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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 luglio 2021

Cassazione n. 00210/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi kinammissibilità ed, in subordine, il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 20 luglio 2021 il Tribunale di Brescia in funzione di giudice dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., accogliendo l'impugnazione del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza di sostituzione della misura cautelare emessa dalla Corte di assise di appello di Brescia in data 25 - 28 giugno 2021, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. per il quale l'imputato ha riportato condanna con sentenza emessa in appello in data 11 giugno 2021.

2. Il Tribunale distrettuale ha evidenziato che il quadro cautelare a carico dell'imputato non era risultato per nulla modificato all'esito della pronuncia della sentenza di appello e che era evidente un profilo di contraddittorietà dell'ordinanza della Corte bresciana che aveva, in primo luogo, affermato che vi era la possibilità che l'imputato riallacciasse rapporti con persone legate a contesti dell'organizzazione terroristica e, dall'altra, che quei rapporti potevano essere stati allentati in ragione del tempo trascorso dall'applicazione della misura.

Nessun elemento di novità giustificava, quindi, l'adozione del provvedimento di sostituzione che si poneva, peraltro, in contrasto con la previsione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui, sussistendo esigenze cautelari, non è consentita l'applicazione di misure diverse dalla custodia in carcere.

Sul punto ha richiamato le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza che si è pronunciata sulla questione della conformità dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen con gli artt. 3, 13, comma primo e 27, comma secondo, Cost., nella parte in cui prevede che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen., venga sempre applicata la misura della custodia cautelare in carcere, a meno non siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive.

3. Avverso la predetta ordinanza, Bougana ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia formulando un motivo di impugnazione con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 275, commi ibis, 2 e 3, cod. proc. pen..

Viene denunciata l'erronea interpretazione della norma asseritamente violata, oltre che delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 2020.

A tale proposito, il ricorrente evidenzia come il quadro relativo alle esigenze 1>s-n,-) cautelari debba necessariamente essere rivalutato a seguito della pronuncia della sentenza di condanna a norma dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen..

Nel caso di specie, la Corte di assise di appello di Brescia, in applicazione del ridetto principio ha operato una rivisitazione del quadro cautelare non essendo più vincolata dalla presunzione assoluta di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen..

Ha inoltre considerato i benefici penitenziari dei quali Bougama potrà fruire sulla base dell'entità complessiva della pena, la circostanza che lo stesso è cittadino italiano ed il tempo trascorso in carcere.

Il Tribunale ha errato nel non esercitare il proprio potere discrezionale, secondo una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia di cautela personale, ritenendo di non applicare neppure la misura degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico.

Il ricorrente ha inoltre evidenziato una serie di elementi fattuali idonei a dimostrare la mancanza di collegamenti attuali con il contesto terroristico del quale è stato ritenuto partecipe.

4. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del quale ha chiesto, in subordine, il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. E' manifestamente infondato il rilievo secondo cui la presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non si applichi alla fase successiva alla prima applicazione della misura, ovvero in corso di esecuzione della stessa.

In tal senso la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, qui condivisa.

Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, dep. 2016, Sorgenti, Rv. 265383 ha infatti affermato che «la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva. (In motivazione, la S.C. ha altresì evidenziato la necessità di riconsiderare le esigenze sotto il profilo della attualità, per effetto delle modifiche all'art. 274 cod. proc. pen. introdotte dalla legge n. 47 del 2015, ritenendo immune da censure la decisione, emessa in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., che aveva escluso la rilevanza in termini favorevoli al ricorrente, indagato per l'omicidio aggravato della moglie, del lasso di tempo trascorso ed aveva valorizzato sia la sospensione dalle facoltà genitoriali, disposta dopo l'emissione del titolo coercitivo, sia la conseguente inidoneità degli arresti domiciliari presso una comunità non lontana dalla nuova abitazione delle figlie)».

Tale orientamento trova un autorevole avallo in Sez.

U, n. 34473 del 19/07/2012, Lipari, Rv. 253186-01 secondo cui «la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari».

3. Manifestamente infondato il rilievo contenuto nello stesso motivo in base al quale l'ordinanza di sostituzione della misura doveva ritenersi ineccepibile in ragione della adeguata valorizzazione di elementi fattuali sopravvenuti, quali il decorso del tempo in regime cautelare e la cittadinanza italiana dell'imputato.

Elementi che avrebbero contribuito ad attenuare le esigenze cautelari suscettibili, pertanto, di essere soddisfatte anche con la misura più mite degli arresti domiciliari.

Ebbene, per il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. del quale l'imputato è stato ritenuto responsabile in primo grado ed in appello, sussiste la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere nel caso in cui siano ritenute esistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen.

Sulla conformità costituzionale di tale presunzione si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 191 del 2020.

Nel percorso motivazionale che ha condotto la Corte ad escludere il contrasto con gli artt. 3, 13, comma primo, e 27, comma secondo, Cost. della disposizione processuale, è stata valorizzata la circostanza che «la "partecipazione" a un'associazione terroristica (...) non si esaurisce nel compimento, pur necessario, di azioni concrete espressive del ruolo acquisito all'interno del sodalizio, ma presuppone altresì l'adesione a un'ideologia che, qualunque sia la visione del mondo ad essa sottesa e l'obiettivo ultimo perseguito, teorizza l'uso della violenza in una scala dimensionale tale da poter cagionare un «grave danno» a intere collettività.

Ed è proprio una simile adesione ideologica a contrassegnare nel modo più profondo la "appartenenza" del singolo all'associazione terroristica: un'appartenenza che - proprio come quella che lega, pur con modalità diverse, il partecipe all'associazione mafiosa - normalmente perdura anche durante le indagini e il processo, e comunque non viene meno per il solo fatto dell'ingresso in carcere del soggetto, continuando così a essere indicativa di una sua pericolosità particolarmente accentuata.

Questa "appartenenza" a una comunità unita da un preciso collante ideologico - che spesso trascende i confini nazionali (...) - segna d'altra parte un netto discrimine tra l'associazione terroristica e le altre associazioni criminose di cui questa Corte ha avuto sinora modo di occuparsi nella propria giurisprudenza sull'art. 275 cod. proc. pen., dal momento che tali associazioni sono caratterizzate - al più - dalla convergenza delle attività dei partecipi rispetto all'obiettivo immediato dell'esecuzione di reati e dell'acquisizione dei relativi profitti: obiettivo già di per sé frustrato, o comunque gravemente scompaginato, dalle indagini penali e dalle misure cautelari che ne conseguono».

Pertanto, la permanenza del vincolo di appartenenza all'associazione terroristica che si basa sull'impegno di tutta la «dimensione personale» (compresa quella della stessa esistenza in vita dell'aderente) nel sodalizio è alla base della scelta legislativa di ritenere inidonee misure cautelari alternative quali gli arresti domiciliari.

La Corte ha altresì analizzato nel dettaglio il modo di manifestarsi consueto delle associazioni terroristiche e la loro capacità capillare (anche a fronte di strutture organizzative fluide) di mantenere forme di collegamento tra i sodali e di piena operatività anche con «mezzi di fortuna» reperiti alla bisogna.

Premesse tali considerazioni, la Corte ha sostenuto che «la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare - che pure costituisce una marcata deroga ai principi generali del codice di rito, modellati sugli stessi principi costituzionali (...) - appare a questa Corte sostenuta da una congrua base empirico-fattuale, sì da sottrarsi al giudizio di irragionevolezza che ha colpito l'analoga presunzione che operava rispetto alle figure di reato - diverse dalla partecipazione all'associazione di tipo mafioso - sinora esaminate.

La compressione, peraltro solo parziale, dei poteri discrezionali del giudice trova qui giustificazione, nell'ambito di un bilanciamento che questa Corte non ritiene di poter censurare dal punto di vista della sua legittimità costituzionale, in relazione alla finalità di tutelare la collettività contro i gravissimi rischi che potrebbero derivare dall'eventuale sopravvalutazione, da parte del giudice, dell'adeguatezza di una misura non carceraria a contenere il pericolo di commissione di reati, pur ritenuto sussistente nel caso di specie.

Resta fermo, naturalmente, il dovere del giudice di valutare, nella fase genetica e poi nell'intero arco della vicenda cautelare, l'effettiva sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari, e di disporre la revoca della misura in essere ogniqualvolta risulti che nel caso concreto tali esigenze non sussistano o siano cessate, anche alla luce dell'eventuale percorso di distacco dall'associazione e dai suoi programmi criminosi che l'imputato abbia nel frattempo compiuto».

Quindi, nel caso in cui si proceda per il reato in esame, l'unica misura cautelare applicabile è quella della custodia in carcere che, sola, può preservare le pregnanti esigenze cautelari sulle quali la Corte costituzionale si è ampiamente soffermata e che ha descritto in maniera diffusa.

Qualora le esigenze cautelari siano venute meno per effetto del sopravvenuto recesso del soggetto dall'associazione terroristica, o, comunque, per essere altrimenti venuto meno il vincolo che lega il soggetto al sodalizio, la misura può essere, revocata.

In tal caso la revoca è giustificata dalla mancanza di esigenze cautelari, non già dal venir meno dell'adeguatezza della misura che è ipotesi che, secondo uno schema immune da frizioni con i principi costituzionali sopra richiamati, non è contemplato dal legislatore.

Il Tribunale si è attenuto a tali principi e ne ha offerto una interpretazione assolutamente corretta ed ineccepibile.

Né l'arresto della Corte costituzionale offre il benchè minimo spazio di valutazione ad elementi neutri (nel caso in cui si proceda per reati per i quali sussiste la presunzione assoluta della quale si sta trattando) quali il decorso del tempo o, addirittura, la cittadinanza (italiana o no) dell'indiziato di appartenere all'associazione terroristica.

Né possono trovare ingresso, per tutte le ragioni sin qui esposte, questioni relative alla possibilità di applicare misure quali gli arresti donniciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico per tutte le assorbenti ragioni sin qui illustrate.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

Vanno, infine disposti, a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi kinammissibilità ed, in subordine, il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 20 luglio 2021 il Tribunale di Brescia in funzione di giudice dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., accogliendo l'impugnazione del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza di sostituzione della misura cautelare emessa dalla Corte di assise di appello di Brescia in data 25 - 28 giugno 2021, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. per il quale l'imputato ha riportato condanna con sentenza emessa in appello in data 11 giugno 2021. 2. Il Tribunale distrettuale ha evidenziato che il quadro cautelare a carico dell'imputato non era risultato per nulla modificato all'esito della pronuncia della sentenza di appello e che era evidente un profilo di contraddittorietà dell'ordinanza della Corte bresciana che aveva, in primo luogo, affermato che vi era la possibilità che l'imputato riallacciasse rapporti con persone legate a contesti dell'organizzazione terroristica e, dall'altra, che quei rapporti potevano essere stati allentati in ragione del tempo trascorso dall'applicazione della misura. Nessun elemento di novità giustificava, quindi, l'adozione del provvedimento di sostituzione che si poneva, peraltro, in contrasto con la previsione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui, sussistendo esigenze cautelari, non è consentita l'applicazione di misure diverse dalla custodia in carcere. Sul punto ha richiamato le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza che si è pronunciata sulla questione della conformità dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen con gli artt. 3, 13, comma primo e 27, comma secondo, Cost., nella parte in cui prevede che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 270-bis cod. pen., venga sempre applicata la misura della custodia cautelare in carcere, a meno non siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive. 3. Avverso la predetta ordinanza, Bougana ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia formulando un motivo di impugnazione con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 275, commi ibis, 2 e 3, cod. proc. pen.. Viene denunciata l'erronea interpretazione della norma asseritamente violata, oltre che delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 2020. A tale proposito, il ricorrente evidenzia come il quadro relativo alle esigenze 1>s-n,-) cautelari debba necessariamente essere rivalutato a seguito della pronuncia della sentenza di condanna a norma dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen.. Nel caso di specie, la Corte di assise di appello di Brescia, in applicazione del ridetto principio ha operato una rivisitazione del quadro cautelare non essendo più vincolata dalla presunzione assoluta di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. Ha inoltre considerato i benefici penitenziari dei quali Bougama potrà fruire sulla base dell'entità complessiva della pena, la circostanza che lo stesso è cittadino italiano ed il tempo trascorso in carcere. Il Tribunale ha errato nel non esercitare il proprio potere discrezionale, secondo una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia di cautela personale, ritenendo di non applicare neppure la misura degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico. Il ricorrente ha inoltre evidenziato una serie di elementi fattuali idonei a dimostrare la mancanza di collegamenti attuali con il contesto terroristico del quale è stato ritenuto partecipe. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del quale ha chiesto, in subordine, il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. E' manifestamente infondato il rilievo secondo cui la presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non si applichi alla fase successiva alla prima applicazione della misura, ovvero in corso di esecuzione della stessa. In tal senso la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, qui condivisa. Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, dep. 2016, Sorgenti, Rv. 265383 ha infatti affermato che «la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva. (In motivazione, la S.C. ha altresì evidenziato la necessità di riconsiderare le esigenze sotto il profilo della attualità, per effetto delle modifiche all'art. 274 cod. proc. pen. introdotte dalla legge n. 47 del 2015, ritenendo immune da censure la decisione, emessa in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., che aveva escluso la rilevanza in termini favorevoli al ricorrente, indagato per l'omicidio aggravato della moglie, del lasso di tempo trascorso ed aveva valorizzato sia la sospensione dalle facoltà genitoriali, disposta dopo l'emissione del titolo coercitivo, sia la conseguente inidoneità degli arresti domiciliari presso una comunità non lontana dalla nuova abitazione delle figlie)». Tale orientamento trova un autorevole avallo in Sez. U, n. 34473 del 19/07/2012, Lipari, Rv. 253186-01 secondo cui «la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari». 3. Manifestamente infondato il rilievo contenuto nello stesso motivo in base al quale l'ordinanza di sostituzione della misura doveva ritenersi ineccepibile in ragione della adeguata valorizzazione di elementi fattuali sopravvenuti, quali il decorso del tempo in regime cautelare e la cittadinanza italiana dell'imputato. Elementi che avrebbero contribuito ad attenuare le esigenze cautelari suscettibili, pertanto, di essere soddisfatte anche con la misura più mite degli arresti domiciliari. Ebbene, per il reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. del quale l'imputato è stato ritenuto responsabile in primo grado ed in appello, sussiste la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere nel caso in cui siano ritenute esistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. Sulla conformità costituzionale di tale presunzione si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 191 del 2020. Nel percorso motivazionale che ha condotto la Corte ad escludere il contrasto con gli artt. 3, 13, comma primo, e 27, comma secondo, Cost. della disposizione processuale, è stata valorizzata la circostanza che «la "partecipazione" a un'associazione terroristica (...) non si esaurisce nel compimento, pur necessario, di azioni concrete espressive del ruolo acquisito all'interno del sodalizio, ma presuppone altresì l'adesione a un'ideologia che, qualunque sia la visione del mondo ad essa sottesa e l'obiettivo ultimo perseguito, teorizza l'uso della violenza in una scala dimensionale tale da poter cagionare un «grave danno» a intere collettività. Ed è proprio una simile adesione ideologica a contrassegnare nel modo più profondo la "appartenenza" del singolo all'associazione terroristica: un'appartenenza che - proprio come quella che lega, pur con modalità diverse, il partecipe all'associazione mafiosa - normalmente perdura anche durante le indagini e il processo, e comunque non viene meno per il solo fatto dell'ingresso in carcere del soggetto, continuando così a essere indicativa di una sua pericolosità particolarmente accentuata. Questa "appartenenza" a una comunità unita da un preciso collante ideologico - che spesso trascende i confini nazionali (...) - segna d'altra parte un netto discrimine tra l'associazione terroristica e le altre associazioni criminose di cui questa Corte ha avuto sinora modo di occuparsi nella propria giurisprudenza sull'art. 275 cod. proc. pen., dal momento che tali associazioni sono caratterizzate - al più - dalla convergenza delle attività dei partecipi rispetto all'obiettivo immediato dell'esecuzione di reati e dell'acquisizione dei relativi profitti: obiettivo già di per sé frustrato, o comunque gravemente scompaginato, dalle indagini penali e dalle misure cautelari che ne conseguono». Pertanto, la permanenza del vincolo di appartenenza all'associazione terroristica che si basa sull'impegno di tutta la «dimensione personale» (compresa quella della stessa esistenza in vita dell'aderente) nel sodalizio è alla base della scelta legislativa di ritenere inidonee misure cautelari alternative quali gli arresti domiciliari. La Corte ha altresì analizzato nel dettaglio il modo di manifestarsi consueto delle associazioni terroristiche e la loro capacità capillare (anche a fronte di strutture organizzative fluide) di mantenere forme di collegamento tra i sodali e di piena operatività anche con «mezzi di fortuna» reperiti alla bisogna. Premesse tali considerazioni, la Corte ha sostenuto che «la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare - che pure costituisce una marcata deroga ai principi generali del codice di rito, modellati sugli stessi principi costituzionali (...) - appare a questa Corte sostenuta da una congrua base empirico-fattuale, sì da sottrarsi al giudizio di irragionevolezza che ha colpito l'analoga presunzione che operava rispetto alle figure di reato - diverse dalla partecipazione all'associazione di tipo mafioso - sinora esaminate. La compressione, peraltro solo parziale, dei poteri discrezionali del giudice trova qui giustificazione, nell'ambito di un bilanciamento che questa Corte non ritiene di poter censurare dal punto di vista della sua legittimità costituzionale, in relazione alla finalità di tutelare la collettività contro i gravissimi rischi che potrebbero derivare dall'eventuale sopravvalutazione, da parte del giudice, dell'adeguatezza di una misura non carceraria a contenere il pericolo di commissione di reati, pur ritenuto sussistente nel caso di specie. Resta fermo, naturalmente, il dovere del giudice di valutare, nella fase genetica e poi nell'intero arco della vicenda cautelare, l'effettiva sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari, e di disporre la revoca della misura in essere ogniqualvolta risulti che nel caso concreto tali esigenze non sussistano o siano cessate, anche alla luce dell'eventuale percorso di distacco dall'associazione e dai suoi programmi criminosi che l'imputato abbia nel frattempo compiuto». Quindi, nel caso in cui si proceda per il reato in esame, l'unica misura cautelare applicabile è quella della custodia in carcere che, sola, può preservare le pregnanti esigenze cautelari sulle quali la Corte costituzionale si è ampiamente soffermata e che ha descritto in maniera diffusa. Qualora le esigenze cautelari siano venute meno per effetto del sopravvenuto recesso del soggetto dall'associazione terroristica, o, comunque, per essere altrimenti venuto meno il vincolo che lega il soggetto al sodalizio, la misura può essere, revocata. In tal caso la revoca è giustificata dalla mancanza di esigenze cautelari, non già dal venir meno dell'adeguatezza della misura che è ipotesi che, secondo uno schema immune da frizioni con i principi costituzionali sopra richiamati, non è contemplato dal legislatore. Il Tribunale si è attenuto a tali principi e ne ha offerto una interpretazione assolutamente corretta ed ineccepibile. Né l'arresto della Corte costituzionale offre il benchè minimo spazio di valutazione ad elementi neutri (nel caso in cui si proceda per reati per i quali sussiste la presunzione assoluta della quale si sta trattando) quali il decorso del tempo o, addirittura, la cittadinanza (italiana o no) dell'indiziato di appartenere all'associazione terroristica. Né possono trovare ingresso, per tutte le ragioni sin qui esposte, questioni relative alla possibilità di applicare misure quali gli arresti donniciliari con l'ausilio del braccialetto elettronico per tutte le assorbenti ragioni sin qui illustrate. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. Vanno, infine disposti, a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm