CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35433/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/03/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 29 dicembre del 2019 che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di tentata truffa, falso e sostituzione di persona, avendo ella provato ad accedere ad un mutuo bancario presentando un documento di identità contraffatto recante la propria fotografia e le generalità di altro soggetto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di falso di cui al capo A, non avendo la Corte valutato l'assenza di ogni elemento probatorio in ordine al concorso della ricorrente nella contraffazione della carta di identità. Inoltre, la Corte avrebbe errato nel ritenere il concorso tra il reato di truffa e quello di sostituzione di persona, anziché l'assorbimento di quest'ultimo nel primo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, in relazione al fatto che la ricorrente è persona ultrasettantenne, circostanza che avrebbe dovuto consentire l'applicazione dell'art. 163, comma terzo, cod. pen., secondo quanto era stato dedotto con i motivi di appello senza ottenere risposta; 3) violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. P.Q.M. 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Quanto al primo motivo, deve premettersi, in punto di fatto, che la ricorrente aveva personalmente utilizzato nel suo illecito interesse un documento recante la sua fotografia ma le generalità di altro soggetto, nel tentativo di truffare una banca alla quale aveva richiesto l'accensione di un mutuo presentando quel documento falso. Ne consegue che la sentenza impugnata, sottolineando tali dati, ha riconosciuto la responsabilità per il reato di falso tenuto conto dell'utilizzo del documento e del fine della condotta, che poneva la ricorrente almeno nella posizione di consapevole concorrente del reato di falso, diretto a conseguire un suo personale interesse. La motivazione è immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. 1.2. La seconda questione posta con il primo motivo attiene ad una presunta violazione di legge - peraltro non fondata in diritto (vedi Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia, Rv. 279647) - non dedotta con l'atto di appello e per questo inammissibile ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen. 2. Il terzo motivo, che ha priorità logica, è, del pari, manifestamente infondato. La Corte ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valorizzando la personalità della ricorrente in quanto soggetto che aveva dimostrato di compiere fatti analoghi a quelli per cui si procede e per questo con spiccata proclività a delinquere.Inoltre, la pena in aumento con fatti precedentemente giudicati, è stata ritenuta congrua in ragione della sua modesta entità ampiamente inferiore alla media edittale. La motivazione della Corte di Appello sul punto è ampiamente esauriente, perché richiama, quanto al trattamento sanzionatorio nel suo complesso e con considerazioni esenti da censure valutabili in questa sede, uno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Inoltre, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). 3. Alla luce di quanto precisato, risulta manifestamente infondato anche il secondo motivo. La pena complessiva inflitta alla ricorrente, tenuto conto della ritenuta continuazione con i fatti precedentemente giudicati, è stata pari ad anni due e mesi sei di reclusione. Nessuno dei fatti di reato commessi dalla ricorrente è stato compiuto dopo il settantesimo anno di età, sicché deve applicarsi il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163, comma terzo, cod. proc. pen., è necessario che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi e che l'autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto, e non a quello della celebrazione del processo (Sez. 6, n. 14755 del 13/02/2013, Locci, Rv. 256143). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.07.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]