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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 luglio 2024

Cassazione n. 36759/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato e assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza del 20/03/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif.depositata in data 23/07/2024, con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca e distruzione della pistola di cui al capo 4) di imputazione;preso atto che non sono pervenute conclusioni scritte del difensore del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata) il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per i delitti di rapina aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA], di porto ingiustificato di una baionetta e di illegale porto in luogo pubblico di una pistola scacciacani della quale ha disposto la confisca e distruzione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo e cioè l'omessa motivazione in ordine alla disposta confisca della pistola scacciacani.

Deduce il ricorrente che la sinteticità della motivazione che caratterizza la sentenza di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non può estendersi alle statuizioni esterne all'accordo tra le parti ed in particolare a quelle concernenti l'applicazione della misura di sicurezza della confisca la quale necessita di specifico costrutto argomentativo che giustifichi l'esercizio del potere discrezionale del giudice. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo proposto è infondato.

1.1. Il porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione di strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve e sprovvisti di tappo rosso occlusivo della canna (c.d. pistola scacciacani) integra la contravvenzione di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110, come modificato dall'art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010 n. 204 in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge (Sez. 7, n. 38216 del 15/01/2015, Esposito, Rv. 264446; Sez. 2, n. 2922 del 10/12/2019, dep. 2020, Musolino, Rv. 277966; Sez. l, n. 7911 del 10/01/2022, Battaglino, non mass.).

1.2. L'art. 240, secondo comma n. 2, cod. pen. prevede, anche nei casi in cui non è stata pronunciata condanna, la confisca obbligatoria delle cose il porto delle quali costituisce reato e tra esse va annoverata, dunque, anche la pistola scacciacani con canna non occlusa mediante tappo rosso oggetto materiale dell'illecito di cui al capo 4) di imputazione posto che la circolazione di siffatto strumento, trasformabile in arma, è, in sé, vietata per le sue intrinseche caratteristiche di pericolosità.1.3.

Vertendosi pertanto, nel caso di specie/in ipotesi di confisca statuita per legge, nessun particolare obbligo di motivazione aveva il giudice al riguardo trattandosi di provvedimento consequenziale al patteggiamento sulla pena.

Ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., comma 1, come modificato dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, con la sentenza prevista dall'art.444 cod. proc. pen., è possibile disporre la confisca in tutti i casi previsti dall'art. 240 cod. pen, e, quindi, sia quando la confisca è obbligatoria che facoltativa.

Differente è, tuttavia, l'obbligo di motivazione gravante sul giudicante, giacché, in caso di confisca facoltativa, il giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, mentre, nel caso di confisca obbligatoria, egli è tenuto solo ad evidenziare il presupposto legale della confisca (Sez. 4, n. 48172 del 19/10/2004, Faliacara, Rv. 230767; Sez. 1, n. 11604 del 28/02/2013, Morrone, Rv. 255160, Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256360; Sez. 5 n. 2738 del 28/09/2021, dep. 2022, Andrisano, Rv. 282541).

1.4. Nel caso in esame,la "evidenziazione" del presupposto legale è implicitamente contenuta nel corpo della motivazione, laddove, escludendo il ricorrere di cause di proscioglimento e ritenendo corretta la qualificazione giuridica dei fatti contestati, il giudice ha affermato la sussistenza anche del reato di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 110 del 1975 contestato al capo 4) di imputazione che comporta - come conseguenza di legge - la confisca degli strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve e sprovvisti di tappo rosso occlusivo della canna (c.d. pistola scacciacani) il cui porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione costituisce ex sè reato

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato e assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza del 20/03/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif.depositata in data 23/07/2024, con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca e distruzione della pistola di cui al capo 4) di imputazione;preso atto che non sono pervenute conclusioni scritte del difensore del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata) il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per i delitti di rapina aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA], di porto ingiustificato di una baionetta e di illegale porto in luogo pubblico di una pistola scacciacani della quale ha disposto la confisca e distruzione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo e cioè l'omessa motivazione in ordine alla disposta confisca della pistola scacciacani. Deduce il ricorrente che la sinteticità della motivazione che caratterizza la sentenza di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non può estendersi alle statuizioni esterne all'accordo tra le parti ed in particolare a quelle concernenti l'applicazione della misura di sicurezza della confisca la quale necessita di specifico costrutto argomentativo che giustifichi l'esercizio del potere discrezionale del giudice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo proposto è infondato. 1.1. Il porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione di strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve e sprovvisti di tappo rosso occlusivo della canna (c.d. pistola scacciacani) integra la contravvenzione di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110, come modificato dall'art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010 n. 204 in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge (Sez. 7, n. 38216 del 15/01/2015, Esposito, Rv. 264446; Sez. 2, n. 2922 del 10/12/2019, dep. 2020, Musolino, Rv. 277966; Sez. l, n. 7911 del 10/01/2022, Battaglino, non mass.). 1.2. L'art. 240, secondo comma n. 2, cod. pen. prevede, anche nei casi in cui non è stata pronunciata condanna, la confisca obbligatoria delle cose il porto delle quali costituisce reato e tra esse va annoverata, dunque, anche la pistola scacciacani con canna non occlusa mediante tappo rosso oggetto materiale dell'illecito di cui al capo 4) di imputazione posto che la circolazione di siffatto strumento, trasformabile in arma, è, in sé, vietata per le sue intrinseche caratteristiche di pericolosità.1.3. Vertendosi pertanto, nel caso di specie/in ipotesi di confisca statuita per legge, nessun particolare obbligo di motivazione aveva il giudice al riguardo trattandosi di provvedimento consequenziale al patteggiamento sulla pena. Ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., comma 1, come modificato dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, con la sentenza prevista dall'art.444 cod. proc. pen., è possibile disporre la confisca in tutti i casi previsti dall'art. 240 cod. pen, e, quindi, sia quando la confisca è obbligatoria che facoltativa. Differente è, tuttavia, l'obbligo di motivazione gravante sul giudicante, giacché, in caso di confisca facoltativa, il giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, mentre, nel caso di confisca obbligatoria, egli è tenuto solo ad evidenziare il presupposto legale della confisca (Sez. 4, n. 48172 del 19/10/2004, Faliacara, Rv. 230767; Sez. 1, n. 11604 del 28/02/2013, Morrone, Rv. 255160, Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256360; Sez. 5 n. 2738 del 28/09/2021, dep. 2022, Andrisano, Rv. 282541). 1.4. Nel caso in esame,la "evidenziazione" del presupposto legale è implicitamente contenuta nel corpo della motivazione, laddove, escludendo il ricorrere di cause di proscioglimento e ritenendo corretta la qualificazione giuridica dei fatti contestati, il giudice ha affermato la sussistenza anche del reato di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 110 del 1975 contestato al capo 4) di imputazione che comporta - come conseguenza di legge - la confisca degli strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve e sprovvisti di tappo rosso occlusivo della canna (c.d. pistola scacciacani) il cui porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione costituisce ex sè reato 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam