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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2021

Cassazione n. 36939/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI FERRARAnel procedimento pendente nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] FERRARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del giorno 11 febbraio 2021 il G.i.p. del Tribunale di Ferrara non ha convalidato l'arresto in flagranza di Andreea ASAN eseguito per l'ipotesi di tentato furto (di prodotti cosmetici) aggravato perché commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (artt. 56. 624 e 625 n. 7 cod. pen.).2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, formulando un unico motivo con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 381, comma 1, cod. proc. pen.

Il ricorrente ha rappresentato che il Tribunale non ha convalidato l'arresto unicamente perché ha ritenuto che il reato per cui è stata disposta la precautela non rientri, in ragione del suo limite edittale inferiore nel massimo ad anni cinque di reclusione, tra i delitti per cui è consentito l'arresto facoltativo in flagranza; tuttavia, per i delitti dolosi quale quello in discorso il limite di pena edittale posto dall'art. 381 cod. proc. pen. è la reclusione superiore nel massimo ad anni tre (laddove la maggior pena indicata dal Tribunale attiene invece ai delitti colposi).

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, in ragione della fondatezza delle allegazioni del ricorrente, in particolare poiché la pena edittale massima per il delitto per cui è stato eseguito l'arresto in flagranza è• pari ad anni quattro di reclusione e pertanto superiore nel massimo ad anni tre.

4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

In effetti, con l'ordinanza impugnata non è stato convalidato l'arresto in flagranza di Andreaa ASAN, poiché si è ritenuto che il fatto per cui esso è stato eseguito - furto tentato aggravato perché commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen.) - non rientrasse non solo nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ma neppure nelle ipotesi per cui è consentito l'arresto facoltativo; e ciò in ragione della pena edittale massima per esso prevista, inferiore nel massimo a cinque anni.

Tuttavia: - come correttamente dedotto dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 381, comma 1, cod. proc. pen.

«gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni», essendo previsto per il delitti colposi il più elevato limite di pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; - e la pena detentiva massima per il delitto de quo - determinata a norma dell'articolo 278 cod. proc. pen. (cfr. art. 379 cod. proc. pen.) - è pari ad anni quattro di reclusione, tenuto conto che per il delitto di furto, in forza della circostanza aggravante ad effetto speciale posta, dall'art. 625, n. 7, cod. pen. è prevista la reclusione da due a sei anni, e che tale massimo edittale deve ridursi di un terzo ex art. 56, comma 2, cod. pen. nelle ipotesi, quale la presente, di delitto tentato.

Ne discende l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato eseguito legittimamente.

Così deciso il 15/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI FERRARAnel procedimento pendente nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] FERRARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del giorno 11 febbraio 2021 il G.i.p. del Tribunale di Ferrara non ha convalidato l'arresto in flagranza di Andreea ASAN eseguito per l'ipotesi di tentato furto (di prodotti cosmetici) aggravato perché commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (artt. 56. 624 e 625 n. 7 cod. pen.).2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, formulando un unico motivo con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 381, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente ha rappresentato che il Tribunale non ha convalidato l'arresto unicamente perché ha ritenuto che il reato per cui è stata disposta la precautela non rientri, in ragione del suo limite edittale inferiore nel massimo ad anni cinque di reclusione, tra i delitti per cui è consentito l'arresto facoltativo in flagranza; tuttavia, per i delitti dolosi quale quello in discorso il limite di pena edittale posto dall'art. 381 cod. proc. pen. è la reclusione superiore nel massimo ad anni tre (laddove la maggior pena indicata dal Tribunale attiene invece ai delitti colposi). 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, in ragione della fondatezza delle allegazioni del ricorrente, in particolare poiché la pena edittale massima per il delitto per cui è stato eseguito l'arresto in flagranza è• pari ad anni quattro di reclusione e pertanto superiore nel massimo ad anni tre. 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. In effetti, con l'ordinanza impugnata non è stato convalidato l'arresto in flagranza di Andreaa ASAN, poiché si è ritenuto che il fatto per cui esso è stato eseguito - furto tentato aggravato perché commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen.) - non rientrasse non solo nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ma neppure nelle ipotesi per cui è consentito l'arresto facoltativo; e ciò in ragione della pena edittale massima per esso prevista, inferiore nel massimo a cinque anni. Tuttavia: - come correttamente dedotto dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 381, comma 1, cod. proc. pen. «gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni», essendo previsto per il delitti colposi il più elevato limite di pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni; - e la pena detentiva massima per il delitto de quo - determinata a norma dell'articolo 278 cod. proc. pen. (cfr. art. 379 cod. proc. pen.) - è pari ad anni quattro di reclusione, tenuto conto che per il delitto di furto, in forza della circostanza aggravante ad effetto speciale posta, dall'art. 625, n. 7, cod. pen. è prevista la reclusione da due a sei anni, e che tale massimo edittale deve ridursi di un terzo ex art. 56, comma 2, cod. pen. nelle ipotesi, quale la presente, di delitto tentato. Ne discende l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato eseguito legittimamente. Così deciso il 15/0