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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36738/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia resa dal giudice di primo grado, ne ha confermato la condanna per il reato aggravato di minaccia, rilevando l'incompetenza per materia del Tribunale in ordine al delitto di lesioni personali lievissime nonché l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 4 co. 2 e 3 L. 110/1975 e rideterminando conseguentemente la pena inflittagli. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erroneità della ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato in quanto dipendente da una non corretta valutazione degli elementi di prova - sulla base dei quali non sarebbe invero possibile stabilire univocamente l'effettivo utilizzo, da parte dell'imputato e al momento della commissione del delitto, di un coltello - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), dovendosi anzi rilevare che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, in particolare ritenendo le dichiarazioni della p.o. e del teste Daltoé non solo tra loro congruenti, ma per di più non smentite dagli ulteriori elementi di prova.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, anche in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata), lo stesso dicasi per la mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p., in relazione alle quali vale il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia resa dal giudice di primo grado, ne ha confermato la condanna per il reato aggravato di minaccia, rilevando l'incompetenza per materia del Tribunale in ordine al delitto di lesioni personali lievissime nonché l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 4 co. 2 e 3 L. 110/1975 e rideterminando conseguentemente la pena inflittagli. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erroneità della ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato in quanto dipendente da una non corretta valutazione degli elementi di prova - sulla base dei quali non sarebbe invero possibile stabilire univocamente l'effettivo utilizzo, da parte dell'imputato e al momento della commissione del delitto, di un coltello - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), dovendosi anzi rilevare che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, in particolare ritenendo le dichiarazioni della p.o. e del teste Daltoé non solo tra loro congruenti, ma per di più non smentite dagli ulteriori elementi di prova. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, anche in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 8 della sentenza impugnata), lo stesso dicasi per la mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p., in relazione alle quali vale il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa d
Sentenza Cassazione n. 36738/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris