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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24353/2023

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to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 21364del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante diAustin s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cessata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -intimato- Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] 2005 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della CTR della Sicilia n. 726/01/2021, depositata in data 25 gennaio 2021, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a duemotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti diOrlando Agostino nella qualità di (ex) socio e di (ex) legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cessata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), avverso la sentenza 5483/06/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo che aveva accolto il ricorso proposto da quest’ultimo, nella duplice qualità, avverso il provvedimen to di diniego dell’istanza-presentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]- di rimborso del credito Iva esposto nella dichiarazione per l’anno 2005 (Mod.

Un. 2006) , Quadro RX, rigo RX1, colonna 4, quale credito da utilizzare in compensazione/detrazionee non come credito richiesto a rimborso,essendo, ad avviso dell’Ufficio, decorso il termine di decadenza biennale ex art. 21 del d.lgs. n. 546/92 e non essendo stato presentatoil modello VR; -in punto di diritto, la CTR ha affermato che era illegittimo il d iniego di rimborso essendo sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4” sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello VR che costituiva soltanto presupposto per l’esigibilità del credito, sicché in caso di cessazione d’attività, nella quale non era possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non era applicabile il termine biennale didecadenza previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 ma soltanto quello ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.;-il contribuente in proprio e nella qualità di (ex) legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cessata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA])è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.75, comma 3, 110 e 112 c.p.c. nonché 2495, comma 2, c.c. per avere la CTR rigettato l’appello dell’Agenzia confermando l’illegittimità del diniego di rimborso sebbene il ricorso introduttivo fosse inammissibile in quanto proposto da [OSCURATO:PERSONA] non in proprio ma quale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] già cessata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con conseguente nullità dell’intero giudizio e della sentenza impugnata spettando, in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese,la legittimazione processuale e sostanziale esclusivamente in capo ai soci ed essendo il difetto di legittimazione processuale, attiva e passiva, della società rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente annullamento della sentenza impugnata per cassazione senza rinvio ex art.382, comma 3, c.p.c.; -il motivo è fondato nei termini di seguito indicati; -premesso che nel processo tributario, l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono -venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali -ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono (nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente) a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate"; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass., Sez.

U., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072), dovendo invece escludersila legittimazione "ad causam" del liquidatore della società estinta (nella specie destinatario di cartella di pagamento quale coobbligato ai sensi dell'art. 2495, comma 2) il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pr etesa attinente al debito sociale (da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26299 del 2022; Cass., Sez. 5, Ord. n. 16362 del 30/07/2020; Cass., sez. 5, n. 3087 del 2022), nella specie, considerato che dalla sentenza impugnata si evince la proposizione del ricorso introduttivo avverso il diniego di rimborsoda parte di [OSCURATO:PERSONA] “nella qualità di legale rappresentante e socio di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”,il che trova riscontro nel mandato in calce al ricorso introduttivo in cui sono riportati i codici fiscali sia di [OSCURATO:PERSONA] che della società che nelle controdeduzioni in appello in cui si premetteva la proposizione del ricorso originario da parte di [OSCURATO:PERSONA] “nella qualità di legale rappresentante nonché socio di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” (v. pag. 8 del ricorso introduttivo) - va rilevata la inammissibilità del ricorso originario nella parte in cui è stato proposto in data 8.11.2022 da [OSCURATO:PERSONA] (anche) nella qualitàdi ex legale rappresentante della società, già cancellata dal registro delle imprese in data 9 febbraio 2005prima dell’emissione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del provvedimento di diniego di rimborso; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 30 e 38 bis del d.P.R. n. 633/72 nonché dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR ritenuto illegittimo il diniego di rimborso stante la tempestività della relativa istanza ela irrilevanzadella mancata presentazione del modello VR sebbene la società , in assenza pacifica di trasmissione del Modello VR, non avesse indicato il credito Iva nella dichiarazione, per l’anno 2005, (Modello 2006) nel campo specifico concernente l’indicazione delle somme richieste a rimborso ma in quello attinente ai crediti da utilizzare in compensazione/detrazione con conseguente mancata manifestazione della volontà di ottenere il rimborso prima della presentazione della relativa istanza in data 24.9.2010, e tardiv ità della stessa per mancato rispetto del termine biennale di decadenza ex art. 21 cit.; -il motivo – l’interesse al cui esame sussiste stante la legittima proposizione del ricorso originario da [OSCURATO:PERSONA](anche) quale ex socio - è infondato;-invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte la domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale ("RX4"), la quale configura formale esercizio del diritto, con la precisazione che, ove si tratti di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizione specifiche; e ciò in quanto l'attività non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione, e tanto meno in compensazione, l'anno successivo (Cass. n. 9941 del 2015, n. 2005 del 2014; nn. 7684, 7685 e 14070 del 2012; nn. 13920 e 20039 del 2011; nn. 9794 e 25318 del 2010; n. 27948 del 2009), non essendo neppure necessaria la presentazione del modello VR che costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso (ex plurimis, Cass. sez. 6-5, n. 17495 del 2020; Cass. nn. 4592 e 4857 del 2015; nn. 10653, 20069 e 26867 del 2014; n. 14070 del 2012; n. 20039 del 2011); -inoltre, si è correttamente osservato (cfr. Cass. n. 9941 del 2015), che la prospettata «soluzione ermeneutica è del resto coerente con il diritto eurounitario, poiché, se è vero che gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare l'osservanza degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, l'esatta riscossione dell'imposta e la prevenzione di frodi, tuttavia è pur vero che tali misure non possono eccedere gli obiettivi sopra indicati (v.

Corte di giustizia, 11 dicembre 2014, in causa C-590/14, Idexx; 8 maggio 2008, in causa C-95/07 e C-96/07, Ecotrade; 27 settembre 2007, in causa C- 146/05, Coilee), essendo il diritto al ristoro dell'Iva versata "a monte" basilare nel sistema comunitario, in forza del principio di neutralità (cfr.

Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, in causa C-438/09, Dankowski, p.to 34, con riguardo al caso di cessazione d'attività; 18 dicembre 1997, in cause riunite C-286/94, C-340/95, C- 401/95, C - 47/96, Molenheide e altri).

Deve quindi ritenersi ormai definitivamente superato il diverso e più risalente orientamento secondo cui, in caso di cessazione dell'attività, solo una domanda di rimborso conforme al modello ministeriale corrisponderebbe allo schema tipico delineato dall'art. 30 del decreto IVA, con la conseguenza che la domanda difforme resterebbe assoggettata alla decadenza biennale prevista, in via residuale, dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 (Cass. nn. 18920 e n. 18915 del 2011; n. 7669 del 2012)»; - quanto al termine prescrizionale, questa Corte ha reiteratamente affermato che il credito Iva esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (ex multis, Cass. sez. 6-5, n. 17495 del 2020; n. 4559 del 2017, nn. 9941 e 4857 del 2015, n. 20678 del 2014, nn. 7684, 14070, 15229 e 23580 del 2012, n. 13920 del 2011, n. 9794 del 2010); -nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere: 1)sufficiente ai fini della manifestazione della volontà diretta al rimborso dell’eccedenza Iva, in caso di cessazione di attività della società,la tempestiva compilazione ne lla dichiarazione annualedel “Quadro RX4” con applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. e non già di quello di decadenza biennale ex art. 21 del d.lgs. n. 546/92; 2) irrilevante la mancata presentazione del modello VR quale mero presupposto per l’esigibilità del credito; -in conclusione, va accolto il primo motivo nei termini di cui in motivazione, rigettato il secondo, con cassazionesenza rinvio ex art. 382, co mma 3, c.p.c. della sentenza impugnata –in relazione al motivo come accolto - e declaratoria di inammissibilità del ricorso originario nella parte in cui è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] (anche) nella qualità di ex legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- sussistono giusti motivi per compensare le spese di merito quanto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso originario proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale ex legale rappresentante della societànonché quelle del giudizio di legittimità in considerazione della reciproca soccombenza; P.Q.

M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il secondo; cassa - in relazione al motivo come accolto - la sentenza impugnata senza rinvio e dichiara l’inammissibilità del ricorso originario nella parte in cui è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di ex legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; compensa le spese di merito quanto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso originario propos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 21364del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante diAustin s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cessata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -intimato- Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] 2005 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della CTR della Sicilia n. 726/01/2021, depositata in data 25 gennaio 2021, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a duemotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti diOrlando Agostino nella qualità di (ex) socio e di (ex) legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cessata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), avverso la sentenza 5483/06/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo che aveva accolto il ricorso proposto da quest’ultimo, nella duplice qualità, avverso il provvedimen to di diniego dell’istanza-presentata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]- di rimborso del credito Iva esposto nella dichiarazione per l’anno 2005 (Mod. Un. 2006) , Quadro RX, rigo RX1, colonna 4, quale credito da utilizzare in compensazione/detrazionee non come credito richiesto a rimborso,essendo, ad avviso dell’Ufficio, decorso il termine di decadenza biennale ex art. 21 del d.lgs. n. 546/92 e non essendo stato presentatoil modello VR; -in punto di diritto, la CTR ha affermato che era illegittimo il d iniego di rimborso essendo sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4” sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello VR che costituiva soltanto presupposto per l’esigibilità del credito, sicché in caso di cessazione d’attività, nella quale non era possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non era applicabile il termine biennale didecadenza previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 ma soltanto quello ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.;-il contribuente in proprio e nella qualità di (ex) legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cessata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA])è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.75, comma 3, 110 e 112 c.p.c. nonché 2495, comma 2, c.c. per avere la CTR rigettato l’appello dell’Agenzia confermando l’illegittimità del diniego di rimborso sebbene il ricorso introduttivo fosse inammissibile in quanto proposto da [OSCURATO:PERSONA] non in proprio ma quale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] già cessata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con conseguente nullità dell’intero giudizio e della sentenza impugnata spettando, in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese,la legittimazione processuale e sostanziale esclusivamente in capo ai soci ed essendo il difetto di legittimazione processuale, attiva e passiva, della società rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente annullamento della sentenza impugnata per cassazione senza rinvio ex art.382, comma 3, c.p.c.; -il motivo è fondato nei termini di seguito indicati; -premesso che nel processo tributario, l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono -venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali -ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono (nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente) a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate"; ne discende che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass., Sez. U., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072), dovendo invece escludersila legittimazione "ad causam" del liquidatore della società estinta (nella specie destinatario di cartella di pagamento quale coobbligato ai sensi dell'art. 2495, comma 2) il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pr etesa attinente al debito sociale (da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26299 del 2022; Cass., Sez. 5, Ord. n. 16362 del 30/07/2020; Cass., sez. 5, n. 3087 del 2022), nella specie, considerato che dalla sentenza impugnata si evince la proposizione del ricorso introduttivo avverso il diniego di rimborsoda parte di [OSCURATO:PERSONA] “nella qualità di legale rappresentante e socio di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”,il che trova riscontro nel mandato in calce al ricorso introduttivo in cui sono riportati i codici fiscali sia di [OSCURATO:PERSONA] che della società che nelle controdeduzioni in appello in cui si premetteva la proposizione del ricorso originario da parte di [OSCURATO:PERSONA] “nella qualità di legale rappresentante nonché socio di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” (v. pag. 8 del ricorso introduttivo) - va rilevata la inammissibilità del ricorso originario nella parte in cui è stato proposto in data 8.11.2022 da [OSCURATO:PERSONA] (anche) nella qualitàdi ex legale rappresentante della società, già cancellata dal registro delle imprese in data 9 febbraio 2005prima dell’emissione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del provvedimento di diniego di rimborso; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 30 e 38 bis del d.P.R. n. 633/72 nonché dell’art. 21 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR ritenuto illegittimo il diniego di rimborso stante la tempestività della relativa istanza ela irrilevanzadella mancata presentazione del modello VR sebbene la società , in assenza pacifica di trasmissione del Modello VR, non avesse indicato il credito Iva nella dichiarazione, per l’anno 2005, (Modello 2006) nel campo specifico concernente l’indicazione delle somme richieste a rimborso ma in quello attinente ai crediti da utilizzare in compensazione/detrazione con conseguente mancata manifestazione della volontà di ottenere il rimborso prima della presentazione della relativa istanza in data 24.9.2010, e tardiv ità della stessa per mancato rispetto del termine biennale di decadenza ex art. 21 cit.; -il motivo – l’interesse al cui esame sussiste stante la legittima proposizione del ricorso originario da [OSCURATO:PERSONA](anche) quale ex socio - è infondato;-invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte la domanda di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale ("RX4"), la quale configura formale esercizio del diritto, con la precisazione che, ove si tratti di richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, e la richiesta è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizione specifiche; e ciò in quanto l'attività non prosegue, sicché non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione, e tanto meno in compensazione, l'anno successivo (Cass. n. 9941 del 2015, n. 2005 del 2014; nn. 7684, 7685 e 14070 del 2012; nn. 13920 e 20039 del 2011; nn. 9794 e 25318 del 2010; n. 27948 del 2009), non essendo neppure necessaria la presentazione del modello VR che costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso (ex plurimis, Cass. sez. 6-5, n. 17495 del 2020; Cass. nn. 4592 e 4857 del 2015; nn. 10653, 20069 e 26867 del 2014; n. 14070 del 2012; n. 20039 del 2011); -inoltre, si è correttamente osservato (cfr. Cass. n. 9941 del 2015), che la prospettata «soluzione ermeneutica è del resto coerente con il diritto eurounitario, poiché, se è vero che gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare l'osservanza degli obblighi di dichiarazione e di pagamento, l'esatta riscossione dell'imposta e la prevenzione di frodi, tuttavia è pur vero che tali misure non possono eccedere gli obiettivi sopra indicati (v. Corte di giustizia, 11 dicembre 2014, in causa C-590/14, Idexx; 8 maggio 2008, in causa C-95/07 e C-96/07, Ecotrade; 27 settembre 2007, in causa C- 146/05, Coilee), essendo il diritto al ristoro dell'Iva versata "a monte" basilare nel sistema comunitario, in forza del principio di neutralità (cfr. Corte di giustizia, 22 dicembre 2010, in causa C-438/09, Dankowski, p.to 34, con riguardo al caso di cessazione d'attività; 18 dicembre 1997, in cause riunite C-286/94, C-340/95, C- 401/95, C - 47/96, Molenheide e altri). Deve quindi ritenersi ormai definitivamente superato il diverso e più risalente orientamento secondo cui, in caso di cessazione dell'attività, solo una domanda di rimborso conforme al modello ministeriale corrisponderebbe allo schema tipico delineato dall'art. 30 del decreto IVA, con la conseguenza che la domanda difforme resterebbe assoggettata alla decadenza biennale prevista, in via residuale, dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 (Cass. nn. 18920 e n. 18915 del 2011; n. 7669 del 2012)»; - quanto al termine prescrizionale, questa Corte ha reiteratamente affermato che il credito Iva esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (ex multis, Cass. sez. 6-5, n. 17495 del 2020; n. 4559 del 2017, nn. 9941 e 4857 del 2015, n. 20678 del 2014, nn. 7684, 14070, 15229 e 23580 del 2012, n. 13920 del 2011, n. 9794 del 2010); -nella specie, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere: 1)sufficiente ai fini della manifestazione della volontà diretta al rimborso dell’eccedenza Iva, in caso di cessazione di attività della società,la tempestiva compilazione ne lla dichiarazione annualedel “Quadro RX4” con applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. e non già di quello di decadenza biennale ex art. 21 del d.lgs. n. 546/92; 2) irrilevante la mancata presentazione del modello VR quale mero presupposto per l’esigibilità del credito; -in conclusione, va accolto il primo motivo nei termini di cui in motivazione, rigettato il secondo, con cassazionesenza rinvio ex art. 382, co mma 3, c.p.c. della sentenza impugnata –in relazione al motivo come accolto - e declaratoria di inammissibilità del ricorso originario nella parte in cui è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] (anche) nella qualità di ex legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- sussistono giusti motivi per compensare le spese di merito quanto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso originario proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale ex legale rappresentante della societànonché quelle del giudizio di legittimità in considerazione della reciproca soccombenza; P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il secondo; cassa - in relazione al motivo come accolto - la sentenza impugnata senza rinvio e dichiara l’inammissibilità del ricorso originario nella parte in cui è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di ex legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; compensa le spese di merito quanto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso originario propos
Sentenza Cassazione n. 24353/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris