CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17772/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Trieste,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamentealla pena inflitta, con rideterminazione a cura della Corte di cassazione nella misura di anni1, mesi 9 e giorni 18 di reclusione, con inammissibilità del ricorso nel resto;udito per l’imputato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza in data 22 aprile 2025 la Corte di appello di Trieste, in parzialeriforma della sentenza in data 15 settembre 2023 del G.u.p. del Tribunale di Udine, haassolto [OSCURATO:PERSONA]Andrea dal reato di cui all’art. 348 cod. pen. (capo C) e ha confermatola condanna per i reati di cui agli art. 81 cpv e 316-ter cod. pen. (capo A), agli art. 81 cpv e125 d.P.R. n. 115 del 2002 (capo B), all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo D),rideterminando la pena.2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per lamancata dichiarazione della prescrizione del reato di cui agli art. 81 cpv e 316-ter cod. pen.(primo motivo), per il difetto di offensività del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 dalmomento che la Guardia di finanza aveva comunque ricostruito la contabilità con precisione,anche in assenza di alcune fatture (secondo motivo), per il diniego delle circostanzeCONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo sulla prescrizione del reato delcapo A).I Giudici di merito hanno accertato in fatto che l’imputato ha indebitamente percepitola pensione di invalidità dal 2014, in seguito alla presentazione di dichiarazioni dei redditi azero, nonostante svolgesse l’attività di consulente del lavoro per le badanti straniere,seguendole anche nella fase stragiudiziale del contenzioso.Il Tribunale di Udine ha affermato che l’imputato ha presentato delle dichiarazioni deiredditi separate e ha ritenuto integrati plurimi episodi criminosi, per cui ha calcolato in mesisei l’aumento per la continuazione esterna del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. rispetto alpiù grave reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, aumento significativo perché pari alminimo edittale, ma giustificato dalla continuazione interna al capo A). L’imputato haeccepito con il primo motivo di appello la prescrizione del reato per le annualità dal 2014 al2016, ma la Corte territoriale, mutando la traiettoria decisionale seguita dal primo Giudice,ha respinto l’eccezione perché ha considerato come unico il fatto criminoso e ha indicatocome data di consumazione del reato il dicembre 2018 allorché è stato percepito l’ultimorateo pensionistico. Nel rideterminare la pena per l’assoluzione dal reato di cui al capo C),ha poi mantenuto l’aumento di sei mesi di reclusione per il reato di cui al capo A), senzaconsiderare che, nella sua prospettiva, era venuta meno la continuazione interna al capo.L’imputato ha dunque insistito con il primo motivo di ricorso per cassazionenell’eccezione di prescrizione del reato di cui al capo A).Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza ritiene che il reato di cui all’art. 316-tercod. pen. sia unitario, a consumazione prolungata, quando, sulla base di un’originariacondotta mendace od omissiva, i benefici economici siano concessi o erogati in rateiperiodici e in tempi diversi, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con lapercezione dell'ultimo contributo (Sez. U, n. 11969 del 28/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 287649 – 02). La coincidenza del momento consumativo del reato con ilpagamento dell’ultimo rateo presuppone, dunque, che i benefici siano scaturiti da un’unicaoriginaria dichiarazione mendace od omissiva. Diversamente, se plurime sono ledichiarazioni mendaci od omissive da cui conseguono i benefici economici, la prescrizioneva verificata per ciascun episodio criminoso.Orbene, nel caso in esame, non è possibile stabilire dalle sentenze di merito se siastata accertata un’unica condotta mendace o plurime condotte mendaci, perché laquestione, implicitamente risolta dal Tribunale di Udine nel senso della pluralità di condotte,non è stata compresa dalla Corte territoriale che ha focalizzato la sua attenzione sulla datadelle erogazioni e non sulla data di presentazione dell’autocertificazione. E anzi, nonostanteil capo d’imputazione faccia riferimento alla presentazione di una documentazione recanteuna ricostruzione reddituale, parrebbe di intendere omnicomprensiva, al 30 gennaio 2018, laCorte territoriale ha fatto riferimento a plurime autocertificazioni presentate all’INPS, salvopoi trattare il fatto come unico ai fini del diniego della prescrizione e come plurimo ai fini dellaconferma dell’entità dell’aumento della continuazione esterna.La sentenza va dunque annullata limitatamente al reato di cui all’art. 316-ter cod.pen. affinché la Corte di appello verifichi in concreto se la dichiarazione mendace sia stataunica o plurima, traendo le dovute conseguenze, alla stregua del principio di diritto affermatodalle Sezioni Unite, sia in termini di prescrizione che di pena.Il secondo motivo, relativo al difetto di offensività dell’occultamento o delladistruzione delle scritture contabili, è inconsistente. E’ pacifico in giurisprudenza che in temadi reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalladistruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cuiall'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anchequando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante pressoterzi o aliunde (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 – 02). E’ pacifico che nelpresente caso i Giudici di merito hanno accertato che l’imputato ha emesso 33 fatture di cuine ha esibite solo 13, impedendo, o comunque ostacolando la ricostruzione precisadell’attività professionale espletata.Il terzo motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è del pariinconsistente perché il Tribunale ha stigmatizzato la pervicacia e la sfrontatezza manifestatadall’imputato che ha continuato a operare anche durante la verifica fiscale e finanche dopo lachiusura della partita Iva nel 2016. La Corte territoriale, nel condividere tale giudizio, haulteriormente considerato i precedenti penali tra cui il peculato commesso comeamministratore di sostegno della suocera in epoca di poco precedente ai fatti oggetto delpresente processo, concludendo per la maggiore pregnanza di tali elementi rispetto alcomportamento collaborativo in fase investigativa e alla scelta del rito abbreviato. In questocontesto, a differenza di quanto argomentato in ricorso, non rileva l’assoluzione dal reato dicui all’art. 348 cod. pen. La motivazione in merito alla conferma del diniego delle circostanzeAlla luce delle considerazioni svolte, deve ritenersi definitivo l’accertamento diresponsabilità del reato di cui al capo B), non oggetto di impugnazione, e del reato di cui alcapo D), mentre l’annullamento è limitato al reato di cui al capo A) e al punto concernentel’eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) e al puntoconcernente l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovogiudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste. Dichiara inammissibile il ricorso nelresto.Così deciso, il 27 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]