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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1258/2011

ECLI:EU:T:2011:440
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 settembre 2011 – Grecia / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑344/05) «FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Carni bovine – Premio all’estensivizzazione – Seminativi – Ortofrutticoli – Aiuto alla trasformazione di taluni agrumi – Condizioni per l’applicazione di una correzione finanziaria forfetaria del 100% – Proporzionalità»

1. Agricoltura – FEAOG –Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata – Controlli inaffidabili – Diniego di imputazione al Fondo (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999, art. 8, n. 1) (v. punti 74-75, 269-270)

2. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999) (v. punti 76-77, 313)

3. Atti delle istituzioni – Regole di condotta amministrativa di portata generale – Atto diretto a produrre effetti esterni – Portata (v. punto 192)

4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 296 TFUE) (v. punti 251-252)

5. Diritto dell’Unione – Principi – Proporzionalità – Portata – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione in materia di politica agricola comune – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Artt. 40 TFUE e 43 TFUE; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 1169/97, art. 20, n. 5, primo comma) (v. punti 289-295) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 15 luglio 2005, 2005/555/CE, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 188, pag. 36), laddove esclude talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica nei settori della carne bovina, dei seminativi e degli ortofrutticoli.

Dispositivo 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 15 luglio 2005, 2005/555/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione “garanzia”, è annullata, laddove esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica a titolo di premio all’estensivizzazione versato per gli anni 2000 e 2001. 2) Per il resto il ricorso è respinto. 3) La Repubblica ellenica sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese della [OSCURATO:PERSONA] europea. 4) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese della Repubblica ellenica.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 settembre 2011 – Grecia / [OSCURATO:PERSONA] (causa T‑344/05) «FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Carni bovine – Premio all’estensivizzazione – Seminativi – Ortofrutticoli – Aiuto alla trasformazione di taluni agrumi – Condizioni per l’applicazione di una correzione finanziaria forfetaria del 100% – Proporzionalità» 1. Agricoltura – FEAOG –Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata – Controlli inaffidabili – Diniego di imputazione al Fondo (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999, art. 8, n. 1) (v. punti 74-75, 269-270) 2. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999) (v. punti 76-77, 313) 3. Atti delle istituzioni – Regole di condotta amministrativa di portata generale – Atto diretto a produrre effetti esterni – Portata (v. punto 192) 4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 296 TFUE) (v. punti 251-252) 5. Diritto dell’Unione – Principi – Proporzionalità – Portata – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione in materia di politica agricola comune – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Artt. 40 TFUE e 43 TFUE; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 1169/97, art. 20, n. 5, primo comma) (v. punti 289-295) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 15 luglio 2005, 2005/555/CE, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 188, pag. 36), laddove esclude talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica nei settori della carne bovina, dei seminativi e degli ortofrutticoli. Dispositivo 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 15 luglio 2005, 2005/555/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione “garanzia”, è annullata, laddove esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica a titolo di premio all’estensivizzazione versato per gli anni 2000 e 2001. 2) Per il resto il ricorso è respinto. 3) La Repubblica ellenica sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese della [OSCURATO:PERSONA] europea. 4) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese della Repubblica ellenica.