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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11085/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 51-E,Q,0 _bf.LLA U51-1,7-(4 amiggoi\j-ri Z . ; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettehefitte le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Ministero della giustizia ricorre avverso l'ordinanza dei 7 dicembre 2021 del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, che ha accolto il reclamo ex art. 35 bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del 10 febbraio 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza dell'Aquila aveva rigettato il reclamo ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. presentato dal detenuto per lamentare il mancato inserimento nel modello 72 di una serie di prodotti alimentari previsti nei modelli stabiliti per i soggetti ristretti in altri istituti penitenziari.

Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la circolare del 2 ottobre 2017 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aveva previsto l'adozione di un modello 72 omogeneo presso tutti gli istituti penitenziari che ospitano i detenuti in regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.; pertanto, l'esclusione dal modello 72 in uso presso la Casa circondariale di L'Aquila di prodotti generi alimentari compresi, invece, in quello in uso presso la Casa di reclusione di Milano - Opera non rispondeva ad alcuna esigenza di prevenzione e sicurezza.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 35-bis e 41-bis, comma 2-quater, Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che l'Amministrazione penitenziaria si era conformata ai principi giurisprudenziali in materia, secondo i quali la differenziazione di generi alimentari per essere legittima e, dunque, non meramente afflittiva deve essere funzionale allo scopo di evitare la creazione di un potere di supremazia all'interno dei gruppi di socialità; se non risponde a tale esigenze, la limitazione deve considerarsi illegittima in quanto foriera di una non giustificata disparità di trattamento.

Ne consegue che, ove riconducibile alla necessità di evitare l'acquisizione di una posizione di potere da parte del detenuto, la previsione di una serie di limitazioni alla possibilità di acquisto o di detenzione è pienamente giustificata, anche considerando che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, è consentito lo scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità.Secondo il ricorrente, pertanto, l'applicazione del c.d. modello 72, in vigore per i detenuti comuni, determina necessariamente il venire meno dell'uniformità tra differenti Istituti penitenziari, considerando che ogni Istituto adotta un autonomo modello 72 in linea anche al principio di territorialità e di prossimità.

L'eventuale differenza di generi alimentari tra il modello 72 in vigore per i detenuti sottoposti al regime differenziato presso l'Istituto di Milano - Opera e quello in vigore presso la struttura dell'Aquila per i detenuti sottoposti al regime differenziato è del tutto irrilevante, in quanto non viola il principio di parità di trattamento.

In caso contrario deriverebbe l'illogica conseguenza secondo cui i detenuti sottoposti al regime differenziato dell'Istituto dell'Aquila sarebbero autorizzati ad acquistare generi alimentari al sopravvitto non inseriti nel modello 72 in vigore per i detenuti comuni del medesimo Istituto, per il solo fatto che specifici prodotti sono presenti nel modello 72 in vigore per i detenuti sottoposti al regime differenziato dalla Casa circondariale di Milano - Opera. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41 bis Ord. pen., è legittima la disposizione dell'amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravitto, vieti l'acquisto di determinati cibi che siano, invece, consentiti ai detenuti non sottoposti al regime differenziato, dovendosi evitare la disponibilità, da parte del detenuto, di quegli alimenti che possano distinguerne la posizione all'interno del gruppo di socialità accrescendone il carisma o lo spessore criminale, ferma restando la necessità di accertare, in concreto, di quali beni si tratti onde verificare la ragionevolezza o meno della scelta in relazione alle finalità proprie del regime differenziato (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532).

In relazione a tale profilo, bisogna infatti considerare che la Corte costituzionale ha riconosciuto che le regole carcerarie ordinarie prevedono ex art. 14, d.P.R. n. 230 del 2000 precisi limiti alla ricezione, all'acquisto e al possesso di oggetti e generi alimentari da parte di tutti detenuti; il regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., inoltre, non consente il possesso, da parte del detenuto, di generi alimentari pregiati, che risultino motivo di discriminazione fra detenuti, tali da distinguere la sua posizione pur all'interno del limitato "gruppo di socialità" di appartenenza, essendo questa la ratio della previsione, da parte dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. c), Ord. pen., della ulteriore limitazione alla possibilità, per il detenuto, di ricevere dall'esterno somme, beni e altri oggetti.Dunque, ne consegue che la previsione di una serie di limitazioni alla possibilità di acquisito o di detenzione dei beni è pienamente giustificata nel caso riconducibile alla necessità di evitare l'acquisizione di una posizione di potere da parte del detenuto.

Nel caso di specie, dal tenore del provvedimento impugnato non è possibile ricavare alcuna puntuale indicazione dei beni che non sono stati inclusi nell'elenco di cui al "modello 72", di tal che lo stesso provvedimento, sancendo il principio di una necessaria parificazione del trattamento applicabile a tutti i detenuti, finisce per obliterare la specificità del regime penitenziario cui essi possono essere assoggettati.

Se è vero, infatti, che in tema di regime penitenziario differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è illegittima la disposizione dell'amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravitto, vieti l'acquisto di quelli compresi nel "modello 72" dei detenuti ordinari, in quanto la previsione di un regime differenziato, quanto ai beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un irragionevole "surplus" di afflittività del regime carcerario differenziato (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Gallico, Rv. 281794), è vero anche, per converso, che il giudice di sorveglianza è chiamato a valutare in quale misura la singola restrizione ai diritti soggettivi del detenuto in regime speciale incida in termini di accrescimento della tutela e delle garanzie di difesa sociale e sicurezza pubblica.

A seconda dei beni che vengono in rilievo, la possibilità di un loro improprio utilizzo potrebbe certamente prospettarsi, anche considerando che, dopo la sentenza n. 97 del 5 maggio 2020 della Corte costituzionale, è ora consentito lo scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità.

Ne consegue, pertanto, che non è affatto irrilevante verificare quali siano i beni interessati dalla questione, posto che, diversamente, il discorso sarebbe connotato da un'inapprezzabile genericità, come avvenuto nel caso di specie.

Il provvedimento impugnato, inoltre, risulta viziato poiché - a differenza di quanto affermato dal Tribunale di sorveglianza - il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con la circolare del 2 ottobre 2017 richiamata nel provvedimento impugnato, aveva previsto che gli Istituti penitenziari dovessero dotarsi «ciascuno di essi» di un "modello 72"; quindi non vi sarebbe un principio di reciproco adeguamento e di necessaria identità tra gli stessi.

In caso contrario, infatti, non vi sarebbe stata la necessità di demandare il potere a ciascun Istituto di predisporre in modo autonomo il modello, con la possibilità di modificarlo, comunicando le variazioni «alla Direzione Generale dei Detenuti del Trattamento per le opportune valutazioni a garanzia dell'omogeneità del circuito».2.

Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l'ordinan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 51-E,Q,0 _bf.LLA U51-1,7-(4 amiggoi\j-ri Z . ; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettehefitte le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Ministero della giustizia ricorre avverso l'ordinanza dei 7 dicembre 2021 del Tribunale di sorveglianza dell'Aquila, che ha accolto il reclamo ex art. 35 bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del 10 febbraio 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza dell'Aquila aveva rigettato il reclamo ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. presentato dal detenuto per lamentare il mancato inserimento nel modello 72 di una serie di prodotti alimentari previsti nei modelli stabiliti per i soggetti ristretti in altri istituti penitenziari. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la circolare del 2 ottobre 2017 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aveva previsto l'adozione di un modello 72 omogeneo presso tutti gli istituti penitenziari che ospitano i detenuti in regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.; pertanto, l'esclusione dal modello 72 in uso presso la Casa circondariale di L'Aquila di prodotti generi alimentari compresi, invece, in quello in uso presso la Casa di reclusione di Milano - Opera non rispondeva ad alcuna esigenza di prevenzione e sicurezza. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 35-bis e 41-bis, comma 2-quater, Ord. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che l'Amministrazione penitenziaria si era conformata ai principi giurisprudenziali in materia, secondo i quali la differenziazione di generi alimentari per essere legittima e, dunque, non meramente afflittiva deve essere funzionale allo scopo di evitare la creazione di un potere di supremazia all'interno dei gruppi di socialità; se non risponde a tale esigenze, la limitazione deve considerarsi illegittima in quanto foriera di una non giustificata disparità di trattamento. Ne consegue che, ove riconducibile alla necessità di evitare l'acquisizione di una posizione di potere da parte del detenuto, la previsione di una serie di limitazioni alla possibilità di acquisto o di detenzione è pienamente giustificata, anche considerando che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, è consentito lo scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità.Secondo il ricorrente, pertanto, l'applicazione del c.d. modello 72, in vigore per i detenuti comuni, determina necessariamente il venire meno dell'uniformità tra differenti Istituti penitenziari, considerando che ogni Istituto adotta un autonomo modello 72 in linea anche al principio di territorialità e di prossimità. L'eventuale differenza di generi alimentari tra il modello 72 in vigore per i detenuti sottoposti al regime differenziato presso l'Istituto di Milano - Opera e quello in vigore presso la struttura dell'Aquila per i detenuti sottoposti al regime differenziato è del tutto irrilevante, in quanto non viola il principio di parità di trattamento. In caso contrario deriverebbe l'illogica conseguenza secondo cui i detenuti sottoposti al regime differenziato dell'Istituto dell'Aquila sarebbero autorizzati ad acquistare generi alimentari al sopravvitto non inseriti nel modello 72 in vigore per i detenuti comuni del medesimo Istituto, per il solo fatto che specifici prodotti sono presenti nel modello 72 in vigore per i detenuti sottoposti al regime differenziato dalla Casa circondariale di Milano - Opera. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41 bis Ord. pen., è legittima la disposizione dell'amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravitto, vieti l'acquisto di determinati cibi che siano, invece, consentiti ai detenuti non sottoposti al regime differenziato, dovendosi evitare la disponibilità, da parte del detenuto, di quegli alimenti che possano distinguerne la posizione all'interno del gruppo di socialità accrescendone il carisma o lo spessore criminale, ferma restando la necessità di accertare, in concreto, di quali beni si tratti onde verificare la ragionevolezza o meno della scelta in relazione alle finalità proprie del regime differenziato (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532). In relazione a tale profilo, bisogna infatti considerare che la Corte costituzionale ha riconosciuto che le regole carcerarie ordinarie prevedono ex art. 14, d.P.R. n. 230 del 2000 precisi limiti alla ricezione, all'acquisto e al possesso di oggetti e generi alimentari da parte di tutti detenuti; il regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., inoltre, non consente il possesso, da parte del detenuto, di generi alimentari pregiati, che risultino motivo di discriminazione fra detenuti, tali da distinguere la sua posizione pur all'interno del limitato "gruppo di socialità" di appartenenza, essendo questa la ratio della previsione, da parte dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. c), Ord. pen., della ulteriore limitazione alla possibilità, per il detenuto, di ricevere dall'esterno somme, beni e altri oggetti.Dunque, ne consegue che la previsione di una serie di limitazioni alla possibilità di acquisito o di detenzione dei beni è pienamente giustificata nel caso riconducibile alla necessità di evitare l'acquisizione di una posizione di potere da parte del detenuto. Nel caso di specie, dal tenore del provvedimento impugnato non è possibile ricavare alcuna puntuale indicazione dei beni che non sono stati inclusi nell'elenco di cui al "modello 72", di tal che lo stesso provvedimento, sancendo il principio di una necessaria parificazione del trattamento applicabile a tutti i detenuti, finisce per obliterare la specificità del regime penitenziario cui essi possono essere assoggettati. Se è vero, infatti, che in tema di regime penitenziario differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è illegittima la disposizione dell'amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravitto, vieti l'acquisto di quelli compresi nel "modello 72" dei detenuti ordinari, in quanto la previsione di un regime differenziato, quanto ai beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un irragionevole "surplus" di afflittività del regime carcerario differenziato (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Gallico, Rv. 281794), è vero anche, per converso, che il giudice di sorveglianza è chiamato a valutare in quale misura la singola restrizione ai diritti soggettivi del detenuto in regime speciale incida in termini di accrescimento della tutela e delle garanzie di difesa sociale e sicurezza pubblica. A seconda dei beni che vengono in rilievo, la possibilità di un loro improprio utilizzo potrebbe certamente prospettarsi, anche considerando che, dopo la sentenza n. 97 del 5 maggio 2020 della Corte costituzionale, è ora consentito lo scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità. Ne consegue, pertanto, che non è affatto irrilevante verificare quali siano i beni interessati dalla questione, posto che, diversamente, il discorso sarebbe connotato da un'inapprezzabile genericità, come avvenuto nel caso di specie. Il provvedimento impugnato, inoltre, risulta viziato poiché - a differenza di quanto affermato dal Tribunale di sorveglianza - il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con la circolare del 2 ottobre 2017 richiamata nel provvedimento impugnato, aveva previsto che gli Istituti penitenziari dovessero dotarsi «ciascuno di essi» di un "modello 72"; quindi non vi sarebbe un principio di reciproco adeguamento e di necessaria identità tra gli stessi. In caso contrario, infatti, non vi sarebbe stata la necessità di demandare il potere a ciascun Istituto di predisporre in modo autonomo il modello, con la possibilità di modificarlo, comunicando le variazioni «alla Direzione Generale dei Detenuti del Trattamento per le opportune valutazioni a garanzia dell'omogeneità del circuito».2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l'ordinan
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