CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 agosto 1993
Cassazione n. 32002/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/08/1993 avverso l'ordinanza del 16/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];/- h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 16/04/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale; [OSCURATO:PERSONA] che, con tre motivi di censura tra loro strettamente connessi, si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma, in realtà, senza confrontarsi con le ragioni di diritto e gli elementi di fatto decisivi che sorreggono la decisione impugnata, si esprimono mere argomentazioni alternative e di dissenso riguardo alle questioni compiutamente esaminate dal giudice di merito con un percorso logico immune da fratture; che, alla luce del titolo di reato per il quale il ricorrente è stato condannato (art. 12, comma 1, 3 e 3bis ord. pen.), il Tribunale di sorveglianza ha dato corretta applicazione dell'art. 4bis, comma lbis, ord. pen., il cui dettato comporta che la richiesta di misura alternativa possa essere valutata, in favore di chi non ha prestato collaborazione con la giustizia, laddove si accerti il venir meno di ogni legame con la criminalità organizzata e l'avvio di attività riparatorie; che nessun rilievo ha il comportamento genericamente collaborativo, valutato dal giudice della cognizione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, visto che è stata accertata una condotta prestata in favore di una struttura criminale con ruoli organizzativi rispetto ad un trasferimento illegale di 142 persone dalle coste libiche al territorio italiano e che il condannato non ha fornito alcun contributo all'individuazione dei correi; che «il condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che, non avendo collaborato con la giustizia, voglia accedere alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l'assoluta impossibilità dello stesso, anche nel caso in cui la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno» (Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, Sinatra, Rv. 286347 - 01); e il ricorrente non ha fornito alcun elemento per dimostrare anche solo l'avvio di un'iniziativa riparativa nelle sue pur limitate possibilità; che, in mancanza di tali essenziali elementi, resta preclusa la valutazione di tutti gli altri profili relativi all'osservazione dell'imputato e alla sua condotta intramuraria; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc suali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisolll settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] estens