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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 15393/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Napoli il 21/03/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto con cui è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso per cassazione il proposto articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge.

Il tema attiene al decreto applicativo della misura: si assume che al proposto non sarebbe mai stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza corredato dalla richiesta del Questore.All'udienza de1111.11.2021 il Tribunale, accertata la irritualità della notifica del decreto di citazione in quanto non corredato dalla richiesta del Questore, aveva disposto la rinnovazione della comunicazione che tuttavia non sarebbe stata eseguita nei riguardi del proposto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. A fronte dell'affermazione della Corte secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale fu notificata al proposto il 7.7.2021 con la richiesta del Questore, nulla di specifico è stato dedotto.

Né, sotto altro profilo, è stato chiarito cosa in concreto accadde all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], tenuto conto che, almeno in quel momento, la richiesta del Questore era conosciuta o conoscibile da parte del proposto.

Né, sotto ulteriore profilo, è chiaro quale sarebbe il pregiudizio concreto subito, tenuto conto delle articolate deduzioni formulate nel merito dal proposto nei due gradi di giudizio di merito.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 genna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Napoli il 21/03/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto con cui è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il proposto articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge. Il tema attiene al decreto applicativo della misura: si assume che al proposto non sarebbe mai stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza corredato dalla richiesta del Questore.All'udienza de1111.11.2021 il Tribunale, accertata la irritualità della notifica del decreto di citazione in quanto non corredato dalla richiesta del Questore, aveva disposto la rinnovazione della comunicazione che tuttavia non sarebbe stata eseguita nei riguardi del proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. A fronte dell'affermazione della Corte secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale fu notificata al proposto il 7.7.2021 con la richiesta del Questore, nulla di specifico è stato dedotto. Né, sotto altro profilo, è stato chiarito cosa in concreto accadde all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], tenuto conto che, almeno in quel momento, la richiesta del Questore era conosciuta o conoscibile da parte del proposto. Né, sotto ulteriore profilo, è chiaro quale sarebbe il pregiudizio concreto subito, tenuto conto delle articolate deduzioni formulate nel merito dal proposto nei due gradi di giudizio di merito. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 genna
Decreto Cassazione n. 15393/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris