CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 15637/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], per FRESTA, che conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Leonardo FRESTA avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 14 luglio 2022 con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di omicidio aggravato dai futili motivi e perché commesso ai danni di persona stabilmente convivente (artt. 575, 577, primo comma, n. 1 e n. 4, cod. pen. — capo 1), e di cui all'art. 75, comma 2, decreto legislativo n. 159 del 2011, per avere violato la misura di prevenzione allontanandosi dall'abitazione durante la notte. 2. [OSCURATO:PERSONA] FRESTA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la "inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità" ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: - in relazione all'omesso controllo, per il capo 2), degli orari indicati dalle videocamere di sorveglianza, sebbene risulti uno scostamento dell'orario, come indicato dagli operanti: l'indagato si è dunque allontanato in orari in cui non gli era vietato; - in relazione a una "previa valutazione sulla personalità dell'indagato, basandosi su elementi assolutamente inconducenti nella fattispecie", non risultando una propensione alla violenza; - con riguardo alla valutazione degli elementi indiziari perché essi sono suscettibili di valutazioni alternative. Intanto, la causa della morte non risulta esattamente accertata, mentre le incomplete e mutevoli dichiarazioni dell'indagato non potevano essere valorizzate a suo danno; del resto, le lesioni sono derivate dalle manovre di rianimazione poste in essere dall'indagato. D'altra parte, rimane a livello di ipotesi l'affermazione secondo la quale l'indagato sarebbe stato ripreso dalle videocamere mentre trasportava un grosso e pesante involucro, asseritamente contenente il cadavere della donna; - con riguardo alle esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di fuga ; perché l'indagato ha avuto a disposizione ben trentasei ore per fuggire, mentre è rimasto nella propria abitazione, nonché con riguardo al pericolo di reiterazione, mancando qualunque elemento in proposito.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché denuncia l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ma, semmai, enuncia soltanto questioni concernenti la motivazione, peraltro in modo generico. 2. Si è chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). 2.1. Il ricorso si limita a enunciare nella rubrica la «inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.», senza indicare alcuna norma violata, ma affastellando critiche, sovente incomprensibili, sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari. 2.2. Del resto, l'ordinanza impugnata, che espone in modo completo e logico le risultanze investigative, non viene specificamente criticata dal ricorso che si presenta caotico, assertivo e confutativo. Per un verso, il ricorso contesta la causazione delle lesioni che hanno condotto alla morte, ma poi ammette che esse sono state poste in essere dall'indagato (seppure allo scopo di soccorrere la donna); per altro verso, contesta le risultanze delle video riprese, ma si appunta su questioni di fatto (orario) che sono, per di più, prive di specifica capacità critica. 2.3. È de-assiale, inoltre, la critica sulle esigenze cautelari, avuto riguardo al pericolo di inquinamento probatorio (documentato dal tentativo di occultamento delle tracce) e reiterazione di gravissimi reati con violenza alla persona. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.