Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22853/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 22 settembre 2022, confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Massa, in data 12 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentata estorsione continuata (capo A).

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 530, comma 2, cod. proc. pen. è del tutto aspecifico ed evocativo di non consentite censure in fatto tendenti ad una rilettura nel merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 22 settembre 2022, confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Massa, in data 12 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentata estorsione continuata (capo A). Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 530, comma 2, cod. proc. pen. è del tutto aspecifico ed evocativo di non consentite censure in fatto tendenti ad una rilettura nel merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 22853/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris