CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 24286/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 595/2025 [OSCURATO:PERSONA]' UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 9825/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della Corte di appello di Roma; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24286/2025 Roma, lì, 01/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 gennaio 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il 21 novembre 2023 il Tribunale di Roma aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] non punibile, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. B, e comma 2-sexies, cod. strada. 1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, la notte del 22 settembre 2020 [OSCURATO:PERSONA] si pose alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica: all’esito di un controllo veniva infatti rilevato il tasso alcolemico di 0,89 g/l alla prima prova e 0,82 g/l alla seconda. In ragione della buona biografia penale, e della effettiva entità del tasso (prossimo alla soglia minima di rilevanza penale), è stata ritenuta la particolare tenuità del fatto. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione, poiché mancante o manifestamente illogica: la Corte territoriale ha erroneamente respinto l'eccezione di nullità della sentenza appellata, senza considerare che nella data del 18 aprile 2023 vi fu effettivamente udienza, alla quale il giudice aveva già espresso il suo convincimento. Dalla discrasia tra la data di intestazione (21 novembre 2023) e la data in calce al dispositivo (12 aprile 2023) avrebbe dovuto quindi conseguire la declaratoria di nullità della sentenza. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione quanto alla eccepita nullità della sentenza per omesso avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore nel corso dell'accertamento del tasso alcolemico; sul punto la Corte ha ipotizzato un (inesistente) onere a carico dell’imputato. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo lamenta vizio della motivazione quanto all’eccepito malfunzionamento dell’etilometro; profilo rispetto al quale era stata chiesta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con acquisizione del libretto metrologico, mentre la Corte sul punto non ha assunto alcuna determinazione. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato. Nella parte in cui si censura il carattere “lacunoso” del “percorso motivazionale” il motivo è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare la carenza della motivazione con riguardo ad imprecisati “elementi di contraddizione” (p. 1 ricorso). Nella parte in cui, invece, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza (p. 2), il motivo, oltre ad essere reiterativo di analoga censura proposta con l’appello, è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, non si confronta in alcun modo con l’affermazione della Corte territoriale secondo cui tanto il verbale dell'ultima udienza, quanto il dispositivo letto quel giorno, recano la data del 21 novembre 2023, che è riportata anche nella intestazione. Pertanto, trova applicazione il pacifico indirizzo giurisprudenziale, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo ma, prevalendo il dispositivo di udienza, tale difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 2, n. 4969 del 01/12/2022, dep. 2023, Ortolano, Rv. 284053 – 01, con riguardo alla mancata trascrizione in sentenza del dispositivo letto in udienza; Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852 – 01, con riguardo ad un dispositivo, steso in calce alla motivazione, recante statuizioni difformi da quelle contenute nel dispositivo letto in sentenza; Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, dep. 2009, Bassirou, Rv. 242258 – 01, in un caso in cui il dispositivo in calce alla motivazione indicava un reato e un imputato diversi da quelli di cui al dispositivo letto in udienza). Infine, l’argomento secondo il quale l'errore nella data dimostrerebbe che il Tribunale maturò il proprio convincimento prima della conclusione del processo (fatto escluso dalla Corte territoriale, e solo genericamente contestato in ricorso) non può certo validamente sostenere una eccezione di nullità della sentenza: si prospetta, in tal modo, un'ipotesi di incompatibilità a giudicare, da accertare attraverso l'istituto della ricusazione. Al riguardo è sufficiente ricordare che la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, è ferma nel ritenere che l'eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio (Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097 - 01; Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464 – 01; Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136 – 01; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419 - 01). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente ha proposto per la prima volta la questione di nullità con l’atto di appello. La Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, insegna che la nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023 – 01; conf., Sez. 4, n. 6812 del 11/02/2025, Corsano, non mass.; Sez. 4, n. 7604 del 18/11/2022, dep. 2023, Passalacqua, non mass.). Va inoltre ricordato che grava sul ricorrente l'onere, nella specie non assolto, di dare dimostrazione della tempestività dell'eccezione (cfr., in motivazione, Sez. 4, Passalacqua, cit.; Sez. 4, n. 21859 del 27/04/2022, Younsi, non mass.). 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 1.3.1. Il ricorrente lamenta, innanzitutto, vizio della motivazione quanto alla deduzione relativa all’erroneo funzionamento dell’etilometro. La Corte territoriale ha sottolineato come l'apparecchio fosse omologato e regolarmente sottoposto a revisione, con scadenza al 30 ottobre 2020, ovvero successivamente al fatto per cui è processo. La Corte ha poi evidenziato che il Caputo non ha allegato alcun elemento concreto da cui desumere il malfunzionamento dell'etilometro; anzi, già il Tribunale rilevò la piena compatibilità tra il (modesto) tasso rilevato e l’assunzione di bevande alcoliche, ammessa dall’imputato nel corso del suo esame (p. 2 sentenza di primo grado). Pertanto, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale consolidato (con cui il ricorrente non si confronta affatto) secondo il qua quando la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro assume rilievo (come avviene nei giudizi penali per guida in stato d'ebbrezza), all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utilizzato per l'alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio (Sez. 4, n. 30815 del 4/06/2024, Alfarano, non mass.; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032 - 01). Sicché, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la sola richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, Sacchetti, Rv. 286500 – 01). Piuttosto, è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Carlucci, Rv. 282550 – 01; cfr., Sez. 4, n. 7285 del 9/12/2020, dep. 2021, Demma, Rv. 280937 - 01; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, Ibnezzayer, Rv. 280958), oppure l'utilizzo di una errata metodologia nell'esecuzione dell'aspirazione (Sez. 4, n. 28887 del 11/06/2019, Cardinali, Rv. 276570 – 01; Sez. 4, n. 42084 del 04/10/2011, Salamone, Rv. 251117 - 01). Peraltro, come evidenziato dalle conformi sentenze di merito, lo stato di alterazione del ricorrente è risultato comunque confermato dalla presenza di specifici sintomi dello stato di ebbrezza quali l'alito vinoso (p. 2 sentenza di primo grado). 1.3.2. Da quanto detto finora emerge il carattere assolutamente esplorativo della richiesta di rinnovazione, che la Corte ha evidentemente disatteso, attraverso una motivazione fondata su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità del Caputo. Osserva sul punto il Collegio che la rinnovazione dell’istruttoria in appello è uno strumento finalizzato all'integrazione totale o parziale del quadro probatorio del giudizio di primo grado e quindi all'acquisizione di ulteriore materiale utilizzabile ai fini della decisione. Secondo il pacifico e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, trattasi di un istituto di carattere eccezionale, dovendo presumersi la completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). A tale integrazione può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (art. 603, comma 1, cod. proc. pen.), avuto riguardo non solo alle risultanze già acquisite, ma anche sulle prospettive di riforma della sentenza impugnata correlate all'assunzione della nuova prova richiesta. Proprio dalla presunzione di completezza è stato tratto l’ulteriore principio, anch’esso consolidatosi nel tempo, e di cui la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, secondo il quale il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, come nel caso in esame, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 4, n. 9180 del 07/02/2024, D’Agostino, non mass.; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893 – 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741 – 01). 2. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Dovere