CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19368/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2013 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Iche ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 novembre 2023 il G.U.P. del Tribunale di Brescia ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, responsabile delle contravvenzioni previste dagli artt. 81, comma 2, cod. pen., 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A) e dall'art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992 (capo B), per l'effetto condannandolo alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 900,00 di ammenda, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi otto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, eccependo, con un unico motivo, violazione di legge ed inosservanza degli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. A dire del ricorrente, infatti, tale ultima sarebbe stata disposta unicamente con riguardo al reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, senza effettuare riferimento alcuno all'altra ipotesi prevista dall'art. 187, comma 8, cod. strada. Ciò avrebbe determinato un'applicazione illegale, per difetto, della suddetta sanzione, atteso che il giudice di merito avrebbe dovuto procedere all'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni amministrative previste per i due reati, con conseguente inflizione della sospensione della patente di guida per una durata non inferiore ad un anno. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida. 2. Il giudice di merito, infatti, è incorso nella lamentata violazione di legge, dovendo trovare applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva, effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia della disciplina penalistica di cui all'art. 81 cod. pen. (cfr., in questi termini, Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544-01; Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704-01; Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136-01). Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata ha - come detto - riguardato i reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada, rispetto ai quali è prevista un'autonoma durata minima e massima della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - per entrambe le fattispecie fissata in una misura compresa tra sei mesi e due anni -. Ne consegue, pertanto, che la statuizione relativa alla sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto deve ritenersi del tutto illegittima, in quanto inferiore al cumulo materiale delle sanzioni previste per ciascun reato, pur se applicate nel minimo. 3. Deve, conseguentemente, essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida, affinché il Tribunale di Brescia, in diversa composizione, provveda, in applicazione degli indicati principi, alla corretta determinazione della durata di tale sanzione amministrativa accessoria. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Brescia, in diversa composizione. Così deciso in Roma il 7 maggio 202