CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 settembre 2022
Cassazione n. 21435/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il Tribunale del Riesame di Firenze, con ordinanza in data 28 settembre 2022 ha confermato l'ordinanza emessa in data 2 settembre 2022 con cui il GIP presso il Tribunale di Prato aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i due indagati, accusati per plurime ipotesi di rapina pluriaggravata in concorso commesse in Prato tra il 12 ed il 30 di aprile 2022. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dei due indagati deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen., la violazione dell'art.606 lett. e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione degli arresti domiciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico. Si evidenziava in particolare che agli imputati, per analoga vicenda relativa ad una rapina commessa negli stessi giorni, era stata inizialmente applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, misura poi sostituita con l'obbligo di firma, in considerazione della positiva condotta serbata. Si lamentava pertanto che il Tribunale, pur dando atto della positiva evoluzione della misura irrogata in altro procedimento, avesse illogicamente e contraddittoriamente imposto in questo la misura cautelare massima. In relazione all'Ouadani, si lamentava inoltre la ritenuta inidoneità della abitazione indicata per gli arresti domiciliari, per la presenza ivi della fidanzata che lo aveva favorito. In proposito, si evidenziava che la donna viveva a decine di chilometri di distanza e che le era inibito ogni contatto con l'imputato. Infine, era contraddittoria l'affermazione per cui l'ausilio del braccialetto non fosse sufficiente ad escludere il rischio di recidiva considerato che tale dispositivo rileva elettronicamente ogni tentativo di allontanamento. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è inammissibile. Nel dolersi del fatto che il Tribunale non avesse considerato che gli imputati già erano stati ammessi ad una misura più mite in relazione ad un episodio successivo a quelli ora giudicati, la difesa degli imputati non si confronta con la valutazione espressa a pg.7 del provvedimento impugnato. Ivi il Tribunale considera la circostanza e tuttavia la valuta recessiva rispetto al nuovo quadro cautelare emerso a seguito della successiva contestazione per le ulteriori «tre rapine commesse immediatamente prima ed in brevissimo lasso temporale». A ciò si aggiunge che il Tribunale valorizza per ciascuno dei due ricorrenti ulteriori circostanze che, unitamente a quella appena riferita, consentono la rilettura complessiva della vicenda e l'aggravamento della misura. [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la commissione dei reati avvenisse in epoca coeva ad una pronuncia di estinzione di ulteriore reato per esito positivo della messa alla prova; per Ouadani, la capacità di indurre la propria fidanzata alla produzione di un falso alibi. Nel ricorso tali circostanze sono lette in maniera atomistica, tale da travisarne sostanzialmente il significato. In conclusione il motivo risulta privo della specificità necessaria ex art. 581 cod. proc. pen. (in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato) e meramente reiterativo di censure già disattese dalla Corte di appello (Sez. 2, sentenza n. 17281 del 08/01/2019, rv. 276916, Delle Cave). Inammissibile è anche l'ulteriore profilo di critica introdotto dal ricorso. Si lamenta la illogicità della decisione in ordine alla insufficienza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a contenere il rischio di recidiva degli imputati giacché una eventuale uscita dalla abitazione attiverebbe la segnalazione. Come formulata, la lagnanza è inammissibile. È infatti principio ermeneutico consolidato di questa Corte che «In cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà ..., su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta» (Sez. 6, sentenza n. 13809 del 17/03/2015 rv. 262965 - 01). Ciò è quanto avvenuto nel caso concreto, poiché il denunciato vizio motivazionale viene indicato come mera illogicità e non si indicano ragioni per cui esso dovrebbe giungere alla più grave soglia della manifesta illogicità richiesta dal disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.. E' appena il caso di evidenziare che non compete certamente a questo giudice né l'integrazione del ricorso carente né la ricerca delle giustificazioni dello standard mancante. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c