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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31699/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento gravato, per un nuovo giudizio limitatamente alla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto; letta la memoria a firma del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Lecce del 23.10.2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di cui all'art.489 cod. pen. di uso di patente di guida contraffatta, così riqualificata la originaria imputazione.

2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, affidato ad un unico motivo.

Deduce violazione di legge ex art.606 lett. b) cod. proc. pen. per insufficienza e carenza di motivazione in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, pur in presenza di specifico motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso, in termini generali, che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (ex plurimis: Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Tudino, Rv. 275500-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01).

Peraltro, con particolare riferimento all'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., la richiesta di applicazione della causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, come nella specie, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez, 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097-01),

3. Nella specie va rilevato che il giudice di primo grado ha motivato sulla insussistenza dei presupposti per applicare l'art. 131 bis cod. pen., avuto riguardo alle implicazioni per la sicurezza stradale che la falsità di un documento di questo tipo comporta e, sul punto, il motivo di appello risulta del tutto generico, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza.

Invero, i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici.

Pertanto, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343).

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio il provvedimento gravato, per un nuovo giudizio limitatamente alla richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto; letta la memoria a firma del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Lecce del 23.10.2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di cui all'art.489 cod. pen. di uso di patente di guida contraffatta, così riqualificata la originaria imputazione. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, affidato ad un unico motivo. Deduce violazione di legge ex art.606 lett. b) cod. proc. pen. per insufficienza e carenza di motivazione in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, pur in presenza di specifico motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso, in termini generali, che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (ex plurimis: Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Tudino, Rv. 275500-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340-01). Peraltro, con particolare riferimento all'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., la richiesta di applicazione della causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, come nella specie, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez, 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097-01), 3. Nella specie va rilevato che il giudice di primo grado ha motivato sulla insussistenza dei presupposti per applicare l'art. 131 bis cod. pen., avuto riguardo alle implicazioni per la sicurezza stradale che la falsità di un documento di questo tipo comporta e, sul punto, il motivo di appello risulta del tutto generico, sicché la Corte territoriale poteva non prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza. Invero, i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343). 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende
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