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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 13614/2026

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d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che i motivi di ricorso:- il primo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione inordine alla mancata riqualificazione del fatto di cui agli artt. 110, 99, 628, primo,secondo e terzo comma, n. 1 e 3-bis, cod. pen., nei termini di cui agli artt. 110, 624,337, cod. pen.;- il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, intutte le sue forme, in ordine all’omessa esclusione della recidiva contestata,sono entrambi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioniesaurienti e prive di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnatacon riguardo alla contestazione della rapina, ritenuta la più adeguata in relazione alladinamica dei fatti, e alla recidiva, applicata in considerazione della specificità dei precedentie della gravità della condotta, come indice di maggior colpevolezza), risolvendosi in unaproposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);considerato, in particolare, che la nozione di immediatezza richiesta dall'art. 628,comma secondo, cod. pen. non va intesa in senso spazio-temporale, in quanto, per la suaesatta comprensione, occorre fare riferimento alla sua accezione etimologicamente piùampia, che sta a indicare qualcosa che non ha nulla di interposto, di cose che si succedononel tempo e nello spazio e che sono tra loro in rapporto di causalità, senza che fra l'una el'altra si interpongano altre persone o cose o fatti.

Tanto vale a dire che il fatto da qualificaredeve intendersi in maniera unitaria e complessiva e considerare se vi sia stata una soluzionedi continuità tra la sottrazione/impossessamento, l'inizio delle ricerche, il rintraccio deimalviventi nel corso della fuga (anch'essa intesa in senso ampio, potendo protrarsi per untempo indeterminato e con modalità variabili) e, infine, la violenza adoperata per sottrarsialla cattura e guadagnarsi l'impunità.

Sulla base di tale nozione di immediatezza, va ribaditoil principio di diritto già affermato da questa Corte (correttamente richiamato dai giudici dimerito), a mente del quale «nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possonorealizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio dipersona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta lacontestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficienteche tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interromperel'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cosesottratte o di assicurare al colpevole l'impunità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenutocorretta la qualificazione come rapina impropria di un furto cui erano seguite immediateindagini di P.G. nell'ambito delle quali gli autori dello stesso, dopo circa due ore, venivanoindividuati ed arrestati, dopo aver tentato di forzare un posto di blocco)» (Sez. 2, n. 43764del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310 — 01; Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv.273617 - 01)rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che i motivi di ricorso:- il primo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione inordine alla mancata riqualificazione del fatto di cui agli artt. 110, 99, 628, primo,secondo e terzo comma, n. 1 e 3-bis, cod. pen., nei termini di cui agli artt. 110, 624,337, cod. pen.;- il secondo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, intutte le sue forme, in ordine all’omessa esclusione della recidiva contestata,sono entrambi non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioniesaurienti e prive di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnatacon riguardo alla contestazione della rapina, ritenuta la più adeguata in relazione alladinamica dei fatti, e alla recidiva, applicata in considerazione della specificità dei precedentie della gravità della condotta, come indice di maggior colpevolezza), risolvendosi in unaproposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);considerato, in particolare, che la nozione di immediatezza richiesta dall'art. 628,comma secondo, cod. pen. non va intesa in senso spazio-temporale, in quanto, per la suaesatta comprensione, occorre fare riferimento alla sua accezione etimologicamente piùampia, che sta a indicare qualcosa che non ha nulla di interposto, di cose che si succedononel tempo e nello spazio e che sono tra loro in rapporto di causalità, senza che fra l'una el'altra si interpongano altre persone o cose o fatti. Tanto vale a dire che il fatto da qualificaredeve intendersi in maniera unitaria e complessiva e considerare se vi sia stata una soluzionedi continuità tra la sottrazione/impossessamento, l'inizio delle ricerche, il rintraccio deimalviventi nel corso della fuga (anch'essa intesa in senso ampio, potendo protrarsi per untempo indeterminato e con modalità variabili) e, infine, la violenza adoperata per sottrarsialla cattura e guadagnarsi l'impunità. Sulla base di tale nozione di immediatezza, va ribaditoil principio di diritto già affermato da questa Corte (correttamente richiamato dai giudici dimerito), a mente del quale «nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possonorealizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio dipersona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta lacontestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficienteche tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interromperel'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cosesottratte o di assicurare al colpevole l'impunità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenutocorretta la qualificazione come rapina impropria di un furto cui erano seguite immediateindagini di P.G. nell'ambito delle quali gli autori dello stesso, dopo circa due ore, venivanoindividuati ed arrestati, dopo aver tentato di forzare un posto di blocco)» (Sez. 2, n. 43764del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310 — 01; Sez. 7, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv.273617 - 01)rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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