Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1258/2011
ECLI:EU:T:2011:440
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 settembre 2011 – Grecia / [OSCURATO:PERSONA]
(causa T‑344/05)
«FEAOG – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Carni bovine – Premio all’estensivizzazione – Seminativi – Ortofrutticoli – Aiuto alla trasformazione di taluni agrumi – Condizioni per l’applicazione di una correzione finanziaria forfetaria del 100% – Proporzionalità»
1.
Agricoltura – FEAOG –Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli
amministrativi e di controlli in loco – Portata – Controlli inaffidabili – Diniego di imputazione al Fondo (Regolamento del
Consiglio n. 1258/1999, art. 8, n. 1) (v. punti 74-75, 269-270)
2.
Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione
della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra
la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999) (v. punti 76-77, 313)
3.
Atti delle istituzioni – Regole di condotta amministrativa di portata generale – Atto diretto a produrre effetti esterni –
Portata (v. punto 192)
4.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate
dal FEAOG (Art. 296 TFUE) (v. punti 251-252)
5.
Diritto dell’Unione – Principi – Proporzionalità – Portata – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione in materia di
politica agricola comune – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Artt. 40 TFUE e 43 TFUE; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 1169/97,
art. 20, n. 5, primo comma) (v. punti 289-295)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 15 luglio 2005, 2005/555/CE, che esclude dal finanziamento
comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),
sezione «garanzia» (GU L 188, pag. 36), laddove esclude talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica nei settori della
carne bovina, dei seminativi e degli ortofrutticoli.
Dispositivo
1)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 15 luglio 2005, 2005/555/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate
dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione “garanzia”, è annullata,
laddove esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica a titolo di premio all’estensivizzazione
versato per gli anni 2000 e 2001.
2)
Per il resto il ricorso è respinto.
3)
La Repubblica ellenica sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese della [OSCURATO:PERSONA] europea.
4)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese della Repubblica ellenica.