Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12199/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la violazione della legge penale nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione denunziando il travisamento del materiale probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e poiché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge ed il vizio motivazionale in ordine all'omesso riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è anch'esso non consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio ricondud bile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo in modo logico e coerente, illustrato le ragioni del mancato riconoscimento della causa di non punibilità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la violazione della legge penale nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione denunziando il travisamento del materiale probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e poiché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge ed il vizio motivazionale in ordine all'omesso riconoscimento della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è anch'esso non consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio ricondud bile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo in modo logico e coerente, illustrato le ragioni del mancato riconoscimento della causa di non punibilità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 12199/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris