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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31557/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2019 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalg,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio; udito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare d'appello, in riforma parziale della decisione assolutoria di primo grado, dichiarava [OSCURATO:PERSONA], luogotenente della Guardia di Finanza, in servizio presso la sezione aerea di Napoli, colpevole del reato di sabotaggio di opere militari aggravato e continuato, condannandolo (all'esito dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti) alla pena di sei anni e due mesi di reclusione, oltre alla degradazione, per avere reso temporaneamente inservibile, con distinte azioni criminose, un hangar per velivoli militari; condotta realizzata mediante ripetuto accesso al locale e dispersione in esso di fibre di amianto, in modo tale da provocare una contaminazione sfociata nell'interdizione temporanea dell'uso del luogo.

2. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando sei motivi attinenti al giudizio di penale responsabilità.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 167 cod. pen. mil. pace, osservando che il delitto di sabotaggio deve necessariamente concretizzarsi in una condotta tale da realizzare un danno fisico.

Sarebbe il danneggiamento materiale della cosa, tale da renderla inservibile all'uso militare, il nucleo centrale della condotta incriminata, e questi effetti non si sarebbero determinati, avendo l'hangar mantenuto la sua funzione di sito per il ricovero degli elicotteri, nonostante la temporanea interdizione dell'area disposta dall'Autorità militare.

Sarebbe stato semmai configurabile il danneggiamento comune.

2.2. Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., in relazione alla pretermessa valutazione delle cause sopravvenute idonee eziologicamente a produrre l'evento, non essendo stata convenientemente valutata la condotta dei terzi che avevano contribuito ad inquinare l'ambiente dell'hangar.

Eliminata mentalmente la condotta dell'imputato, il sabotaggio si sarebbe comunque verificato.

L'azione dell'imputato non sarebbe stata causalmente efficiente.

2.3. Con il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 42 e 56 cod. pen., e 234 cod. pen. mil. pace, giacché la condotta dell'agente sarebbe stata diretta a prospettare, contrariamente al vero, l'inservibilità dell'opera militare, in modo da ingannare l'Amministrazione in vista di un ingiusto profitto (poi non conseguito).

Quest'ultimo sarebbe stato il fine ultimo dell'azione, e non il suo movente.

Il reato configurabile avrebbe potuto essere, allora, la truffa militare tentata.2.4.

Con il quarto motivo deduceva vizio e contraddittorietà di motivazione in rapporto alle risultanze della perizia e alle dichiarazioni dibattimentali del perito Iannaccone e della consulente di parte Verduchi sulle ragioni della contaminazione ambientale.

2.5. Con il quinto motivo deduceva vizio di motivazione e mancanza di argomentazione rafforzata in ordine all'identificazione nell'imputato del soggetto ripreso dalle immagini di videosorveglianza, all'attendibilità dei testimoni sul punto e agli esiti della perizia antropometrica.

2.6. Con il sesto motivo deduceva la nullità della rinnovazione istruttoria, disposta in difetto della condizione di assoluta necessità di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Con separata memoria, la difesa eccepiva l'incostituzionalità dell'art. 167 cod. pen. mil. pace, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., ossia dei principi di tassatività, determinatezza e prevedibilità della relativa incriminazione, nonché di proporzione della sanzione nella sua espressione edittale e di uguaglianza.

4. Questa Corte, con ordinanza pronunciata all'esito della pubblica udienza del 24 marzo 2021, incidentalmente disattesi í motivi di ricorso anzidetti, e giudicata manifestamente infondata la questione di costituzionalità eccepita, ha sollevato d'ufficio diversa questione di legittimità costituzionale della disposizione incriminatrice, sotto il peculiare profilo della mancata previsione, nella disposizione medesima, di una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità; omissione reputata in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.5.

Con sentenza n. 244 del 19 ottobre 2022, la Corte costituzionale ha accolto, per quanto di ragione, la questione sollevata, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 167, primo comma, cod. pen. mil . pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità.

Il giudice delle leggi - nonostante abbia ritenuto sussistere significativi elementi di differenziazione tra la figura delittuosa del sabotaggio comune di cui all'art. 253 cod. pen. e quella del sabotaggio militare, tale da giustificare un loro diverso trattamento sanzionatorio - ha convenuto che la mancata previsione di una causa di attenuazione del trattamento sanzionatorio per i fatti di lieve entità, abbracciati dal perimetro applicativo della disposizione censurata, violasse il principio di proporzionalità della pena, insito nel finalismo rieducativo assegnatole dalla Costituzione e specificamente invocato dalla Corte rimettente nel suo secondo profilo di censura.

6. All'esito della decisione della Corte costituzionale, il ricorso è stato nuovamente discuso alla pubblica udienza odierna.

Le parti hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso, attinenti al giudizio di responsabilità, devono essere definitivamente respinti per le ragioni provvisoriamente delibate nell'ordinanza interlocutoria del 24 marzo 2021, che di seguito si ribadiscono.

1.1. Il primo motivo censura la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 167 cod. pen. mil. pace.

Il motivo è infondato, avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto che l'inservibilità temporanea della res, costitutiva del reato ascritto, non richieda necessariamente un evento di danno naturalistico e si configuri anche nei casi di inservibilità economico-funzionale, incidente sul suo impiego, secondo la sua destinazione naturale.

Non ha neppure rilievo ostativo il fatto che l'inservibilità sia stata prodotta attraverso un meccanismo mediato di produzione dell'effetto, quale il provvedimento amministrativo di interdizione della struttura, atto dovuto a fronte della rilevazione di valori di fibra di amianto superiori ai limiti permessi.

L'inservibilità temporanea dell'uso del deposito appare dunque il risultato, sia pure indiretto, della condotta dell'imputato, conforme al tipo legale.

1.2. Infondato, al pari, risulta il secondo motivo, che addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato l'apporto causale ulteriore, in tesi offerto dall'azione di terzi e ricavabile dall'inquinamento riscontrato in altri contigui ambienti, di cui Belculfinè non sarebbe responsabile.

Il motivo non è correlato alle ragioni esposte nella decisione impugnata e appare, altresì, intrinsecamente generico.

Non sussiste, invero, la certezza che altri soggetti, diversi dall'imputato, abbiano volutamente inquinato gli ambienti del laboratorio elettroavionico e dell'officina meccanica.

La decisione assolutoria di primo grado era motivata dalla ritenuta impossibilità di individuare con certezza il soggetto ripreso dalle registrazioni all'interno di quegli specifici ambienti, ma ciò non significava ammettere che, oltre all'imputato, all'interno del deposito fossero intervenuti altri soggetti e dunque l'operatività di una concausalità alternativa, o da sola sufficiente a produrre l'evento.Il motivo solleva, inoltre, questioni in punto di fatto, attinenti alla configurazione dell'hangar ed all'assenza di separazione fisica di esso dai due menzionati locali (il laboratorio elettroavionico e l'officina meccanica), allo scopo di argomentare la possibile diffusione delle fibre di amianto da tali ambienti (la cui presenza sarebbe ascrivibile a terzi ignoti) alla restante area risultata inquinata.

Si tratta di deduzione che non può accogliersi, sia perché, per quanto riportato nella sentenza impugnata sulla scorta dei dati conoscitivi offerti dalla perizia, i due locali sono stati descritti come separati e distinti, sia perché nessun dato probatorio acquisito e reso disponibile a questa Corte di legittimità avvalora l'assunto difensivo, risultando l'impugnazione priva di autosufficienza sul punto.

1.3. Anche il terzo motivo, insistente sulla qualificazione del fatto come tentativo di truffa, è infondato.

La norma incriminatrice dell'art. 167 cod. pen. mil . pace sanziona ogni condotta causalmente orientata a determinare l'inservibilità del bene militare, producendo ad esso un danno materiale o una compromissione funzionale che ne inibisca l'uso, secondo la sua naturale destinazione.

L'azione tipica non è, dunque, volta a realizzare un profitto economico, che al più potrebbe caratterizzare il movente.

Questo connotato contraddistingue il fatto di sabotaggio e ne definisce il dolo relativo, ancorandolo alla rappresentazione e volizione dei suoi elementi costitutivi e concentrando il nucleo di tutela sul danneggiamento o sull'inservibilità del bene medesimo, a prescindere dai fini interiori che sospingono la mano criminosa e che, al più, possono rilevare come moventi del gesto antigiuridico.

Tale tipicità è perfettamente rispecchiata dall'azione dell'imputato, essendo irrilevante che il ricorrente non abbia conseguito utilità economiche, come ritenuto correttamente dalla Corte militare di appello.

Inconsistente appare, viceversa, il prospettato inquadramento a titolo di truffa tentata, alimentato in ricorso dall'erronea negazione che la res militare fosse divenuta temporaneamente inservibile all'uso cui era destinata.

1.4. Il quarto e il quinto motivo, con cui si deducono vizio e contraddittorietà di motivazione in ordine alle valutazione della prova, e difetto di motivazione rafforzata, connessi e congiuntamente esaminabili, sono parimenti infondati.

La Corte militare di appello ha motivatamente aderito alle conclusioni rassegnate dal perito Iannaccone, per il quale la tipologia di condotta posta in essere dal soggetto ripreso dalle immagini di videosorveglianza era congrua e adeguata a determinare la connpromissione ambientale rilevata, priva di spiegazioni alternative.

Il giudice di appello ha altresì richiamato la diversa ricostruzione della consulente Verduchi, spiegando ineccepibilmente le ragioni della preferenza accordata alla tesi peritale.

Altrettanto privo di vizi risulta l'apparato argomentativo in ordine alle dichiarazioni dei testimoni in grado di identificare l'imputato nelle immagini sopra citate.

Corretto e immune da censure appare il giudizio di attendibilità dei medesimi, operato dal giudice territoriale.

I contrari rilievi sviluppati in ricorso non assumono sul tema carattere di decisività, né altra valenza risolutiva, e si traducono in un'astratta e generica diversa valutazione del risultato della prova, secondo un metro di giudizio non ammissibile in sede di legittimità.

Resta il fatto che l'unico soggetto presente alla Base, con caratteristiche compatibili con l'autore della condotta ripresa, era proprio Belculfinè.

La motivazione giudiziale appare adeguata anche sotto il profilo degli obblighi di esplicitazione rafforzata, avendo la Corte territoriale chiarito come il giudizio espresso nella perizia antropometrica fosse stato, in realtà, ampiamente confermato dalle dichiarazioni dei due testimoni indicati (Frascaria e [OSCURATO:PERSONA]) che avevano, entrambi, riconosciuto l'imputato, in assenza di elementi che potessero minare la genuinità e affidabilità dei narrati.

1.5. Quanto alla rinnovazione istruttoria disposta dalla Corte militare d'appello, oggetto del sesto motivo di ricorso, la sentenza impugnata fa corretta applicazione dei principi che la governano.

Il motivo è dunque infondato.

La rinnovazione si imponeva, avendo la Corte di appello deciso la riforma parziale della sentenza assolutoria.

La riapertura dell'istruttoria ha dato più ampia attuazione al contraddittorio tra le parti e al principio di oralità a garanzia dei diritti difensivi dell'imputato, che non ha quindi nessun titolo per dolersene, essendo stato rispettato il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. 2.

Resta sub iudice il trattamento sanzionatorio, oggetto della sollevata questione di legittimità costituzionale, accolta dalla Corte costituzionale nei termini di cui al § 5 della parte narrativa.

A seguito dell'intervenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale, è indispensabile ora verificare se la condotta tenuta da Belculfinè possa essere considerata, per la particolare tenuità del danno cagionato, fatto di lieve entità, da ciò dipendendo il riconoscimento della corrispondente speciale circostanza attenuante e l'eventuale rimodulazione del trattamento sanzionatorio.

Tale compito, secondo sistema, deve essere devoluto al giudice di merito competente.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio nei sensi precisati, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte militare di appello.

Il ricorso dell'imputato deve essere respinto nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2019 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalg,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio; udito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare d'appello, in riforma parziale della decisione assolutoria di primo grado, dichiarava [OSCURATO:PERSONA], luogotenente della Guardia di Finanza, in servizio presso la sezione aerea di Napoli, colpevole del reato di sabotaggio di opere militari aggravato e continuato, condannandolo (all'esito dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti) alla pena di sei anni e due mesi di reclusione, oltre alla degradazione, per avere reso temporaneamente inservibile, con distinte azioni criminose, un hangar per velivoli militari; condotta realizzata mediante ripetuto accesso al locale e dispersione in esso di fibre di amianto, in modo tale da provocare una contaminazione sfociata nell'interdizione temporanea dell'uso del luogo. 2. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando sei motivi attinenti al giudizio di penale responsabilità. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 167 cod. pen. mil. pace, osservando che il delitto di sabotaggio deve necessariamente concretizzarsi in una condotta tale da realizzare un danno fisico. Sarebbe il danneggiamento materiale della cosa, tale da renderla inservibile all'uso militare, il nucleo centrale della condotta incriminata, e questi effetti non si sarebbero determinati, avendo l'hangar mantenuto la sua funzione di sito per il ricovero degli elicotteri, nonostante la temporanea interdizione dell'area disposta dall'Autorità militare. Sarebbe stato semmai configurabile il danneggiamento comune. 2.2. Con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen., in relazione alla pretermessa valutazione delle cause sopravvenute idonee eziologicamente a produrre l'evento, non essendo stata convenientemente valutata la condotta dei terzi che avevano contribuito ad inquinare l'ambiente dell'hangar. Eliminata mentalmente la condotta dell'imputato, il sabotaggio si sarebbe comunque verificato. L'azione dell'imputato non sarebbe stata causalmente efficiente. 2.3. Con il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 42 e 56 cod. pen., e 234 cod. pen. mil. pace, giacché la condotta dell'agente sarebbe stata diretta a prospettare, contrariamente al vero, l'inservibilità dell'opera militare, in modo da ingannare l'Amministrazione in vista di un ingiusto profitto (poi non conseguito). Quest'ultimo sarebbe stato il fine ultimo dell'azione, e non il suo movente. Il reato configurabile avrebbe potuto essere, allora, la truffa militare tentata.2.4. Con il quarto motivo deduceva vizio e contraddittorietà di motivazione in rapporto alle risultanze della perizia e alle dichiarazioni dibattimentali del perito Iannaccone e della consulente di parte Verduchi sulle ragioni della contaminazione ambientale. 2.5. Con il quinto motivo deduceva vizio di motivazione e mancanza di argomentazione rafforzata in ordine all'identificazione nell'imputato del soggetto ripreso dalle immagini di videosorveglianza, all'attendibilità dei testimoni sul punto e agli esiti della perizia antropometrica. 2.6. Con il sesto motivo deduceva la nullità della rinnovazione istruttoria, disposta in difetto della condizione di assoluta necessità di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. 3. Con separata memoria, la difesa eccepiva l'incostituzionalità dell'art. 167 cod. pen. mil. pace, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., ossia dei principi di tassatività, determinatezza e prevedibilità della relativa incriminazione, nonché di proporzione della sanzione nella sua espressione edittale e di uguaglianza. 4. Questa Corte, con ordinanza pronunciata all'esito della pubblica udienza del 24 marzo 2021, incidentalmente disattesi í motivi di ricorso anzidetti, e giudicata manifestamente infondata la questione di costituzionalità eccepita, ha sollevato d'ufficio diversa questione di legittimità costituzionale della disposizione incriminatrice, sotto il peculiare profilo della mancata previsione, nella disposizione medesima, di una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità; omissione reputata in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost.5. Con sentenza n. 244 del 19 ottobre 2022, la Corte costituzionale ha accolto, per quanto di ragione, la questione sollevata, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 167, primo comma, cod. pen. mil . pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità. Il giudice delle leggi - nonostante abbia ritenuto sussistere significativi elementi di differenziazione tra la figura delittuosa del sabotaggio comune di cui all'art. 253 cod. pen. e quella del sabotaggio militare, tale da giustificare un loro diverso trattamento sanzionatorio - ha convenuto che la mancata previsione di una causa di attenuazione del trattamento sanzionatorio per i fatti di lieve entità, abbracciati dal perimetro applicativo della disposizione censurata, violasse il principio di proporzionalità della pena, insito nel finalismo rieducativo assegnatole dalla Costituzione e specificamente invocato dalla Corte rimettente nel suo secondo profilo di censura. 6. All'esito della decisione della Corte costituzionale, il ricorso è stato nuovamente discuso alla pubblica udienza odierna. Le parti hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, attinenti al giudizio di responsabilità, devono essere definitivamente respinti per le ragioni provvisoriamente delibate nell'ordinanza interlocutoria del 24 marzo 2021, che di seguito si ribadiscono. 1.1. Il primo motivo censura la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 167 cod. pen. mil. pace. Il motivo è infondato, avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto che l'inservibilità temporanea della res, costitutiva del reato ascritto, non richieda necessariamente un evento di danno naturalistico e si configuri anche nei casi di inservibilità economico-funzionale, incidente sul suo impiego, secondo la sua destinazione naturale. Non ha neppure rilievo ostativo il fatto che l'inservibilità sia stata prodotta attraverso un meccanismo mediato di produzione dell'effetto, quale il provvedimento amministrativo di interdizione della struttura, atto dovuto a fronte della rilevazione di valori di fibra di amianto superiori ai limiti permessi. L'inservibilità temporanea dell'uso del deposito appare dunque il risultato, sia pure indiretto, della condotta dell'imputato, conforme al tipo legale. 1.2. Infondato, al pari, risulta il secondo motivo, che addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato l'apporto causale ulteriore, in tesi offerto dall'azione di terzi e ricavabile dall'inquinamento riscontrato in altri contigui ambienti, di cui Belculfinè non sarebbe responsabile. Il motivo non è correlato alle ragioni esposte nella decisione impugnata e appare, altresì, intrinsecamente generico. Non sussiste, invero, la certezza che altri soggetti, diversi dall'imputato, abbiano volutamente inquinato gli ambienti del laboratorio elettroavionico e dell'officina meccanica. La decisione assolutoria di primo grado era motivata dalla ritenuta impossibilità di individuare con certezza il soggetto ripreso dalle registrazioni all'interno di quegli specifici ambienti, ma ciò non significava ammettere che, oltre all'imputato, all'interno del deposito fossero intervenuti altri soggetti e dunque l'operatività di una concausalità alternativa, o da sola sufficiente a produrre l'evento.Il motivo solleva, inoltre, questioni in punto di fatto, attinenti alla configurazione dell'hangar ed all'assenza di separazione fisica di esso dai due menzionati locali (il laboratorio elettroavionico e l'officina meccanica), allo scopo di argomentare la possibile diffusione delle fibre di amianto da tali ambienti (la cui presenza sarebbe ascrivibile a terzi ignoti) alla restante area risultata inquinata. Si tratta di deduzione che non può accogliersi, sia perché, per quanto riportato nella sentenza impugnata sulla scorta dei dati conoscitivi offerti dalla perizia, i due locali sono stati descritti come separati e distinti, sia perché nessun dato probatorio acquisito e reso disponibile a questa Corte di legittimità avvalora l'assunto difensivo, risultando l'impugnazione priva di autosufficienza sul punto. 1.3. Anche il terzo motivo, insistente sulla qualificazione del fatto come tentativo di truffa, è infondato. La norma incriminatrice dell'art. 167 cod. pen. mil . pace sanziona ogni condotta causalmente orientata a determinare l'inservibilità del bene militare, producendo ad esso un danno materiale o una compromissione funzionale che ne inibisca l'uso, secondo la sua naturale destinazione. L'azione tipica non è, dunque, volta a realizzare un profitto economico, che al più potrebbe caratterizzare il movente. Questo connotato contraddistingue il fatto di sabotaggio e ne definisce il dolo relativo, ancorandolo alla rappresentazione e volizione dei suoi elementi costitutivi e concentrando il nucleo di tutela sul danneggiamento o sull'inservibilità del bene medesimo, a prescindere dai fini interiori che sospingono la mano criminosa e che, al più, possono rilevare come moventi del gesto antigiuridico. Tale tipicità è perfettamente rispecchiata dall'azione dell'imputato, essendo irrilevante che il ricorrente non abbia conseguito utilità economiche, come ritenuto correttamente dalla Corte militare di appello. Inconsistente appare, viceversa, il prospettato inquadramento a titolo di truffa tentata, alimentato in ricorso dall'erronea negazione che la res militare fosse divenuta temporaneamente inservibile all'uso cui era destinata. 1.4. Il quarto e il quinto motivo, con cui si deducono vizio e contraddittorietà di motivazione in ordine alle valutazione della prova, e difetto di motivazione rafforzata, connessi e congiuntamente esaminabili, sono parimenti infondati. La Corte militare di appello ha motivatamente aderito alle conclusioni rassegnate dal perito Iannaccone, per il quale la tipologia di condotta posta in essere dal soggetto ripreso dalle immagini di videosorveglianza era congrua e adeguata a determinare la connpromissione ambientale rilevata, priva di spiegazioni alternative. Il giudice di appello ha altresì richiamato la diversa ricostruzione della consulente Verduchi, spiegando ineccepibilmente le ragioni della preferenza accordata alla tesi peritale. Altrettanto privo di vizi risulta l'apparato argomentativo in ordine alle dichiarazioni dei testimoni in grado di identificare l'imputato nelle immagini sopra citate. Corretto e immune da censure appare il giudizio di attendibilità dei medesimi, operato dal giudice territoriale. I contrari rilievi sviluppati in ricorso non assumono sul tema carattere di decisività, né altra valenza risolutiva, e si traducono in un'astratta e generica diversa valutazione del risultato della prova, secondo un metro di giudizio non ammissibile in sede di legittimità. Resta il fatto che l'unico soggetto presente alla Base, con caratteristiche compatibili con l'autore della condotta ripresa, era proprio Belculfinè. La motivazione giudiziale appare adeguata anche sotto il profilo degli obblighi di esplicitazione rafforzata, avendo la Corte territoriale chiarito come il giudizio espresso nella perizia antropometrica fosse stato, in realtà, ampiamente confermato dalle dichiarazioni dei due testimoni indicati (Frascaria e [OSCURATO:PERSONA]) che avevano, entrambi, riconosciuto l'imputato, in assenza di elementi che potessero minare la genuinità e affidabilità dei narrati. 1.5. Quanto alla rinnovazione istruttoria disposta dalla Corte militare d'appello, oggetto del sesto motivo di ricorso, la sentenza impugnata fa corretta applicazione dei principi che la governano. Il motivo è dunque infondato. La rinnovazione si imponeva, avendo la Corte di appello deciso la riforma parziale della sentenza assolutoria. La riapertura dell'istruttoria ha dato più ampia attuazione al contraddittorio tra le parti e al principio di oralità a garanzia dei diritti difensivi dell'imputato, che non ha quindi nessun titolo per dolersene, essendo stato rispettato il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. 2. Resta sub iudice il trattamento sanzionatorio, oggetto della sollevata questione di legittimità costituzionale, accolta dalla Corte costituzionale nei termini di cui al § 5 della parte narrativa. A seguito dell'intervenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale, è indispensabile ora verificare se la condotta tenuta da Belculfinè possa essere considerata, per la particolare tenuità del danno cagionato, fatto di lieve entità, da ciò dipendendo il riconoscimento della corrispondente speciale circostanza attenuante e l'eventuale rimodulazione del trattamento sanzionatorio. Tale compito, secondo sistema, deve essere devoluto al giudice di merito competente. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio nei sensi precisati, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte militare di appello. Il ricorso dell'imputato deve essere respinto nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza i
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