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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 agosto 2026

Cassazione n. 24670/2026

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o [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2518/2019depositata il 15/11/2019, notificata il 25/11/2019Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 4708/2020Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 24670/2026Data pubblicazione 17/08/20261. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promittente venditore, ha chiestodichiararsi la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare dicompravendita di un appartamento in Comune di Scicli (RG), stipulato indata 3 agosto 2007 con il promissario acquirente [OSCURATO:PERSONA], pergrave inadempimento del convenuto, chiedendo accertarsi il diritto ditrattenere l’importo di € 70.000,00 a titolo di caparra confirmatoria,originariamente versato dal promissario a titolo di acconto prezzo.2.

A seguito del fallimento del convenuto, quale socio accomandatariodi [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., e di riassunzione del giudizio nei confronti deldichiarato l’intervenuto scioglimento dal contratto preliminare come dacomunicazione in data 8 marzo 2013.

Con autonomo giudizio, la Curatelaha convenuto in giudizio il Vanasia, chiedendo la restituzione dell’importotrattenuto dal promittente venditore, atteso l’intervenuto scioglimento dalcontratto preliminare.3.

Il Tribunale di Ragusa, previa riunione dei due giudizi, ha accolto ladomanda del Fallimento, oltre rivalutazione e interessi con decorrenza dalmomento della comunicazione del curatore di scioglimento dal contrattopreliminare.4.

La Corte di Appello di Catania, con la sentenza qui impugnata, haaccolto l’appello del promittente venditore quanto alla rivalutazionemonetaria, rigettandolo nel resto.

La sentenza impugnata ha ritenuto cheil contratto - già oggetto di diffida ad adempiere del 14 marzo 2009 e diinvito del 1° giugno 2009 a presentarsi davanti al Notaio per la stipula delcontratto definitivo – non potesse ritenersi già risolto all’atto dellacomunicazione dello scioglimento da parte del curatore, avendo gli inviti apresentarsi davanti al Notaio natura di richiesta di adempimento delcontratto e non di risoluzione.

Quanto, poi, alla risoluzione di diritto perdiffida ad adempiere, la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente ilgrave inadempimento del promissario, essendo emerso che – dopo iln. 4708/2020 R.G.Numero registro generale 4708/2020Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 24670/2026Data pubblicazione 17/08/2026verbale di mancata stipula del contratto definitivo del 1° luglio 2009 – erastata assentita una variante in corso d’opera, a comprova chel’appartamento a quella data non era ancora completato e che vi fosse,pertanto, inadempimento di entrambe le parti.5.

Ha, poi, ritenuto la sentenza impugnata che non si applica l’art.1385 cod. civ. in tema di caparra confirmatoria, sia in quanto il contrattoprevedeva una clausola penale, sia in quanto all’atto dello scioglimento dalcontratto comunicato dal curatore, non era più possibile accertare laresponsabilità per inadempimento di alcuna delle parti.

Ha, infine, ritenutoassorbito il motivo di appello relativo alla mancata trascrizione delladomanda di risoluzione contrattuale.6.

Propone ricorso per cassazione il promittente venditore, affidato asei motivi, cui resiste con controricorso il curatore del Fallimento.Ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità (rectiusimprocedibilità) del ricorso per assenza di valida procura alle liti, peressere la stessa redatta su supporto cartaceo, documento poi copiato susupporto informatico e trasmesso in via telematica senza appositaasseverazione di conformità all’originale.

Come correttamente rileva ilricorrente in memoria, nel ricorso per cassazione nativo digitale enotificato in modalità telematica, la validità della procura speciale redattasu supporto cartaceo - con sottoscrizione autografa della parte e autografacertificazione del difensore - è data dall'allegazione della procura almessaggio PEC con cui l'atto è notificato (Cass., Sez.

U., n. 2077/2024).2.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per vizio di costituzionedel giudice, per essere stata la sentenza redatta da un giudice ausiliario.Con il secondo motivo si formula eccezione di incostituzionalità degli artt.62-72 l. n. 98/2013, che ha convertito il d.l. n. 69/2013, avente adn. 4708/2020 R.G.Numero registro generale 4708/2020Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 24670/2026Data pubblicazione 17/08/2026oggetto l’istituzione dei giudici ausiliari, in quanto in contrasto con l’art.106, secondo comma, Cost., in relazione alla deduzione della nullità dellasentenza per vizio di costituzione del giudice.

I primi due motivi sono statiespressamente rinunciati dal ricorrente, alla luce di Corte Cost. n.41/2021, per cui ne è superfluo l’esame (Cass., n. 16626/2025).3.

Con il terzo motivo (su cui si insiste particolarmente in memoria) sideduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e/o falsa applicazione dell’art. 72, quinto comma, l.fall. edell’art. 1454 cod. civ. nonché – in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. – violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ. per motivazione apparente e contraddittoria della motivazionedella controversia in punto risoluzione del contratto.

Si osserva che, unavolta inviata la diffida ad adempiere, il contratto deve ritenersi risolto didiritto.

Osserva come la risoluzione del contratto si evincerebbe anchedalla comunicazione del fallito promissario Agosta del 15 febbraio 2010,essendosi estinto il contratto per disinteresse reciproco delle parti,essendo conseguentemente venuta meno la pendenza del rapporto ai finidi quanto previsto dall’art. 72 l.fall.4.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 72, quinto comma,l.fall. e dell’art. 1385, secondo comma, cod. civ., nonché – in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - violazione dell’art. 132,secondo comma n. 4, cod. proc. civ. motivazione apparente in puntoapplicazione dell’art. 1385 cod. civ., nella parte in cui la sentenzaimpugnata ha rigettato l’appello in punto trattenimento degli accontiversati a titolo di caparra confirmatoria.

Si ravvisa contraddittorietà dellamotivazione circa la natura di clausola penale della clausola contrattualeche consente il trattenimento di tale somma a titolo di caparrapenitenziale e risarcimento danni e osserva che, in forzadell’inadempimento del promissario, non fosse opponibile dal curatore lon. 4708/2020 R.G.Numero registro generale 4708/2020Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 24670/2026Data pubblicazione 17/08/2026scioglimento del contratto, dovendo al contrario il giudice del meritopronunciarsi sul diritto di ritenzione delle somme versate dal promissario.5.

Il ricorrente si richiama sotto questo profilo (soprattutto in memoria)a quella giurisprudenza secondo cui la volontà di recedere dal contratto edi incamerare la caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385, secondocomma, cod. civ., costituisce diritto quesito della parte non inadempientetale da precludere la facoltà di scioglimento del curatore (Cass., n.3278/2011; conf., Cass., n. 5298/2013, Cass., n. 5523/2015).6.

Va premesso che la domanda di trattenimento della caparraconfirmatoria della parte non inadempiente che abbia chiesto larisoluzione va essa stessa qualificata in termini di domanda di declaratoriadella risoluzione giudiziale per inadempimento, soggetta alla relativadisciplina generale, e non quale domanda di accertamento dell'eserciziodel diritto potestativo di recesso (Cass., n. 4301/2026).

Tale domandapresuppone la verifica di non scarsa importanza dell’inadempimento di unadelle parti ex art. 1455 cod. civ., dovendo il giudice tenere contodell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale everificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione dellaprestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto allastregua dell'economia complessiva del medesimo (Cass., n. 409/2012).7.

Di qui la centralità (e pregiudizialità) del terzo motivo di ricorso, chesi rivela inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi dellasentenza impugnata.

La Corte di Appello di Catania ha ritenuto, conaccertamento in fatto non censurato, che non ricorre risoluzione di dirittoper diffida ad adempiere, stante l’insussistenza del grave inadempimentoex art. 1455 cod. civ.

«con riguardo esclusivo alla situazione verificatasialla scadenza del termine» per la stipula del contratto definitivo; graveinadempimento che la sentenza impugnata ha escluso, con accertamentoin fatto in relazione allo stato dell’immobile, risultato (anche dopo ilverbale di mancata stipula del contratto definitivo del 1° luglio 2009)n. 4708/2020 R.G.Numero registro generale 4708/2020Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 24670/2026Data pubblicazione 17/08/2026incompleto.

Il mancato confronto del motivo di ricorso con la ratiodecidendi ne comporta l’inammissibilità per difetto di specificità ex art.366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

È, quindi, assorbito l’esame delquarto motivo.8.

Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronunciain violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenzaimpugnata – dopo avere ritenuto inopponibile la risoluzione contrattuale,anche di diritto, al fallimento - ha ritenuto assorbito il secondo motivo diappello, relativo alla non trascrivibilità della domanda di adempimento diun contratto preliminare, con conseguente opponibilità della domanda dirisoluzione e preclusione dello scioglimento ex art. 72 l.fall.9.

Il quinto motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha ritenutoassorbito il motivo di appello secondo cui non era necessaria, ai fini dellaopponibilità dell’azione di risoluzione del preliminare, la trascrizione delladomanda, in quanto ha ritenuto inopponibile l’azione proposta, preclusadalla preventiva comunicazione in corso di causa dell’intervenutoscioglimento, comunicazione che preclude l’accertamentodell’inadempimento contrattuale.

L’assorbimento del motivo di appello èeffetto della concorrente ragione di inopponibilità alla massa dei creditoridella risoluzione contrattuale.10.

Con il sesto motivo si deduce (in via gradata rispetto al superioremotivo), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 72, quinto comma, 2652,primo comma, n. 1) e 2643 cod. civ., deducendosi l’opponibilità dellarisoluzione per inadempimento proposta dal ricorrente, non essendoprevista la trascrizione della domanda di risoluzione per inadempimentodel contratto preliminare.n. 4708/2020 R.G.Numero registro generale 4708/2020Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 24670/2026Data pubblicazione 17/08/202611.

Anche il sesto motivo è inammissibile, in quanto non si confrontacon la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha consideratoassorbita tale questione.12.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza in favore del controricorrente e liquidate come dadispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, cheliquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre € 200,00 peresborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art.13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l.n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 4708/2020 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2518/2019depositata il 15/11/2019, notificata il 25/11/2019Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 4708/2020Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 24670/2026Data pubblicazione 17/08/20261. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promittente venditore, ha chiestodichiararsi la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare dicompravendita di un appartamento in Comune di Scicli (RG), stipulato indata 3 agosto 2007 con il promissario acquirente [OSCURATO:PERSONA], pergrave inadempimento del convenuto, chiedendo accertarsi il diritto ditrattenere l’importo di € 70.000,00 a titolo di caparra confirmatoria,originariamente versato dal promissario a titolo di acconto prezzo.2. A seguito del fallimento del convenuto, quale socio accomandatariodi [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., e di riassunzione del giudizio nei confronti deldichiarato l’intervenuto scioglimento dal contratto preliminare come dacomunicazione in data 8 marzo 2013. Con autonomo giudizio, la Curatelaha convenuto in giudizio il Vanasia, chiedendo la restituzione dell’importotrattenuto dal promittente venditore, atteso l’intervenuto scioglimento dalcontratto preliminare.3. Il Tribunale di Ragusa, previa riunione dei due giudizi, ha accolto ladomanda del Fallimento, oltre rivalutazione e interessi con decorrenza dalmomento della comunicazione del curatore di scioglimento dal contrattopreliminare.4. La Corte di Appello di Catania, con la sentenza qui impugnata, haaccolto l’appello del promittente venditore quanto alla rivalutazionemonetaria, rigettandolo nel resto. La sentenza impugnata ha ritenuto cheil contratto - già oggetto di diffida ad adempiere del 14 marzo 2009 e diinvito del 1° giugno 2009 a presentarsi davanti al Notaio per la stipula delcontratto definitivo – non potesse ritenersi già risolto all’atto dellacomunicazione dello scioglimento da parte del curatore, avendo gli inviti apresentarsi davanti al Notaio natura di richiesta di adempimento delcontratto e non di risoluzione. Quanto, poi, alla risoluzione di diritto perdiffida ad adempiere, la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente ilgrave inadempimento del promissario, essendo emerso che – dopo iln. 4708/2020 R.G.Numero registro generale 4708/2020Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 24670/2026Data pubblicazione 17/08/2026verbale di mancata stipula del contratto definitivo del 1° luglio 2009 – erastata assentita una variante in corso d’opera, a comprova chel’appartamento a quella data non era ancora completato e che vi fosse,pertanto, inadempimento di entrambe le parti.5. Ha, poi, ritenuto la sentenza impugnata che non si applica l’art.1385 cod. civ. in tema di caparra confirmatoria, sia in quanto il contrattoprevedeva una clausola penale, sia in quanto all’atto dello scioglimento dalcontratto comunicato dal curatore, non era più possibile accertare laresponsabilità per inadempimento di alcuna delle parti. Ha, infine, ritenutoassorbito il motivo di appello relativo alla mancata trascrizione delladomanda di risoluzione contrattuale.6. Propone ricorso per cassazione il promittente venditore, affidato asei motivi, cui resiste con controricorso il curatore del Fallimento.Ricorrente e controricorrente hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità (rectiusimprocedibilità) del ricorso per assenza di valida procura alle liti, peressere la stessa redatta su supporto cartaceo, documento poi copiato susupporto informatico e trasmesso in via telematica senza appositaasseverazione di conformità all’originale. Come correttamente rileva ilricorrente in memoria, nel ricorso per cassazione nativo digitale enotificato in modalità telematica, la validità della procura speciale redattasu supporto cartaceo - con sottoscrizione autografa della parte e autografacertificazione del difensore - è data dall'allegazione della procura almessaggio PEC con cui l'atto è notificato (Cass., Sez. U., n. 2077/2024).2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per vizio di costituzionedel giudice, per essere stata la sentenza redatta da un giudice ausiliario.Con il secondo motivo si formula eccezione di incostituzionalità degli artt.62-72 l. n. 98/2013, che ha convertito il d.l. n. 69/2013, avente adn. 4708/2020 R.G.Numero registro generale 4708/2020Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 24670/2026Data pubblicazione 17/08/2026oggetto l’istituzione dei giudici ausiliari, in quanto in contrasto con l’art.106, secondo comma, Cost., in relazione alla deduzione della nullità dellasentenza per vizio di costituzione del giudice. I primi due motivi sono statiespressamente rinunciati dal ricorrente, alla luce di Corte Cost. n.41/2021, per cui ne è superfluo l’esame (Cass., n. 16626/2025).3. Con il terzo motivo (su cui si insiste particolarmente in memoria) sideduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e/o falsa applicazione dell’art. 72, quinto comma, l.fall. edell’art. 1454 cod. civ. nonché – in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. – violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ. per motivazione apparente e contraddittoria della motivazionedella controversia in punto risoluzione del contratto. Si osserva che, unavolta inviata la diffida ad adempiere, il contratto deve ritenersi risolto didiritto. Osserva come la risoluzione del contratto si evincerebbe anchedalla comunicazione del fallito promissario Agosta del 15 febbraio 2010,essendosi estinto il contratto per disinteresse reciproco delle parti,essendo conseguentemente venuta meno la pendenza del rapporto ai finidi quanto previsto dall’art. 72 l.fall.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 72, quinto comma,l.fall. e dell’art. 1385, secondo comma, cod. civ., nonché – in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - violazione dell’art. 132,secondo comma n. 4, cod. proc. civ. motivazione apparente in puntoapplicazione dell’art. 1385 cod. civ., nella parte in cui la sentenzaimpugnata ha rigettato l’appello in punto trattenimento degli accontiversati a titolo di caparra confirmatoria. Si ravvisa contraddittorietà dellamotivazione circa la natura di clausola penale della clausola contrattualeche consente il trattenimento di tale somma a titolo di caparrapenitenziale e risarcimento danni e osserva che, in forzadell’inadempimento del promissario, non fosse opponibile dal curatore lon. 4708/2020 R.G.Numero registro generale 4708/2020Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 24670/2026Data pubblicazione 17/08/2026scioglimento del contratto, dovendo al contrario il giudice del meritopronunciarsi sul diritto di ritenzione delle somme versate dal promissario.5. Il ricorrente si richiama sotto questo profilo (soprattutto in memoria)a quella giurisprudenza secondo cui la volontà di recedere dal contratto edi incamerare la caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385, secondocomma, cod. civ., costituisce diritto quesito della parte non inadempientetale da precludere la facoltà di scioglimento del curatore (Cass., n.3278/2011; conf., Cass., n. 5298/2013, Cass., n. 5523/2015).6. Va premesso che la domanda di trattenimento della caparraconfirmatoria della parte non inadempiente che abbia chiesto larisoluzione va essa stessa qualificata in termini di domanda di declaratoriadella risoluzione giudiziale per inadempimento, soggetta alla relativadisciplina generale, e non quale domanda di accertamento dell'eserciziodel diritto potestativo di recesso (Cass., n. 4301/2026). Tale domandapresuppone la verifica di non scarsa importanza dell’inadempimento di unadelle parti ex art. 1455 cod. civ., dovendo il giudice tenere contodell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale everificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione dellaprestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto allastregua dell'economia complessiva del medesimo (Cass., n. 409/2012).7. Di qui la centralità (e pregiudizialità) del terzo motivo di ricorso, chesi rivela inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi dellasentenza impugnata. La Corte di Appello di Catania ha ritenuto, conaccertamento in fatto non censurato, che non ricorre risoluzione di dirittoper diffida ad adempiere, stante l’insussistenza del grave inadempimentoex art. 1455 cod. civ. «con riguardo esclusivo alla situazione verificatasialla scadenza del termine» per la stipula del contratto definitivo; graveinadempimento che la sentenza impugnata ha escluso, con accertamentoin fatto in relazione allo stato dell’immobile, risultato (anche dopo ilverbale di mancata stipula del contratto definitivo del 1° luglio 2009)n. 4708/2020 R.G.Numero registro generale 4708/2020Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 24670/2026Data pubblicazione 17/08/2026incompleto. Il mancato confronto del motivo di ricorso con la ratiodecidendi ne comporta l’inammissibilità per difetto di specificità ex art.366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. È, quindi, assorbito l’esame delquarto motivo.8. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronunciain violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenzaimpugnata – dopo avere ritenuto inopponibile la risoluzione contrattuale,anche di diritto, al fallimento - ha ritenuto assorbito il secondo motivo diappello, relativo alla non trascrivibilità della domanda di adempimento diun contratto preliminare, con conseguente opponibilità della domanda dirisoluzione e preclusione dello scioglimento ex art. 72 l.fall.9. Il quinto motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha ritenutoassorbito il motivo di appello secondo cui non era necessaria, ai fini dellaopponibilità dell’azione di risoluzione del preliminare, la trascrizione delladomanda, in quanto ha ritenuto inopponibile l’azione proposta, preclusadalla preventiva comunicazione in corso di causa dell’intervenutoscioglimento, comunicazione che preclude l’accertamentodell’inadempimento contrattuale. L’assorbimento del motivo di appello èeffetto della concorrente ragione di inopponibilità alla massa dei creditoridella risoluzione contrattuale.10. Con il sesto motivo si deduce (in via gradata rispetto al superioremotivo), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 72, quinto comma, 2652,primo comma, n. 1) e 2643 cod. civ., deducendosi l’opponibilità dellarisoluzione per inadempimento proposta dal ricorrente, non essendoprevista la trascrizione della domanda di risoluzione per inadempimentodel contratto preliminare.n. 4708/2020 R.G.Numero registro generale 4708/2020Numero sezionale 3102/2026Numero di raccolta generale 24670/2026Data pubblicazione 17/08/202611. Anche il sesto motivo è inammissibile, in quanto non si confrontacon la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha consideratoassorbita tale questione.12. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza in favore del controricorrente e liquidate come dadispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, cheliquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre € 200,00 peresborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art.13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l.n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 4708/2020 R.G.
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