CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23166/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4586/2025depositata il 30/09/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 25/05/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto che la circostanza di un eventuale mancato versamento di quantodovuto a titolo di contributo unificato non osta alla definizione del ricorsoNumero registro generale 7206/2026Numero sezionale 488/2026Numero di raccolta generale 23166/2026Data pubblicazione 14/07/2026senza che lo si esamini nel merito (impedendo quel mancato versamentoappunto solo la disamina del ricorso, ciò a cui non può equipararsi l’esitodel subprocedimento descritto dall’art. 380-bis c.p.c.), mentre partericorrente resta obbligata al versamento di quanto ancora eventualmentedovuto ed esposta alla doverosa azione di recupero da parte deicompetenti uffici;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Dà atto che resta impregiudicato l’eventuale debito di parte ricorrente perquanto fosse ancora dovuto a titolo di contributo unificato, da recuperarsinelle forme di legge e da parte del competente ufficio.Così deciso in Roma, il 10/07/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]