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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06118/2023

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020 ORDINANZA sul ricorso 10246/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 185 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di unica erede di Ferro nicola, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5104/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/10/2019; 20-a X2A3 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli - pronunciando sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - confermò la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) che aveva rigettato la domanda proposta dagli appellanti nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] -rispettivamente, editore, direttore responsabile e redattore della testata giornalistica "Corriere di Caserta"- avente ad oggetto il pagamento della somma di 1.200.000.000 di lire, a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali, conseguenti alla pubblicazione -in data 29.05.1998- di un articolo, asseritamente diffamatorio, dal titolo: "Teano, truffa all'Imec.

Spuntano altri indizi per i tre alla sbarra'.

Con sentenza n. 18769/2013, questa Corte accolse il ricorso del Ferro e della Virgilio, "per quanto di ragione" e nella parte in cui aveva sostenuto l'autonoma valenza diffamatoria del titolo dell'articolo, cassò in relazione e rinviò alla Corte territoriale.

Pronunciando nel giudizio riassunto, la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto doversi dichiarare (pag. 6) «la improponibilità (ovvero improseguibilità) della domanda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nelle more dichiarata fallita» (facendo tuttavia riferimento, nel dispositivo, al «fallimento di [OSCURATO:PERSONA] & C s.r.I.»), mentre ha condannato il Pelagalli e il Fabozzo, in solido, al risarcimento dei danni, quantificati in 15.000,00 euro, oltre accessori, per ciascuno degli attori; il Pelagalli ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi; ha resistito, con controricorso, la sola Virgilio, in proprio e quale unica erede di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nell'anno 2015).

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1. c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza «per gravi errori materiali nella epigrafe e nel dispositivo»; errori individuati nella mancata indicazione -nella intestazione- di due ulteriori difensori nominati in corso di causa dalla Virgilio e del nuovo domicilio eletto dalla stessa, nonché nel fatto che il dispositivo abbia dichiarato l'improseguibilità dell'azione nei confronti del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. , che non era parte del giudizio.

1.1. Il motivo è infondato atteso che -come ritenuto dallo stesso ricorrente- quelli individuati costituiscono all'evidenza meri errori materiali (eventualmente correggibili con l'apposito procedimento) che non sono idonei ad inficiare di nullità la sentenza; peraltro, essi non hanno comportato -di fatto- alcuna incertezza sui difensori e sul domicilio cui indirizzare l'impugnazione nei confronti della Virgilio, né sull'individuazione del Fallimento cui notificare il ricorso.

2. Col secondo motivo, viene denunciata la nullità del procedimento e della sentenza per «omesso rilievo dello smarrimento da parte della Cancelleria del fascicolo d'ufficio di primo grado, omesso rilievo della mancata attività di ricerca ed acquisizione del fascicolo da parte della Cancelleria», nonché la nullità della sentenza «per contrasto tra i contenuti della stessa e le risultanze dei verbali di udienza e di altri documenti dello stesso fascicolo d'ufficio e di provvedimenti incidentali emessi nel corso del giudizio»; il ricorrente deduce, inoltre, la violazione degli artt. 347, ult. co., e 168 c.p.c., dell'art. 125 disp. att. c.p.c. e degli art. 24 e 111 Cost., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la sentenza impugnata ha dato atto dell'avvenuta acquisizione del fascicolo di primo grado, mentre «dallo storico del fascicolo risulta richiesta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, ma non risulta essere avvenuta alcuna acquisizione dello stesso», e sostiene che, se il fascicolo fosse stato acquisito prima dell'estensione della sentenza, «il Collegio avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo per permettere ai procuratori e difensori costituiti di prenderne visione ed eventualmente formulare le proprie osservazioni o introdurre i contenuti di verbali e quant'altro nelle comparse conclusionali».2.1.

Il motivo è infondato, atteso che, quand'anche ricorresse il difetto di acquisizione ipotizzato dal ricorrente, lo stesso non sarebbe comunque idoneo a determinare alcuna nullità, alla luce del principio - consolidato- secondo cui «l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, cori la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata» (Cass. n. 20631/2018; conformi Cass. n. 1678/2016 e Cass. n. 9498/2019); invero, il ricorrente non ha individuato alcun elemento decisivo emergente dal fascicolo di primo grado di cui la Corte di rinvio non abbia potuto tenere conto a causa della (ipotizzata) carenza di acquisizione, né ha prospettato alcuno specifico vulnus che sarebbe derivato ai diritti di difesa per il caso di avvenuta acquisizione non seguita da rimessione della causa sul ruolo.

3. Il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art.132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., comportante il «vizio di omessa o carente motivazione», e ciò per non essersi la Corte attenuta «nella stesura della sentenza alle disposizioni vigenti in materia di contenuti della sentenza ed in special modo di contenuti della stessa dovuti per legge».

Il ricorrente assume che la Corte si è limitata a un «palese e sterile taglia e incolla della sentenza della Cassazione che ha disposto il rinvio», compiendo affermazioni che non consentono «di individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni, attribuibili al giudicante, su cui si fonda la decisione»

3.1. Il motivo è infondato.

La Corte territoriale non si è limitata a fare (doveroso) richiamo ai principi espressi dalla sentenza di cassazione, ma ha anche compiuto - di seguito- un proprio accertamento circa la «autonoma e oggettiva portata offensiva del titolo formulato», ritenendolo «idoneo di per sé ad impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso», e pervenendo a individuare la responsabilità del Pelagalli sulla base della ritenuta riferibilità al medesimo anche del titolo dell'articolo; in tal modo la Corte ha manifestato in modo esauriente il percorso logico-giuridico che l'ha determinata all'accoglimento della domanda attorea, senza incorrere pertanto nel vizio denunciato.

4. Col quarto motivo, il ricorrente lamenta -sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e sotto quello della violazione del principio di disponibilità della prova e dell'art. 115 c.p.c.- il mancato esame di prove documentali e la mancata ammissione di prove orali che avrebbero dimostrato che il Pelagalli non faceva parte dell'organico dell'[OSCURATO:PERSONA] e che non avrebbe potuto materialmente redigere il titolo dell'articolo.

4.1. Il motivo è inammissibile sia perché deduce i vizi in difetto di specificità (ex art. 366, n. 6 c.p.c.) quanto alla localizzazione dei documenti (il contenuto dei capitoli sui quali era stata articolata la prova orale risulta invece riportato in ricorso, ancorché sotto il quinto motivo), sia perché formula le censure in modo generico e in funzione di una non consentita diversa valutazione di merito in punto di riferibilità del titolo dell'articolo (oltreché del testo) al Pelagalli.

5. Col quinto motivo - che denuncia «nullità della sentenza», «violazione dell'art. 384 c.p.c. 2° comma» e «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»-, il ricorrente, premesso di avere richiesto alla Corte di rinvio, in conformità a quanto statuito dalla sentenza rescindente, il riesame delle questioni di merito, lamenta che «la Corte di Appello di Napoli non ha tenuto in alcun conto la richiesta di riesame delle questioni di merito, richiesta che è stata oggetto di discussione tra le parti», con ciò mancando di conformarsi -a norma dell'art. 384, 2° co. c.p.c.- al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte di Cassazione.

5.1. Il motivo è manifestamente inammissibile e, comunque, infondato.

Infatti, esclusa in radice la possibilità di denunciare sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo l'asserito mancato esame del complesso delle deduzioni di merito svolte dal Pelegalli, va rilevato che -contrariamente all'assunto del ricorrente- la Corte di rinvio ha proceduto al riesame del merito alla luce dei principi espressi e delle considerazioni svolte dalla sentenza di cassazione, in tal modo dando seguito alle statuizioni della pronuncia rescindente.

6. Il sesto motivo denuncia la «ulteriore violazione dell'art. 384, 2° co. c.p.c.» e quella degli artt. 2043, 2059, 1223, 1227 e 2697 c.c., deducendo altresì «insussistenza di danno risarcibile.

Omessa prova della sussistenza.

Omesso rilievo del mancato adempimento dell'onere della prova che competeva ai coniugi Fero-Virgilio.

Omesso rilievo della circostanza di non aver richiesto gli attori la quantificazione del danno secondo il criterio equitativo».

6.1. Il motivo -che si diffonde ampiamente sui principi che governano l'accertamento e la liquidazione del danno- censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la fondatezza della pretesa risarcitoria (ancorché in misura notevolmente inferiore alla richiesta) e ha liquidato il danno in via equitativa.

Premessa la manifesta infondatezza dell'assunto secondo cui non potrebbe farsi luogo alla liquidazione equitativa del danno in difetto di richiesta del danneggiato, il motivo risulta per il resto inammissibile, in quanto si risolve -nella sostanza- nella contestazione dell'apprezzamento di merito compiuto della Corte territoriale (che, sebbene in modo sintetico, ha desunto la sussistenza del danno dalla «gravità delle accuse», dalla «qualità del veicolo di informazione», dalla sua diffusione e dalla «divulgazione della pubblicazione», dalle «ripercussioni nell'ambiente sociale» e dai «riflessi psicologici e personali» e che ha proceduto alla liquidazione equitativa in considerazione «della natura immateriale dei beni giuridici lesi [...] che rendono impossibile una determinazione monetaria obiettiva») e nella sollecitazione a compierne uno di segno opposto.

7. Col settimo motivo, viene denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 392 c.p.c., della

I. n. 69/2009 e dell'art. 1

I. n. 742/1969, censurandosi la sentenza nella parte in cui ha ritenuto tempestiva la riassunzione del giudizio di rinvio: premesso che la sentenza di cassazione era stata pubblicata il 7.8.2013 e che l'atto di riassunzione era stato inoltrato all'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente assume che, nella specie, si sarebbe dovuto applicare il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza rescindente (a norma del testo dell'art. 392 c.p.c. novellato dalla

I. n. 69/2009), trattandosi di giudizio autonomo rispetto a quello che aveva avuto inizio nel dicembre 1998; aggiunge che i riassumenti (che avevano goduto della sospensione feriale dei termini per l'anno 2013), non avrebbero potuto godere della sospensione anche per il periodo feriale 2014.

7.1. Il motivo è infondato: il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, di talché nella specie trovava applicazione H termine annuale previsto dal testo originario dell'art. 392 c.p.c., e ciò in forza della disposizione dell'art. 58

I. n. 69/2009 che prevede che la riduzione a tre mesi si applichi ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore (cfr. Cass., S.U. n. 11844/2016; cfr. anche Cass. n. 23758/2022).

Atteso, inoltre, che il termine annuale è stato interessato da due periodi feriali, era applicabile la doppia sospensione dei termini processuali (la notifica è, peraltro, intervenuta entro l'anno dalla cessazione del primo periodo di sospensione).

8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.

9. Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
020 ORDINANZA sul ricorso 10246/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 185 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di unica erede di Ferro nicola, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5104/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/10/2019; 20-a X2A3 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli - pronunciando sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - confermò la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]) che aveva rigettato la domanda proposta dagli appellanti nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] -rispettivamente, editore, direttore responsabile e redattore della testata giornalistica "Corriere di Caserta"- avente ad oggetto il pagamento della somma di 1.200.000.000 di lire, a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali, conseguenti alla pubblicazione -in data 29.05.1998- di un articolo, asseritamente diffamatorio, dal titolo: "Teano, truffa all'Imec. Spuntano altri indizi per i tre alla sbarra'. Con sentenza n. 18769/2013, questa Corte accolse il ricorso del Ferro e della Virgilio, "per quanto di ragione" e nella parte in cui aveva sostenuto l'autonoma valenza diffamatoria del titolo dell'articolo, cassò in relazione e rinviò alla Corte territoriale. Pronunciando nel giudizio riassunto, la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto doversi dichiarare (pag. 6) «la improponibilità (ovvero improseguibilità) della domanda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nelle more dichiarata fallita» (facendo tuttavia riferimento, nel dispositivo, al «fallimento di [OSCURATO:PERSONA] & C s.r.I.»), mentre ha condannato il Pelagalli e il Fabozzo, in solido, al risarcimento dei danni, quantificati in 15.000,00 euro, oltre accessori, per ciascuno degli attori; il Pelagalli ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi; ha resistito, con controricorso, la sola Virgilio, in proprio e quale unica erede di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nell'anno 2015). La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1. c.p.c.. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza «per gravi errori materiali nella epigrafe e nel dispositivo»; errori individuati nella mancata indicazione -nella intestazione- di due ulteriori difensori nominati in corso di causa dalla Virgilio e del nuovo domicilio eletto dalla stessa, nonché nel fatto che il dispositivo abbia dichiarato l'improseguibilità dell'azione nei confronti del Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. , che non era parte del giudizio. 1.1. Il motivo è infondato atteso che -come ritenuto dallo stesso ricorrente- quelli individuati costituiscono all'evidenza meri errori materiali (eventualmente correggibili con l'apposito procedimento) che non sono idonei ad inficiare di nullità la sentenza; peraltro, essi non hanno comportato -di fatto- alcuna incertezza sui difensori e sul domicilio cui indirizzare l'impugnazione nei confronti della Virgilio, né sull'individuazione del Fallimento cui notificare il ricorso. 2. Col secondo motivo, viene denunciata la nullità del procedimento e della sentenza per «omesso rilievo dello smarrimento da parte della Cancelleria del fascicolo d'ufficio di primo grado, omesso rilievo della mancata attività di ricerca ed acquisizione del fascicolo da parte della Cancelleria», nonché la nullità della sentenza «per contrasto tra i contenuti della stessa e le risultanze dei verbali di udienza e di altri documenti dello stesso fascicolo d'ufficio e di provvedimenti incidentali emessi nel corso del giudizio»; il ricorrente deduce, inoltre, la violazione degli artt. 347, ult. co., e 168 c.p.c., dell'art. 125 disp. att. c.p.c. e degli art. 24 e 111 Cost., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la sentenza impugnata ha dato atto dell'avvenuta acquisizione del fascicolo di primo grado, mentre «dallo storico del fascicolo risulta richiesta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, ma non risulta essere avvenuta alcuna acquisizione dello stesso», e sostiene che, se il fascicolo fosse stato acquisito prima dell'estensione della sentenza, «il Collegio avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo per permettere ai procuratori e difensori costituiti di prenderne visione ed eventualmente formulare le proprie osservazioni o introdurre i contenuti di verbali e quant'altro nelle comparse conclusionali».2.1. Il motivo è infondato, atteso che, quand'anche ricorresse il difetto di acquisizione ipotizzato dal ricorrente, lo stesso non sarebbe comunque idoneo a determinare alcuna nullità, alla luce del principio - consolidato- secondo cui «l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, cori la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata» (Cass. n. 20631/2018; conformi Cass. n. 1678/2016 e Cass. n. 9498/2019); invero, il ricorrente non ha individuato alcun elemento decisivo emergente dal fascicolo di primo grado di cui la Corte di rinvio non abbia potuto tenere conto a causa della (ipotizzata) carenza di acquisizione, né ha prospettato alcuno specifico vulnus che sarebbe derivato ai diritti di difesa per il caso di avvenuta acquisizione non seguita da rimessione della causa sul ruolo. 3. Il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art.132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., comportante il «vizio di omessa o carente motivazione», e ciò per non essersi la Corte attenuta «nella stesura della sentenza alle disposizioni vigenti in materia di contenuti della sentenza ed in special modo di contenuti della stessa dovuti per legge». Il ricorrente assume che la Corte si è limitata a un «palese e sterile taglia e incolla della sentenza della Cassazione che ha disposto il rinvio», compiendo affermazioni che non consentono «di individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni, attribuibili al giudicante, su cui si fonda la decisione» 3.1. Il motivo è infondato. La Corte territoriale non si è limitata a fare (doveroso) richiamo ai principi espressi dalla sentenza di cassazione, ma ha anche compiuto - di seguito- un proprio accertamento circa la «autonoma e oggettiva portata offensiva del titolo formulato», ritenendolo «idoneo di per sé ad impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso», e pervenendo a individuare la responsabilità del Pelagalli sulla base della ritenuta riferibilità al medesimo anche del titolo dell'articolo; in tal modo la Corte ha manifestato in modo esauriente il percorso logico-giuridico che l'ha determinata all'accoglimento della domanda attorea, senza incorrere pertanto nel vizio denunciato. 4. Col quarto motivo, il ricorrente lamenta -sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e sotto quello della violazione del principio di disponibilità della prova e dell'art. 115 c.p.c.- il mancato esame di prove documentali e la mancata ammissione di prove orali che avrebbero dimostrato che il Pelagalli non faceva parte dell'organico dell'[OSCURATO:PERSONA] e che non avrebbe potuto materialmente redigere il titolo dell'articolo. 4.1. Il motivo è inammissibile sia perché deduce i vizi in difetto di specificità (ex art. 366, n. 6 c.p.c.) quanto alla localizzazione dei documenti (il contenuto dei capitoli sui quali era stata articolata la prova orale risulta invece riportato in ricorso, ancorché sotto il quinto motivo), sia perché formula le censure in modo generico e in funzione di una non consentita diversa valutazione di merito in punto di riferibilità del titolo dell'articolo (oltreché del testo) al Pelagalli. 5. Col quinto motivo - che denuncia «nullità della sentenza», «violazione dell'art. 384 c.p.c. 2° comma» e «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»-, il ricorrente, premesso di avere richiesto alla Corte di rinvio, in conformità a quanto statuito dalla sentenza rescindente, il riesame delle questioni di merito, lamenta che «la Corte di Appello di Napoli non ha tenuto in alcun conto la richiesta di riesame delle questioni di merito, richiesta che è stata oggetto di discussione tra le parti», con ciò mancando di conformarsi -a norma dell'art. 384, 2° co. c.p.c.- al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte di Cassazione. 5.1. Il motivo è manifestamente inammissibile e, comunque, infondato. Infatti, esclusa in radice la possibilità di denunciare sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo l'asserito mancato esame del complesso delle deduzioni di merito svolte dal Pelegalli, va rilevato che -contrariamente all'assunto del ricorrente- la Corte di rinvio ha proceduto al riesame del merito alla luce dei principi espressi e delle considerazioni svolte dalla sentenza di cassazione, in tal modo dando seguito alle statuizioni della pronuncia rescindente. 6. Il sesto motivo denuncia la «ulteriore violazione dell'art. 384, 2° co. c.p.c.» e quella degli artt. 2043, 2059, 1223, 1227 e 2697 c.c., deducendo altresì «insussistenza di danno risarcibile. Omessa prova della sussistenza. Omesso rilievo del mancato adempimento dell'onere della prova che competeva ai coniugi Fero-Virgilio. Omesso rilievo della circostanza di non aver richiesto gli attori la quantificazione del danno secondo il criterio equitativo». 6.1. Il motivo -che si diffonde ampiamente sui principi che governano l'accertamento e la liquidazione del danno- censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la fondatezza della pretesa risarcitoria (ancorché in misura notevolmente inferiore alla richiesta) e ha liquidato il danno in via equitativa. Premessa la manifesta infondatezza dell'assunto secondo cui non potrebbe farsi luogo alla liquidazione equitativa del danno in difetto di richiesta del danneggiato, il motivo risulta per il resto inammissibile, in quanto si risolve -nella sostanza- nella contestazione dell'apprezzamento di merito compiuto della Corte territoriale (che, sebbene in modo sintetico, ha desunto la sussistenza del danno dalla «gravità delle accuse», dalla «qualità del veicolo di informazione», dalla sua diffusione e dalla «divulgazione della pubblicazione», dalle «ripercussioni nell'ambiente sociale» e dai «riflessi psicologici e personali» e che ha proceduto alla liquidazione equitativa in considerazione «della natura immateriale dei beni giuridici lesi [...] che rendono impossibile una determinazione monetaria obiettiva») e nella sollecitazione a compierne uno di segno opposto. 7. Col settimo motivo, viene denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art. 392 c.p.c., della I. n. 69/2009 e dell'art. 1 I. n. 742/1969, censurandosi la sentenza nella parte in cui ha ritenuto tempestiva la riassunzione del giudizio di rinvio: premesso che la sentenza di cassazione era stata pubblicata il 7.8.2013 e che l'atto di riassunzione era stato inoltrato all'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il ricorrente assume che, nella specie, si sarebbe dovuto applicare il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza rescindente (a norma del testo dell'art. 392 c.p.c. novellato dalla I. n. 69/2009), trattandosi di giudizio autonomo rispetto a quello che aveva avuto inizio nel dicembre 1998; aggiunge che i riassumenti (che avevano goduto della sospensione feriale dei termini per l'anno 2013), non avrebbero potuto godere della sospensione anche per il periodo feriale 2014. 7.1. Il motivo è infondato: il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario, di talché nella specie trovava applicazione H termine annuale previsto dal testo originario dell'art. 392 c.p.c., e ciò in forza della disposizione dell'art. 58 I. n. 69/2009 che prevede che la riduzione a tre mesi si applichi ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore (cfr. Cass., S.U. n. 11844/2016; cfr. anche Cass. n. 23758/2022). Atteso, inoltre, che il termine annuale è stato interessato da due periodi feriali, era applicabile la doppia sospensione dei termini processuali (la notifica è, peraltro, intervenuta entro l'anno dalla cessazione del primo periodo di sospensione). 8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio. 9. Sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif
Sentenza Cassazione n. 06118/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris