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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 11491/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30036/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente alla insussistenza del reato per inidoneità della condotta consistita in mera resistenza c.d. passiva e nella fuga, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha adeguatamente motivato, evidenziando la condotta violenta del ricorrente posta in essere al fine di impedire la sua identificazione (v. in particolare p. 1); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da: 11491 - 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3793/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30036/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30036/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente alla insussistenza del reato per inidoneità della condotta consistita in mera resistenza c.d. passiva e nella fuga, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha adeguatamente motivato, evidenziando la condotta violenta del ricorrente posta in essere al fine di impedire la sua identificazione (v. in particolare p. 1); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteMaria [OSCURATO:PERSONA] otarzo 9P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nteMaria [OSCURATO:PERSONA] otarzo 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
        ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30036/25 [OSCURATO:PERSONA]          OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto   che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente alla insussistenza del reato per inidoneità della condotta consistita in mera resistenza c.d. passiva e nella fuga, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha adeguatamente motivato, evidenziando la condotta violenta del ricorrente posta in essere al fine di impedire la sua identificazione (v. in particolare p. 1); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALEComposta da:           11491 - 26 [OSCURATO:PERSONA]                 -  Presidente -        Ord. n. sez. 3793/2026 [OSCURATO:PERSONA]               -  Relatore -          CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                 R.G.N. 30036/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente        ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30036/25 [OSCURATO:PERSONA]          OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto   che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente alla insussistenza del reato per inidoneità della condotta consistita in mera resistenza c.d. passiva e nella fuga, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha adeguatamente motivato, evidenziando la condotta violenta del ricorrente posta in essere al fine di impedire la sua identificazione (v. in particolare p. 1); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MIl Consigliere estensore                      [OSCURATO:PERSONA]     nteMaria [OSCURATO:PERSONA] otarzo 9P.Q.MIl Consigliere estensore                      [OSCURATO:PERSONA]     nteMaria [OSCURATO:PERSONA] otarzo 9
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