinenti ad argomenti spesi ad abundantiamdal Tribunale. 3.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile . Nulla va disposto sulle spese , gli intimatinon avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). N. 16234/21R.G. P. Q. M. la Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art . 13, se dovuto. Così deciso in
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