CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42105/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 19845/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani di condanna per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o qualità personali proprie o di altri e per la contravvenzione di cui all'art. 4 I. 110 del 1975. Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all'esimente del giustificato motivo e alla pena irrogata in ordine alla contravvenzione - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostante attenuante della lieve entità, sempre con riferimento alla contravvenzione - è indeducibile perché fondato su mere considerazioni di fatto; Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla errata valutazione delle risultanze probatorie in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen. - è indeducibile per le stesse ragioni di cui sopra e perché oppone, a quella della Corte di merito, una propria tesi ricostruttiva, che non è compito di questa Corte vagliare; Rilevato che il quarto motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato perché reiterativo e aspecifico rispetto alle ragioni del diniego, legate sostanzialmente all'abitualità, quantomeno in relazione ai reati in materia di armi; Rilevato che è manifestamente infondata la doglianza che attiene alla commisurazione della pena, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il