Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 1970

Cassazione n. 25313/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque, reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello.

In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - teso a ottenere la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire al non modesto dato ponderale della sostanza - da cui erano ricavabili 598 dosi medie - e alle modalità del trasporto, caratterizzato dall'occultamento dello stupefacente nell'apparato rettale, tale da essere ritenuto sintomo di un organico e abituale inserimento dell'imputato nel mercato della compravendita di stupefacenti, tutti elementi tali da escludere l'occasionalità della condotta e che inducono a ritenere del tutto rispettati i parametri di proporzionalità e offensività della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959; Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706).

Il secondo motivo, inerente alla dosimetria della pena, è generico e comunque manifestamente infondato.

In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); rilevando che, come dato atto dalla Corte, il trattamento sanzionatorio si è comunque attestato sui minimi edittali.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 giugno 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque, reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - teso a ottenere la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire al non modesto dato ponderale della sostanza - da cui erano ricavabili 598 dosi medie - e alle modalità del trasporto, caratterizzato dall'occultamento dello stupefacente nell'apparato rettale, tale da essere ritenuto sintomo di un organico e abituale inserimento dell'imputato nel mercato della compravendita di stupefacenti, tutti elementi tali da escludere l'occasionalità della condotta e che inducono a ritenere del tutto rispettati i parametri di proporzionalità e offensività della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959; Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706). Il secondo motivo, inerente alla dosimetria della pena, è generico e comunque manifestamente infondato. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); rilevando che, come dato atto dalla Corte, il trattamento sanzionatorio si è comunque attestato sui minimi edittali. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il
Sentenza Cassazione n. 25313/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris