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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 23410/2022

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ORDINANZA sul ricorso 7574/2019 proposto da: A.P.I. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]Aquino 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 57 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5062/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] agì in giudizio nei confronti della A.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), della [OSCURATO:PERSONA] inc., della [OSCURATO:PERSONA] s.e. e di [OSCURATO:PERSONA] per sentirli condannare (a titolo di risarcimento danni o, in subordine, dì indebito arricchimento) al rimborso di somme che assumeva di avere versato nell'ambito di un mandato per l'acquisto di due immobili che aveva conferito ai convenuti e che non aveva avuto seguito; il Tribunale rigettò la domanda; in riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Roma ha -fra l'altro- dichiarato risolto il contratto di mandato intercorso fra l'Abramo e la A.P.I., condannando quest'ultima al pagamento della complessiva somma di 494.066,46 euro (già rivalutata e comprensiva di interessi); la Corte ha affermato, fra l'altro, che: dai documenti prodotti in primo grado risultava che l'attore aveva effettuato due rimesse a mezzo di assegni bancari (l'uno di 180.000,00 euro e l'altro di 176.290,34 euro, per complessivi 356.290,34 euro) in favore della [OSCURATO:PERSONA], come da fattura indirizzata all'Abramo e recante la causale "acconto P.zza Paradiso"; che, «avendo l'attore/appellante dedotto di avere conferito incarico alle controparti per l'acquisto di un immobile in Roma, piazza Paradiso, e non avendo la convenuta costituita A.P.I. [ .1 contestato di avere ricevuto detti assegni, di avere incassato le somme da essi portate e di avere emesso fattura [...], deve ritenersi provato che fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [...] (poi A.P.I. [...]) intercorse un rapporto riconducibile al mandato in virtù del quale il primo (mandante) consegnò alla seconda (mandataria) da complessiva somma di euro 356.290,34»; quanto alla forma del contratto di mandato, doveva ritenersi, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità, che valesse il principio di libertà delle forme e che quindi il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessitasse della forma scritta; poiché l'A.P.I., quale mandataria senza rappresentanza, non aveva reso conto dell'impiego della somma ricevuta, né aveva dedotto e provato di non avere potuto adempiere per causa ad essa non imputabile, andava pronunciata la risoluzione del contratto (stante la gravità dell'inadempimento), con condanna della detta mandataria al risarcimento dei danni; ha proposto ricorso per cassazione la A.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., affidandosi a tre motivi; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: con il primo motivo, la ricorrente lamenta «violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»: contesta, in quanto completamente erroneo, l'assunto della Corte secondo cui la A.P.I. non aveva specificamente e tempestivamente contestato le circostanze allegate dall'attore e deduce che già nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado (di cui trascrive un ampio stralcio) aveva affermato che non rispondeva al vero che l'Abramo avesse versato alla Valadier la somma di 356.290,62 euro a titolo di acconto per l'acquisto di un immobile ubicato in Roma e che la A.P.I. avesse ricevuto gli assegni indicati dall'attore e avesse rilasciato documentazione contabile a supporto; in linea gradata, assume che, anche qualora le circostanze allegate dall'attore dovessero rivelarsi non contestate specificamente, la Corte di Appello sarebbe comunque incorsa nella violazione denunciata, in quanto la non contestazione non vincola il giudice a ritenere sicuramente sussistenti i fatti non contestati, che varino invece valutati alla luce del «residuo materiale raccolto nell'istruttoria»; rileva, al riguardo, che gli assegni prodotti in copia erano privi di data di emissione e di girata per l'incasso, che la fattura non risultava sottoscritta e che era stata prodotta una scrittura a firma di [OSCURATO:PERSONA] che autorizzava la soc.

Valadier a trattenere gli importi versati dal fratello Abramo (per 980.000,00 euro) a saldo di quanto dovuto per l'acquisto di un immobile in Capri; il secondo motivo denuncia «violazione ejo falsa interpretazione degli artt. 1350, 1351, 1392, 1703, 1705, 1706 c.c.» e censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che il mandato all'acquisto di immobili non necessitava di forma scritta; richiamata giurisprudenza risalente di questa Corte orientata nel senso della necessità della forma scritta, la ricorrente contesta la più recente giurisprudenza di legittimità che è pervenuta ad escludere la necessità della forma scritta e ne sollecita una rivalutazione, eventualmente da parte delle Sezioni Unite; col terzo motivo (che deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), la ricorrente richiama elementi -già individuati in coda al primo motivo- che deporrebbero nel senso della mancanza di prova circa il versamento di acconti da imputare all'immobile sito in Roma e ribadisce che essi, se correttamente esaminati, «sono suscettibili di ribaltare completamente la decisione assunta dalla Corte»; va esaminato per primo -per ragioni di priorità logica e per la portata potenzialmente assorbente- il secondo motivo, concernente la necessità o meno della forma scritta ad substantiam per il contratto di mandato concernente immobili; il motivo è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1 c.p.o., alla luce del più recente orientamento di questa Corte secondo cui, «in ossequio al principio di libertà delle forme, il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta, che occorre soltanto per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell'effetto reale del trasferimento della proprietà» (Cass. n. 20051/2013; conformi Cass. n. 22989/2015, Cass. n. 21805/2016 e Cass. n. 39566/2021); a tale principio -che ha superato precedenti di segno contrario e risulta ampiamente consolidato e che fa perno, in modo cristallino e senz'altro condivisibile, sulla finalità obbligatoria e non traslativa del mandato e sulla sua autonomia rispetto al trasferimento immobiliare- il Collegio intende dare continuità, non ravvisando l'opportunità di una rimessione della questione alle Sezioni Unite; passando ad esaminare il primo motivo, si osserva che: viene censurata la parte della sentenza in cui la Corte ha affermato: «avendo l'attore/appellante dedotto di avere conferito incarico alle controparti per l'acquisto di un immobile in Roma, piazza Paradiso, e non avendo la convenuta costituita A.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già denominata [OSCURATO:PERSONA] & Rea! [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.) contestato di aver ricevuto detti assegni, di aver incassato le somme da essi portate e di aver emesso detta fattura, in cui si fa riferimento ad un immobile in "P.zza Paradiso", deve ritenersi provato che fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & Rea! [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi A.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) intercorse un rapporto riconducibile al mandato, in virtù del quale il primo (mandante) consegnò alla seconda (mandataria) la complessiva somma di C 356.290,34»; la ricorrente assume (a pagg. 7 e 8 del ricorso) che, con la comparsa di costituzione depositata in primo grado aveva contestato le allegazioni attoree, laddove aveva dedotto: «questo difensore, fatta salva l'eccezione di nullità sopra formulata, ex art. 115 c.p.c. contesta specificamente tutti gli assunti di parte attrice posti a fondamento della propria domanda perché erronei in diritto e non corrispondenti al vero.

Invero: non corrisponde al vero, come assunto in sede di citazione alla pagina 1, che l'attore si rivolse al dr. [OSCURATO:PERSONA] al fine di acquistare beni immobili in Roma e in Milano; non corrisponde al vero, come assunto in sede di citazione alla pagina 2, che il convenuto [OSCURATO:PERSONA] prospettò all'attore la possibilità di acquistare un immobile in Roma alla piazza Paradiso ed un immobile in Milano alla piazza Castello n. 15; non corrisponde al vero, come assunto in sede di citazione alla pagina 2, che su richiesta del dr. [OSCURATO:PERSONA], l'attore ebbe a versare alla Valadier oggi [OSCURATO:SOCIETA], la somma di euro 356290,62, a titolo di acconto per l'acquisto del bene ubicato in Roma; non corrisponde al vero, come assunto in sede di citazione alla pagina 2, che su richiesta del dr. [OSCURATO:PERSONA], l'attore ebbe a versare alla [OSCURATO:PERSONA] inc., la somma di euro 437500,00 e la somma di euro 187.500,00 a titolo di acconto per l'acquisto del bene ubicato in Milano.

Si contestano gli assunti come rilevati da parte attrice, dalla pagina 3 alla pagina 6 perché non riferibili alla parte costituita, non afferente alla domanda di parte attrice, non corrispondenti al vero.

Nella specie giammai la [OSCURATO:SOCIETA], già Valadier, ebbe a ricevere gli assegni posti in visione da parte attrice a titolo di vendita immobiliare come esposta in libello attoreo e per contro giammai ebbe a rilasciare documentazione contabile a supporto»; tanto premesso, deve considerarsi che: a) la motivazione assunta ad oggetto di critica viene riferita senza considerare la premessa che esiste nelle ultime tre righe della pagina 7 e nelle prime quattro della pagina 8 della sentenza impugnata; b) la parte di comparsa di costituzione riprodotta -anche nei neretti enfatizzati- non appare idonea ad evidenziare il contrario di quanto ritenuto ed affermato dalla sentenza e ciò perché: bl) in questa ci si riferisce alla ricezione di due assegni e all'emissione di fattura, mentre nella parte di comparsa si fa riferimento alla richiesta del Pirrottina; b2) soprattutto, nella parte di comparsa riprodotta si fa un ripetuto rinvio a quanto dedotto nel libello introduttivo, la cui conoscenza sarebbe stata essenziale per comprendere il significato, in termini di attività di contestazione, di quanto risulta dagli stralci riprodotti della comparsa; b3) del detto libello non ci si fornisce l'indicazione specifica quanto al contenuto e alla parte dell'atto rilevante, e nemmeno lo si dice prodotto in questa sede ed anzi non è indicato nell'elenco in chiusura del ricorso (e neppure si dice di voler fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo d'ufficio, come ammette Cass., Sez.

Un., n. 22726 del 2011): ne consegue anche una palese violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.; il motivo risulta pertanto inammissibile sia nella parte in cui contesta che non vi sia stata specifica contestazione dei fatti allegati ex adverso sia nella parte in cui la ricorrente assume che, in ogni caso, la Corte non avrebbe potuto ritenere automaticamente provati i fatti non specificamente contestati, giacché la sentenza ha dato conto di un corredo documentale a sostegno della prospettazione attorea (ossia dei documenti di cui la ricorrente tenta -a pag. 7- di svalutare la rilevanza con considerazioni che mirano ad una non consentito diverso apprezzamento di merito); parimenti inammissibile è il terzo motivo c:he, riprendendo considerazioni già svolte in coda al primo motivo e trascrivendo un ampio stralcio della comparsa di costituzione in appello, non individua fatti omessi ed effettivamente decisivi, ma sollecita una non consentita nuova lettura degli elementi fattuali della vicenda; in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-ouater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 7574/2019 proposto da: A.P.I. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]Aquino 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 57 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5062/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] agì in giudizio nei confronti della A.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), della [OSCURATO:PERSONA] inc., della [OSCURATO:PERSONA] s.e. e di [OSCURATO:PERSONA] per sentirli condannare (a titolo di risarcimento danni o, in subordine, dì indebito arricchimento) al rimborso di somme che assumeva di avere versato nell'ambito di un mandato per l'acquisto di due immobili che aveva conferito ai convenuti e che non aveva avuto seguito; il Tribunale rigettò la domanda; in riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Roma ha -fra l'altro- dichiarato risolto il contratto di mandato intercorso fra l'Abramo e la A.P.I., condannando quest'ultima al pagamento della complessiva somma di 494.066,46 euro (già rivalutata e comprensiva di interessi); la Corte ha affermato, fra l'altro, che: dai documenti prodotti in primo grado risultava che l'attore aveva effettuato due rimesse a mezzo di assegni bancari (l'uno di 180.000,00 euro e l'altro di 176.290,34 euro, per complessivi 356.290,34 euro) in favore della [OSCURATO:PERSONA], come da fattura indirizzata all'Abramo e recante la causale "acconto P.zza Paradiso"; che, «avendo l'attore/appellante dedotto di avere conferito incarico alle controparti per l'acquisto di un immobile in Roma, piazza Paradiso, e non avendo la convenuta costituita A.P.I. [ .1 contestato di avere ricevuto detti assegni, di avere incassato le somme da essi portate e di avere emesso fattura [...], deve ritenersi provato che fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [...] (poi A.P.I. [...]) intercorse un rapporto riconducibile al mandato in virtù del quale il primo (mandante) consegnò alla seconda (mandataria) da complessiva somma di euro 356.290,34»; quanto alla forma del contratto di mandato, doveva ritenersi, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità, che valesse il principio di libertà delle forme e che quindi il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessitasse della forma scritta; poiché l'A.P.I., quale mandataria senza rappresentanza, non aveva reso conto dell'impiego della somma ricevuta, né aveva dedotto e provato di non avere potuto adempiere per causa ad essa non imputabile, andava pronunciata la risoluzione del contratto (stante la gravità dell'inadempimento), con condanna della detta mandataria al risarcimento dei danni; ha proposto ricorso per cassazione la A.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., affidandosi a tre motivi; ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo, la ricorrente lamenta «violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»: contesta, in quanto completamente erroneo, l'assunto della Corte secondo cui la A.P.I. non aveva specificamente e tempestivamente contestato le circostanze allegate dall'attore e deduce che già nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado (di cui trascrive un ampio stralcio) aveva affermato che non rispondeva al vero che l'Abramo avesse versato alla Valadier la somma di 356.290,62 euro a titolo di acconto per l'acquisto di un immobile ubicato in Roma e che la A.P.I. avesse ricevuto gli assegni indicati dall'attore e avesse rilasciato documentazione contabile a supporto; in linea gradata, assume che, anche qualora le circostanze allegate dall'attore dovessero rivelarsi non contestate specificamente, la Corte di Appello sarebbe comunque incorsa nella violazione denunciata, in quanto la non contestazione non vincola il giudice a ritenere sicuramente sussistenti i fatti non contestati, che varino invece valutati alla luce del «residuo materiale raccolto nell'istruttoria»; rileva, al riguardo, che gli assegni prodotti in copia erano privi di data di emissione e di girata per l'incasso, che la fattura non risultava sottoscritta e che era stata prodotta una scrittura a firma di [OSCURATO:PERSONA] che autorizzava la soc. Valadier a trattenere gli importi versati dal fratello Abramo (per 980.000,00 euro) a saldo di quanto dovuto per l'acquisto di un immobile in Capri; il secondo motivo denuncia «violazione ejo falsa interpretazione degli artt. 1350, 1351, 1392, 1703, 1705, 1706 c.c.» e censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che il mandato all'acquisto di immobili non necessitava di forma scritta; richiamata giurisprudenza risalente di questa Corte orientata nel senso della necessità della forma scritta, la ricorrente contesta la più recente giurisprudenza di legittimità che è pervenuta ad escludere la necessità della forma scritta e ne sollecita una rivalutazione, eventualmente da parte delle Sezioni Unite; col terzo motivo (che deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti), la ricorrente richiama elementi -già individuati in coda al primo motivo- che deporrebbero nel senso della mancanza di prova circa il versamento di acconti da imputare all'immobile sito in Roma e ribadisce che essi, se correttamente esaminati, «sono suscettibili di ribaltare completamente la decisione assunta dalla Corte»; va esaminato per primo -per ragioni di priorità logica e per la portata potenzialmente assorbente- il secondo motivo, concernente la necessità o meno della forma scritta ad substantiam per il contratto di mandato concernente immobili; il motivo è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1 c.p.o., alla luce del più recente orientamento di questa Corte secondo cui, «in ossequio al principio di libertà delle forme, il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta, che occorre soltanto per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell'effetto reale del trasferimento della proprietà» (Cass. n. 20051/2013; conformi Cass. n. 22989/2015, Cass. n. 21805/2016 e Cass. n. 39566/2021); a tale principio -che ha superato precedenti di segno contrario e risulta ampiamente consolidato e che fa perno, in modo cristallino e senz'altro condivisibile, sulla finalità obbligatoria e non traslativa del mandato e sulla sua autonomia rispetto al trasferimento immobiliare- il Collegio intende dare continuità, non ravvisando l'opportunità di una rimessione della questione alle Sezioni Unite; passando ad esaminare il primo motivo, si osserva che: viene censurata la parte della sentenza in cui la Corte ha affermato: «avendo l'attore/appellante dedotto di avere conferito incarico alle controparti per l'acquisto di un immobile in Roma, piazza Paradiso, e non avendo la convenuta costituita A.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già denominata [OSCURATO:PERSONA] & Rea! [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.) contestato di aver ricevuto detti assegni, di aver incassato le somme da essi portate e di aver emesso detta fattura, in cui si fa riferimento ad un immobile in "P.zza Paradiso", deve ritenersi provato che fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & Rea! [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi A.P.I. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) intercorse un rapporto riconducibile al mandato, in virtù del quale il primo (mandante) consegnò alla seconda (mandataria) la complessiva somma di C 356.290,34»; la ricorrente assume (a pagg. 7 e 8 del ricorso) che, con la comparsa di costituzione depositata in primo grado aveva contestato le allegazioni attoree, laddove aveva dedotto: «questo difensore, fatta salva l'eccezione di nullità sopra formulata, ex art. 115 c.p.c. contesta specificamente tutti gli assunti di parte attrice posti a fondamento della propria domanda perché erronei in diritto e non corrispondenti al vero. Invero: non corrisponde al vero, come assunto in sede di citazione alla pagina 1, che l'attore si rivolse al dr. [OSCURATO:PERSONA] al fine di acquistare beni immobili in Roma e in Milano; non corrisponde al vero, come assunto in sede di citazione alla pagina 2, che il convenuto [OSCURATO:PERSONA] prospettò all'attore la possibilità di acquistare un immobile in Roma alla piazza Paradiso ed un immobile in Milano alla piazza Castello n. 15; non corrisponde al vero, come assunto in sede di citazione alla pagina 2, che su richiesta del dr. [OSCURATO:PERSONA], l'attore ebbe a versare alla Valadier oggi [OSCURATO:SOCIETA], la somma di euro 356290,62, a titolo di acconto per l'acquisto del bene ubicato in Roma; non corrisponde al vero, come assunto in sede di citazione alla pagina 2, che su richiesta del dr. [OSCURATO:PERSONA], l'attore ebbe a versare alla [OSCURATO:PERSONA] inc., la somma di euro 437500,00 e la somma di euro 187.500,00 a titolo di acconto per l'acquisto del bene ubicato in Milano. Si contestano gli assunti come rilevati da parte attrice, dalla pagina 3 alla pagina 6 perché non riferibili alla parte costituita, non afferente alla domanda di parte attrice, non corrispondenti al vero. Nella specie giammai la [OSCURATO:SOCIETA], già Valadier, ebbe a ricevere gli assegni posti in visione da parte attrice a titolo di vendita immobiliare come esposta in libello attoreo e per contro giammai ebbe a rilasciare documentazione contabile a supporto»; tanto premesso, deve considerarsi che: a) la motivazione assunta ad oggetto di critica viene riferita senza considerare la premessa che esiste nelle ultime tre righe della pagina 7 e nelle prime quattro della pagina 8 della sentenza impugnata; b) la parte di comparsa di costituzione riprodotta -anche nei neretti enfatizzati- non appare idonea ad evidenziare il contrario di quanto ritenuto ed affermato dalla sentenza e ciò perché: bl) in questa ci si riferisce alla ricezione di due assegni e all'emissione di fattura, mentre nella parte di comparsa si fa riferimento alla richiesta del Pirrottina; b2) soprattutto, nella parte di comparsa riprodotta si fa un ripetuto rinvio a quanto dedotto nel libello introduttivo, la cui conoscenza sarebbe stata essenziale per comprendere il significato, in termini di attività di contestazione, di quanto risulta dagli stralci riprodotti della comparsa; b3) del detto libello non ci si fornisce l'indicazione specifica quanto al contenuto e alla parte dell'atto rilevante, e nemmeno lo si dice prodotto in questa sede ed anzi non è indicato nell'elenco in chiusura del ricorso (e neppure si dice di voler fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo d'ufficio, come ammette Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011): ne consegue anche una palese violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.; il motivo risulta pertanto inammissibile sia nella parte in cui contesta che non vi sia stata specifica contestazione dei fatti allegati ex adverso sia nella parte in cui la ricorrente assume che, in ogni caso, la Corte non avrebbe potuto ritenere automaticamente provati i fatti non specificamente contestati, giacché la sentenza ha dato conto di un corredo documentale a sostegno della prospettazione attorea (ossia dei documenti di cui la ricorrente tenta -a pag. 7- di svalutare la rilevanza con considerazioni che mirano ad una non consentito diverso apprezzamento di merito); parimenti inammissibile è il terzo motivo c:he, riprendendo considerazioni già svolte in coda al primo motivo e trascrivendo un ampio stralcio della comparsa di costituzione in appello, non individua fatti omessi ed effettivamente decisivi, ma sollecita una non consentita nuova lettura degli elementi fattuali della vicenda; in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di lite; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-ouater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
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