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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 21729/2023

Testo disponibile della fonte

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- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 1363/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a per legge dall’Avvocatura Generale dello Statoe domiciliata presso gli uffici di questi ultimi in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1119 /202 0 , depositata i l 27.6.2020; N. 1363/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 3.5.2023 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cosenza rigettò l’opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la cartella di pagamento n. 03420160028833429/000, e relativo estratto di ruolo, per un credito di € 120.361,44, derivante da sentenza di condanna in favore del MISE, azionatomediante riscossione coattiva da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; ciò in quanto, contrariamente all’assunto dell’opponente, la notifica della suddetta cartella di pagamento, eseguita il 23.5.2017ai sensi dell’art. 140 c.p.c., era da ritenere regolare.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), subentrata per legge alle società del [OSCURATO:PERSONA], con controricorso.Ai sensi dell’art. 380 - bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la “Inesistenza della cartella di pagamento indicata nell’estratto di ruolo impugnato per mancata notifica, per inesistenza della notifica ovvero per violazione delle regole procedurali di notifica.

Violazione della procedura di notificazione stabilita dall’art. 26 DPR 602/73 in combinato disposto con l’art. 140 cpc (irreperibilità relativa)”.

N. 1363/21R.G. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia“violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.3 cpc e violazione di legge ex art. 111 c. 7 e 24 Cost. nonché art. 26 DPR 602/1973 e 140 cpc a seguito della declaratoria di incostituzionalità con sentenza n. 258/2012”. 2.1 – Non mette conto esaminare nel merito le doglianze avanzate dalla ricorrente, giacché va rilevata d’ufficio l’originaria inammissibilità della domanda della stessa Mele, perché avanzata solo a seguito di verifica presso gli uffici dell’agente della riscossione (v. ricorso, pp. 2-3), con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, che non ha rilevato il difetto della condizione dell’azione.

Sul punto, decidendo su questione di massima di particolare importanza ed ai sensi dell’art. 363 c.p.c., le Sezioni Unite di questa Corte hanno assai di recente affermato che “In tema di impugnazione dell'estratto diruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interessead agire, condizione dell'azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino N. 1363/21R.G. all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio” (Cass., Sez.

Un., n. 26283/2022).

In particolare, a mente del citato art. 12, comma 4-bis, recante la tipizzazione dell’interesse ad agire in subiecta materia (ed applicabile anche alle entrate extra-tributarie, come quella che occupa –così la stessa pronuncia prima citata), l’interesse può dirsi sussistenteove il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bisdel d.P.R. n. 602/1973 o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Ebbene, la ricorrente non ha provveduto a dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire né nel corso del giudizio di merito, né in questa sede, non avendo dedotto alcunché sul punto, neppure nell’ambit o della memoria depositata.

Ne discende che, difettando una condizione dell’azione, la causa non avrebbe potuto essere proposta o comunque proseguita, risolvendosi essa in un’azione di accertamento negativo (si veda la già citata Cass., Sez.

Un., n. 26283/2022).

Si impone dunque la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, c.p.c.

N. 1363/21R.G. 3.1 –In definitiva, la sentenza impugnata è cassat a senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., difettando l’interesse ad agire.

Le spese dell’intero giudizio possono integralmente compensarsi tra le parti.

P. Q. M. la Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata.Compensa le spese dell’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 1363/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a per legge dall’Avvocatura Generale dello Statoe domiciliata presso gli uffici di questi ultimi in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1119 /202 0 , depositata i l 27.6.2020; N. 1363/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 3.5.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cosenza rigettò l’opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la cartella di pagamento n. 03420160028833429/000, e relativo estratto di ruolo, per un credito di € 120.361,44, derivante da sentenza di condanna in favore del MISE, azionatomediante riscossione coattiva da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; ciò in quanto, contrariamente all’assunto dell’opponente, la notifica della suddetta cartella di pagamento, eseguita il 23.5.2017ai sensi dell’art. 140 c.p.c., era da ritenere regolare. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), subentrata per legge alle società del [OSCURATO:PERSONA], con controricorso.Ai sensi dell’art. 380 - bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la “Inesistenza della cartella di pagamento indicata nell’estratto di ruolo impugnato per mancata notifica, per inesistenza della notifica ovvero per violazione delle regole procedurali di notifica. Violazione della procedura di notificazione stabilita dall’art. 26 DPR 602/73 in combinato disposto con l’art. 140 cpc (irreperibilità relativa)”. N. 1363/21R.G. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia“violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.3 cpc e violazione di legge ex art. 111 c. 7 e 24 Cost. nonché art. 26 DPR 602/1973 e 140 cpc a seguito della declaratoria di incostituzionalità con sentenza n. 258/2012”. 2.1 – Non mette conto esaminare nel merito le doglianze avanzate dalla ricorrente, giacché va rilevata d’ufficio l’originaria inammissibilità della domanda della stessa Mele, perché avanzata solo a seguito di verifica presso gli uffici dell’agente della riscossione (v. ricorso, pp. 2-3), con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, che non ha rilevato il difetto della condizione dell’azione. Sul punto, decidendo su questione di massima di particolare importanza ed ai sensi dell’art. 363 c.p.c., le Sezioni Unite di questa Corte hanno assai di recente affermato che “In tema di impugnazione dell'estratto diruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interessead agire, condizione dell'azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino N. 1363/21R.G. all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio” (Cass., Sez. Un., n. 26283/2022). In particolare, a mente del citato art. 12, comma 4-bis, recante la tipizzazione dell’interesse ad agire in subiecta materia (ed applicabile anche alle entrate extra-tributarie, come quella che occupa –così la stessa pronuncia prima citata), l’interesse può dirsi sussistenteove il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bisdel d.P.R. n. 602/1973 o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Ebbene, la ricorrente non ha provveduto a dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire né nel corso del giudizio di merito, né in questa sede, non avendo dedotto alcunché sul punto, neppure nell’ambit o della memoria depositata. Ne discende che, difettando una condizione dell’azione, la causa non avrebbe potuto essere proposta o comunque proseguita, risolvendosi essa in un’azione di accertamento negativo (si veda la già citata Cass., Sez. Un., n. 26283/2022). Si impone dunque la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, c.p.c. N. 1363/21R.G. 3.1 –In definitiva, la sentenza impugnata è cassat a senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., difettando l’interesse ad agire. Le spese dell’intero giudizio possono integralmente compensarsi tra le parti. P. Q. M. la Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata.Compensa le spese dell’
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