CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 44462/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.LOBIANCO Ivan ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato G'ALTPC(9.-ONC la decisione del Tribunale di(Latania-kche lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla detenzione all'interno del proprio veicolo di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in tre panetti separati. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti assumendo la destinazione dello stupefacente al consumo personale. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente, laddove la esclusione del consumo personale dello stupefacente detenuto dal LO- RUSSO era desunto al confezionamento e dalle modalità di presentazione (panetti di hashish) e dal numero di dosi ricavabili (misurate in migliaia). Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non manifestamente illogico o contraddittorio. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]