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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 16203/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato, commesso in concorso con altri non identificati e consistito nell'impossessamento, mediante forzatura del bloccasterzo, di un ciclomotore, parcheggiato lungo la via pubblica.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi.

2.1. Con i primi due denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

Contesta: - le modalità di individuazione dell'autore del furto attraverso i fotogrammi che riprendono l'azione delittuosa; - la procedura di acquisizione delle videoriprese; - la utilizzabilità della annotazione di polizia giudiziaria; - la mancanza di adeguata risposta sul motivo di appello con il quale si evidenziava come l'imputato fosse affetto da una forte miopia e portasse gli occhiali a differenza della persona ritratta nelle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza.

2.2. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. I primi due motivi sono manifestamente infondati e in parte generici.

Anzitutto non viene illustrata la incidenza, sul costrutto decisionale, della relazione di polizia giudiziaria di cui si eccepisce la inutilizzabilità (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

In secondo luogo, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, la visione da parte del giudice di un filmato, ritualmente acquisito come prova documentale preesistente rispetto al procedimento penale, costituisce mera modalità di percezione di immagini, e non già attività diretta alla formazione della prova, sicché la predetta visione non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 48882 del 17/09/2018, M., Rv. 274158).

Infine la Corte di appello risponde alle obiezioni, di merito, sollevate con il gravame.

In particolare la sentenza si fa carico di spiegare che il fatto che l'imputato indossi gli occhiali non è circostanza rilevante ai fini della sua identificazione, poiché la miopia si corregge anche con le lenti a contatto.

Si tratta di valutazione adeguata, dato che gli occhiali sono accessori, che non contraddistinguono, in modo necessario, una persona.

6. Il terzo motivo, che attiene al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, poiché va dichiarata in questa sede, ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen., la inammissibilità per genericità dell'omologo motivo di appello.Invero, in sede di gravame, l'imputato aveva contestato la motivazione offerta sul punto dal Tribunale, senza tuttavia indicare quale elemento concreto, in tesi pretermesso, avrebbe dovuto condurre a un trattamento più favorevole.

Solo nel richiedere una valutazione di prevalenza si accenna allo stato di incensuratezza che, da solo, non è sufficiente e, peraltro, nel caso di specie è un dato meramente formale posto che, al momento della deliberazione della sentenza di appello, l'imputato si trovava sottoposto a misura detentiva per altra causa.

7. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] ria Morosini StefaT,PaIla Joi CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2019 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato, commesso in concorso con altri non identificati e consistito nell'impossessamento, mediante forzatura del bloccasterzo, di un ciclomotore, parcheggiato lungo la via pubblica. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con i primi due denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Contesta: - le modalità di individuazione dell'autore del furto attraverso i fotogrammi che riprendono l'azione delittuosa; - la procedura di acquisizione delle videoriprese; - la utilizzabilità della annotazione di polizia giudiziaria; - la mancanza di adeguata risposta sul motivo di appello con il quale si evidenziava come l'imputato fosse affetto da una forte miopia e portasse gli occhiali a differenza della persona ritratta nelle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza. 2.2. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. I primi due motivi sono manifestamente infondati e in parte generici. Anzitutto non viene illustrata la incidenza, sul costrutto decisionale, della relazione di polizia giudiziaria di cui si eccepisce la inutilizzabilità (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). In secondo luogo, secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, la visione da parte del giudice di un filmato, ritualmente acquisito come prova documentale preesistente rispetto al procedimento penale, costituisce mera modalità di percezione di immagini, e non già attività diretta alla formazione della prova, sicché la predetta visione non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 48882 del 17/09/2018, M., Rv. 274158). Infine la Corte di appello risponde alle obiezioni, di merito, sollevate con il gravame. In particolare la sentenza si fa carico di spiegare che il fatto che l'imputato indossi gli occhiali non è circostanza rilevante ai fini della sua identificazione, poiché la miopia si corregge anche con le lenti a contatto. Si tratta di valutazione adeguata, dato che gli occhiali sono accessori, che non contraddistinguono, in modo necessario, una persona. 6. Il terzo motivo, che attiene al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, poiché va dichiarata in questa sede, ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen., la inammissibilità per genericità dell'omologo motivo di appello.Invero, in sede di gravame, l'imputato aveva contestato la motivazione offerta sul punto dal Tribunale, senza tuttavia indicare quale elemento concreto, in tesi pretermesso, avrebbe dovuto condurre a un trattamento più favorevole. Solo nel richiedere una valutazione di prevalenza si accenna allo stato di incensuratezza che, da solo, non è sufficiente e, peraltro, nel caso di specie è un dato meramente formale posto che, al momento della deliberazione della sentenza di appello, l'imputato si trovava sottoposto a misura detentiva per altra causa. 7. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] ria Morosini StefaT,PaIla Joi CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEP
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