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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 giugno 2025

Cassazione n. 29736/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEcomposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 854/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4488/2025 [OSCURATO:PERSONA] - relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/10/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudice delegato al procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in sede di verifica dei relativi crediti, a norma dell’art. 59, d.lgs. n. 159 del 2011, ha rigettato l’istanza di ammissione al passivo avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della “Valdent” s.a.s., relativa a due crediti della società: uno, verso “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., per un ammontare di 138.807,34 euro; l’altro, nei confronti della “Immobilnet” s.r.l., per un importo di 163.724 euro. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29736/2025 Roma, lì, 26/08/2025 Ha ritenuto quel giudice: quanto al primo, che esso nasceva dalla cessione alla “Valdent” di un più ampio credito da parte di “Teleluna” s.r.l., avvenuta in epoca successiva al sequestro, perciò non rientrando tra i crediti dei terzi tutelabili secondo la procedura di cui agli artt. 52 ss., d.lgs. n. 159 del 2011; relativamente al secondo, invece, che non risultava dimostrata la causale del versamento quale finanziamento della “Immobilnet”, non essendo decisivo, in tal senso, l’appostamento del relativo debito nel bilancio di quest’ultima.

1.1. Avverso tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, ai sensi del comma 6 del citato art. 59, deducendo, quanto al credito verso “[OSCURATO:PERSONA]”: che la terzietà della “Valdent” era dimostrata dalla restituzione della stessa disposta dal giudice della prevenzione, il quale ne aveva riconosciuto la caratterizzazione prevalentemente lecita; che il credito nasceva dalla cessione di crediti documentati da parte di altro soggetto terzo.

Anche per il credito verso “Immobilnet” l’opponente rivendicava la terzietà della società da lei rappresentata, rilevando che i finanziamenti erogati da quest’ultima alla prima erano documentati da nove bonifici bancari riscontrati anche dall’amministratore giudiziario nel bilancio della stessa.

Con riferimento ad entrambi i crediti, inoltre, eccepiva la nullità del decreto opposto, per avere il giudice delegato omesso di indicare alle parti questioni da lui rilevate d’ufficio.

1.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il decreto in epigrafe indicato, ha respinto l’opposizione, rilevando: — che l’appostamento dei crediti in bilancio non è decisiva, occorrendo la prova del rapporto sottostante e dell’effettivo versamento, a norma dell’art. 52, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159, cit.; — che risulta comprovata l’inaffidabilità delle scritture contabili di alcune delle società sotto sequestro; — che il credito verso “[OSCURATO:PERSONA]”, secondo quanto rappresentato dalla stessa interessata, sarebbe insorto in costanza di sequestro, non potendo perciò essere oggetto di ammissione al passivo dell’amministrazione giudiziaria a norma degli artt. 52 ss., d.lgs. n. 159 del 2011; e comunque che le relative fatture non sarebbero dirimenti, per una serie di ragioni; — che, invece, quanto al credito verso “Immobilnet”, le copie degli estratti conto bancari prodotte dall’interessata a riprova dei versamenti effettuati non sono idonee a dimostrare l’addotta causale di finanziamento di tale società, essendo prive di causale o recandone una incongruente (“pag. fatture”), non potendo perciò ritenersi soddisfatto l’onere probatorio del rapporto sottostante, imposto al creditore istante dall’art. 52, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159, cit.; spiega il Tribunale, condividendo quanto già osservato dal giudice delegato, che la causale riportata negli estratti conto, quando presente, consiste nel pagamento di fatture o di fitti, presupponendo, perciò, una prestazione da parte della “Immobilnet” e, dunque, la destinazione del pagamento effettuato dalla “Valdent” all’estinzione del corrispettivo debito.

2. Impugna tale decisione l’interessata, con atto dei suoi difensori, ritenendola affetta da violazione di legge penale e processuale e da vizi della motivazione.

2.1. Quanto al credito verso “[OSCURATO:PERSONA]”, si deduce che: a) il giudice delegato, pur essendo in condizione di farlo sulla base degli atti a sua disposizione, non ha accertato correttamente il periodo in cui esso è sorto e, quindi, se fosse precedente al sequestro; la motivazione del Tribunale, che si limita a dar rilievo al dato cronologico formale, si presenta, dunque, sostanzialmente elusiva; b) è arbitrario ritenere non decisivo l’appostamento del credito in bilancio, dopo che tale documento contabile è stato esaminato e ritenuto attendibile dal consulente del Pubblico ministero e dagli ausiliari nominati dall’amministratore giudiziario, e quindi anche da quest’ultimo; a tale rilievo, il decreto del Tribunale non risponde, mentre, semmai non persuaso, avrebbe dovuto escutere questi professionisti, al fine di appurare la veridicità di quanto da essi rilevato; c) l’assunto della comprovata non affidabilità finanziaria di alcune delle società sequestrate non è sorretto da validi argomenti, una volta approvato il bilancio; d) va ribadita la nullità del decreto del giudice delegato, per l’omessa indicazione alle parti di questioni da esso rilevate d’ufficio; e) va ribadito, altresì, il superamento della ipotizzata mancanza di buona fede, una volta disposta la restituzione della “Valdent” s.a.s., giustificata dal giudice della prevenzione sul duplice presupposto per cui la [OSCURATO:PERSONA] ne aveva acquisito le quote in un periodo diverso da quello di manifestazione della pericolosità del proprio marito, nonché per essere tale società «un centro odontoiatrico dalle effettive potenzialità professionali», la cui «strumentalizzazione a scopo di reimpiego appare marginale».

2.2. Relativamente al credito verso la “Immobilnet” s.r.l., invece, si osserva che: a) gli importi erano precisamente indicati nella documentazione contabile utilizzata dall’amministratore giudiziario per approvare il bilancio nonché nella “due diligence” sottoscritta da altro professionista; alla relativa obiezione difensiva il Tribunale non risponde, limitandosi ad evocare genericamente la pericolosità del proposto senza circoscriverne la valutazione ai profili individualizzanti; b) le presunzioni di disponibilità in capo al proposto dei beni intestati ai suoi congiunti operano nei ristretti limiti di cui all’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e non possono estendersi agli atti traslativi a loro volta compiuti da tali familiari su quei beni; c) gli importi dei versamenti effettuati dalla “Valdent” sono stati correttamente indicati nello stato patrimoniale della “Immobilnet” come “debiti verso altri finanziatori”, poiché la prima non era socia della seconda; l’erronea indicazione della causale nei relativi bonifici non è decisiva, potendo rivestire al più una valenza indiziaria in assenza di altri elementi, invece presenti in questo caso; nemmeno la circostanza che “Immobilnet”, in corso di amministrazione giudiziaria, abbia ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della “Valdent” per mancato pagamento di fitti risulta decisiva, giacché, se gli anzidetti bonifici fossero stati effettivamente destinati al pagamento dei fitti, non si spiegherebbe il successivo decreto ingiuntivo per la stessa ragione; decisiva ed insuperata, dunque, rimane l’appostazione di quei crediti nel bilancio della “Immobilnet”; d) il giudice dell’opposizione, pur potendolo, non ha accertato l’effettività del diritto di credito vantato dalla ricorrente, il quale è sorretto da buona fede, non è strumentale all’attività illecita ed ha data certa; e) il decreto impugnato non si è espresso sulla richiesta istruttoria difensiva di escussione del dott. [OSCURATO:PERSONA], commercialista esperto in materia fallimentare, volta a chiarire la documentazione prodotta dalla difesa; f) il Tribunale ha disatteso il principio per cui la restituzione dev’essere eseguita considerando la consistenza attuale dei beni che ne sono oggetto, comprensiva degli eventuali incrementi e detratte le spese di gestione diverse dai compensi per l’amministratore ed i suoi ausiliari.

3. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, chiedendo di rigettare il ricorso.

4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa della ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuno dei motivi di ricorso è fondato.

2. Per quelli riguardanti il preteso credito verso “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., valgano le seguenti osservazioni.

2.1. Quanto alle doglianze di carattere procedurale, in ipotesi pregiudiziali sull’esito del ricorso, va detto che è manifestamente infondata, anzitutto, l’eccezione di nullità del decreto del giudice delegato, per non avere questi preventivamente indicato agli interessati questioni da esso rilevate d’ufficio.

Non vi è, infatti, alcuna norma che preveda tale onere d’interlocuzione preventiva del giudice delegato sulle ragioni dell’ammissione, dell’esclusione o della prelazione o meno dei crediti, avendo il legislatore predisposto, a tal fine, un tipico procedimento a contraddittorio posticipato ma pieno, qual è, appunto, l’opposizione a norma dell’art. 59, commi 6-9, d.lgs. n. 159 del 2011, nel corso della quale i creditori possono compiutamente rassegnare le proprie ragioni.

2.2. Anche la censura relativa all’omissione, da parte del Tribunale, di un accertamento dell’insorgenza del credito in data anteriore al sequestro è inammissibile, per una pluralità di ragioni: perché, cioè, la relativa questione non solo non era stata posta a quei giudici, ma addirittura – come si legge nel decreto impugnato – la stessa opponente aveva espressamente dedotto la maturazione di quel suo diritto in costanza di sequestro; perché, in secondo luogo, neppure con il ricorso per Cassazione la sua difesa ha indicato – e men che mai dimostrato – quale sarebbe stato il diverso e precedente momento in cui tale credito sarebbe sorto, risultando perciò generica la doglianza; e perché, infine, nel giudizio di opposizione al decreto esecutivo dello stato passivo, di cui all'art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, manca in capo al giudice un potere d'indagine officioso (Sez. 5, n. 8450 del 14/10/2019, dep. 2020, Gammone, Rv. 278795).

Sotto quest’ultimo aspetto, va precisato che il legislatore non configura in capo al Tribunale della prevenzione un generale “potere di accertamento” dell’esistenza della posizione creditoria potenzialmente incisa dalla confisca, ma un più limitato “potere di verifica” – secondo le disposizioni degli articoli 57 ss., d.lgs. n.159, cit. – delle condizioni di legge che governano la procedura di ammissione, sulla base di produzione documentale attestante i fatti generatori del credito.

La lettera delle disposizioni di legge impone, pertanto, di ritenere che l'an del credito, così come la sua tendenziale quantificazione, debbano risultare da documenti giustificativi che il creditore istante è tenuto a produrre in sede di domanda, ai sensi dell’art. 58, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 159, cit. (Sez. 1, n. 22222 del 26/01/2022, Fallimento “[OSCURATO:PERSONA]”, Rv. 283123; sulla limitazione della cognizione del giudice dell’opposizione alle risultanze già acquisite al processo, vds. pure Sez. 1, n. 12172 del 20/02/2019, Oreto, Rv. 276171).

Tali osservazioni, peraltro, conducono a disattendere, come non fondate, anche le ulteriori censure in punto di mancata integrazione istruttoria in sede di opposizione.

2.3. Il rilievo del Tribunale, per cui si tratterebbe di crediti, ove mai esistenti, comunque sorti anteriormente al sequestro di prevenzione, rimane, dunque, insuperato.

Dal che discende l’esclusione, per essi, della tutela garantita dagli artt. 52 ss. del citato d.lgs. n. 159.

2.4. Le ulteriori doglianze difensive, dunque, finiscono per essere superate, risultando, comunque, anch’esse prive di fondamento.

2.4.1. Solo, dunque, per completezza, va osservato, quanto alla dedotta buona fede della [OSCURATO:PERSONA], che il ricorso non esplicita per quale ragione l’avvenuta restituzione alla stessa della “Valdent” s.a.s. dovrebbe condurre a ritenere dimostrata hinc et inde tale sua condizione psicologica, presupposto essenziale per il riconoscimento del credito, a norma dell’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159, cit..

La difesa, infatti, si limita a riportare (pag. 17) un passaggio della motivazione del relativo provvedimento, che, tuttavia, non interferisce in alcun modo sulla prova dell’effettività del credito di cui si chiede l’ammissione al passivo e della buona fede della relativa titolare, venendo ivi indicate, piuttosto, le ragioni per cui l’acquisto delle quote della “Valdent” da parte di costei sarebbe avvenuto al di fuori del periodo di manifestazione della pericolosità del proprio marito e la società dovesse considerarsi un soggetto produttivo di redditi effettivi e leciti.

2.4.2. Del tutto generica, poi, è la critica che il ricorso muove all’affermazione del Tribunale riguardante la «comprovata non affidabilità dei dati contabili» di alcune delle società sequestrate, che – secondo la difesa – non sarebbe sorretta da validi argomenti, dal momento che i relativi bilanci erano stati approvati.

Il decreto impugnato, in realtà, sul punto, ha sostenuto il proprio assunto richiamando l’avvenuta presentazione di una querela da parte dell’amministratore giudiziario, dalla quale sarebbe derivata l’apertura di diversi procedimenti penali per il delitto di appropriazione indebita a carico della [OSCURATO:PERSONA] e di suo marito: e la difesa nulla ha obiettato, né sull’an di tali accuse, né, men che mai, sui relativi contenuti.

2.4.3. Da ultimo, ai fini della prova dell’effettività e della legittimità del credito rivendicato, non può certamente reputarsi sufficiente l’appostamento del medesimo nel bilancio della società debitrice.

Come correttamente rilevato dal Tribunale, infatti, l’art. 52, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159, cit., grava il creditore dell’onere di dimostrare non solo il diritto di credito in sé, ma altresì il rapporto fondamentale sottostante.

E, nello specifico, non soltanto la difesa interessata non ha offerto la relativa prova, ma anzi il procedimento ha consentito di accertare che i versamenti compiuti dalla “Valdent” alla “[OSCURATO:PERSONA]” costituivano, in realtà, corrispettivi di prestazioni d’opera, senza alcuna finalità di finanziamento della società che si vorrebbe debitrice.

Semplici asserzioni, dunque, si rivelano quelle rassegnate dalla difesa sull’affidabilità dei bilanci delle società, mentre sarebbe stato necessario dimostrare, piuttosto, l’effettiva situazione finanziaria delle stesse.

3. Quanto appena considerato sull’insufficiente capacità dimostrativa dell’appostamento in bilancio dei presunti crediti vale anche per quelli rivendicati dalla “Valdent” verso la “Immobilnet”.

3.1. Anche per essi, infatti, il Tribunale, richiamando gli esiti degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico-contabile e la documentazione acquisita agli atti, ha rilevato l’incongruenza delle causali indicate nella relativa documentazione contabile, rispetto all’addotta finalità di finanziamento della società debitrice.

La difesa, dal suo canto, si è limitata a replicare che quella indicazione documentale – peraltro suffragata dall’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della stessa “Valdent” – non potrebbe considerarsi decisiva, in tal modo, però, muovendo, a tutto voler concedere, un’obiezione sulla concludenza del dato probatorio e, quindi, una doglianza di puro merito, non ammessa in questa sede.

3.2. Relativamente, poi, alla lamentata omissione, anche per questa parte, dell’integrazione istruttoria asseritamente necessaria, non può che ribadirsi quanto già osservato in ordine all’assenza di poteri istruttori del Tribunale in sede di opposizione (§ 2.2.), da ciò derivando l’infondatezza della doglianza.

3.3. Palesemente inconferenti, infine, si presentano le residue censure difensive.

Così dicasi per il riferimento alle presunzioni di cui all’art. 26, d.lgs. n. 159, cit., del tutto estranee al provvedimento impugnato e, ancor prima, al tema in discussione, riguardando tali disposizioni, piuttosto, le ipotesi di intestazioni a terzi di beni in effetti riferibili al soggetto pericoloso, mentre qui si discute di una fattispecie del tutto differente, qual è quella dei conferimenti di terzi in enti economici formalmente riconducibili a quel soggetto e dell’effettività o meno di tali prestazioni patrimoniali.

Francamente poco comprensibile, infine, trattandosi di ipotetici conferimenti di liquidità, si rivela l’anodina evocazione del principio per cui, in caso di restituzione di beni, essa debba avvenire secondo l’attuale consistenza economica degli stessi, al netto delle sole spese di gestione diverse dai costi della procedura.

La relativa allegazione deve ritenersi eccentrica e, quindi, manifestamente priva di fondamento.

4. L’impugnazione, in conclusione, dev’esser respinta, dovendo la ricorrente farsi carico, per l’effetto, delle spese del presente giudizio (art. 616, cod. proc. pen.).

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEcomposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 854/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4488/2025 [OSCURATO:PERSONA] - relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/10/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice delegato al procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in sede di verifica dei relativi crediti, a norma dell’art. 59, d.lgs. n. 159 del 2011, ha rigettato l’istanza di ammissione al passivo avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della “Valdent” s.a.s., relativa a due crediti della società: uno, verso “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., per un ammontare di 138.807,34 euro; l’altro, nei confronti della “Immobilnet” s.r.l., per un importo di 163.724 euro. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 29736/2025 Roma, lì, 26/08/2025 Ha ritenuto quel giudice: quanto al primo, che esso nasceva dalla cessione alla “Valdent” di un più ampio credito da parte di “Teleluna” s.r.l., avvenuta in epoca successiva al sequestro, perciò non rientrando tra i crediti dei terzi tutelabili secondo la procedura di cui agli artt. 52 ss., d.lgs. n. 159 del 2011; relativamente al secondo, invece, che non risultava dimostrata la causale del versamento quale finanziamento della “Immobilnet”, non essendo decisivo, in tal senso, l’appostamento del relativo debito nel bilancio di quest’ultima. 1.1. Avverso tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, ai sensi del comma 6 del citato art. 59, deducendo, quanto al credito verso “[OSCURATO:PERSONA]”: che la terzietà della “Valdent” era dimostrata dalla restituzione della stessa disposta dal giudice della prevenzione, il quale ne aveva riconosciuto la caratterizzazione prevalentemente lecita; che il credito nasceva dalla cessione di crediti documentati da parte di altro soggetto terzo. Anche per il credito verso “Immobilnet” l’opponente rivendicava la terzietà della società da lei rappresentata, rilevando che i finanziamenti erogati da quest’ultima alla prima erano documentati da nove bonifici bancari riscontrati anche dall’amministratore giudiziario nel bilancio della stessa. Con riferimento ad entrambi i crediti, inoltre, eccepiva la nullità del decreto opposto, per avere il giudice delegato omesso di indicare alle parti questioni da lui rilevate d’ufficio. 1.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il decreto in epigrafe indicato, ha respinto l’opposizione, rilevando: — che l’appostamento dei crediti in bilancio non è decisiva, occorrendo la prova del rapporto sottostante e dell’effettivo versamento, a norma dell’art. 52, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159, cit.; — che risulta comprovata l’inaffidabilità delle scritture contabili di alcune delle società sotto sequestro; — che il credito verso “[OSCURATO:PERSONA]”, secondo quanto rappresentato dalla stessa interessata, sarebbe insorto in costanza di sequestro, non potendo perciò essere oggetto di ammissione al passivo dell’amministrazione giudiziaria a norma degli artt. 52 ss., d.lgs. n. 159 del 2011; e comunque che le relative fatture non sarebbero dirimenti, per una serie di ragioni; — che, invece, quanto al credito verso “Immobilnet”, le copie degli estratti conto bancari prodotte dall’interessata a riprova dei versamenti effettuati non sono idonee a dimostrare l’addotta causale di finanziamento di tale società, essendo prive di causale o recandone una incongruente (“pag. fatture”), non potendo perciò ritenersi soddisfatto l’onere probatorio del rapporto sottostante, imposto al creditore istante dall’art. 52, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159, cit.; spiega il Tribunale, condividendo quanto già osservato dal giudice delegato, che la causale riportata negli estratti conto, quando presente, consiste nel pagamento di fatture o di fitti, presupponendo, perciò, una prestazione da parte della “Immobilnet” e, dunque, la destinazione del pagamento effettuato dalla “Valdent” all’estinzione del corrispettivo debito. 2. Impugna tale decisione l’interessata, con atto dei suoi difensori, ritenendola affetta da violazione di legge penale e processuale e da vizi della motivazione. 2.1. Quanto al credito verso “[OSCURATO:PERSONA]”, si deduce che: a) il giudice delegato, pur essendo in condizione di farlo sulla base degli atti a sua disposizione, non ha accertato correttamente il periodo in cui esso è sorto e, quindi, se fosse precedente al sequestro; la motivazione del Tribunale, che si limita a dar rilievo al dato cronologico formale, si presenta, dunque, sostanzialmente elusiva; b) è arbitrario ritenere non decisivo l’appostamento del credito in bilancio, dopo che tale documento contabile è stato esaminato e ritenuto attendibile dal consulente del Pubblico ministero e dagli ausiliari nominati dall’amministratore giudiziario, e quindi anche da quest’ultimo; a tale rilievo, il decreto del Tribunale non risponde, mentre, semmai non persuaso, avrebbe dovuto escutere questi professionisti, al fine di appurare la veridicità di quanto da essi rilevato; c) l’assunto della comprovata non affidabilità finanziaria di alcune delle società sequestrate non è sorretto da validi argomenti, una volta approvato il bilancio; d) va ribadita la nullità del decreto del giudice delegato, per l’omessa indicazione alle parti di questioni da esso rilevate d’ufficio; e) va ribadito, altresì, il superamento della ipotizzata mancanza di buona fede, una volta disposta la restituzione della “Valdent” s.a.s., giustificata dal giudice della prevenzione sul duplice presupposto per cui la [OSCURATO:PERSONA] ne aveva acquisito le quote in un periodo diverso da quello di manifestazione della pericolosità del proprio marito, nonché per essere tale società «un centro odontoiatrico dalle effettive potenzialità professionali», la cui «strumentalizzazione a scopo di reimpiego appare marginale». 2.2. Relativamente al credito verso la “Immobilnet” s.r.l., invece, si osserva che: a) gli importi erano precisamente indicati nella documentazione contabile utilizzata dall’amministratore giudiziario per approvare il bilancio nonché nella “due diligence” sottoscritta da altro professionista; alla relativa obiezione difensiva il Tribunale non risponde, limitandosi ad evocare genericamente la pericolosità del proposto senza circoscriverne la valutazione ai profili individualizzanti; b) le presunzioni di disponibilità in capo al proposto dei beni intestati ai suoi congiunti operano nei ristretti limiti di cui all’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, e non possono estendersi agli atti traslativi a loro volta compiuti da tali familiari su quei beni; c) gli importi dei versamenti effettuati dalla “Valdent” sono stati correttamente indicati nello stato patrimoniale della “Immobilnet” come “debiti verso altri finanziatori”, poiché la prima non era socia della seconda; l’erronea indicazione della causale nei relativi bonifici non è decisiva, potendo rivestire al più una valenza indiziaria in assenza di altri elementi, invece presenti in questo caso; nemmeno la circostanza che “Immobilnet”, in corso di amministrazione giudiziaria, abbia ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della “Valdent” per mancato pagamento di fitti risulta decisiva, giacché, se gli anzidetti bonifici fossero stati effettivamente destinati al pagamento dei fitti, non si spiegherebbe il successivo decreto ingiuntivo per la stessa ragione; decisiva ed insuperata, dunque, rimane l’appostazione di quei crediti nel bilancio della “Immobilnet”; d) il giudice dell’opposizione, pur potendolo, non ha accertato l’effettività del diritto di credito vantato dalla ricorrente, il quale è sorretto da buona fede, non è strumentale all’attività illecita ed ha data certa; e) il decreto impugnato non si è espresso sulla richiesta istruttoria difensiva di escussione del dott. [OSCURATO:PERSONA], commercialista esperto in materia fallimentare, volta a chiarire la documentazione prodotta dalla difesa; f) il Tribunale ha disatteso il principio per cui la restituzione dev’essere eseguita considerando la consistenza attuale dei beni che ne sono oggetto, comprensiva degli eventuali incrementi e detratte le spese di gestione diverse dai compensi per l’amministratore ed i suoi ausiliari. 3. Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura generale, chiedendo di rigettare il ricorso. 4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa della ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso è fondato. 2. Per quelli riguardanti il preteso credito verso “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., valgano le seguenti osservazioni. 2.1. Quanto alle doglianze di carattere procedurale, in ipotesi pregiudiziali sull’esito del ricorso, va detto che è manifestamente infondata, anzitutto, l’eccezione di nullità del decreto del giudice delegato, per non avere questi preventivamente indicato agli interessati questioni da esso rilevate d’ufficio. Non vi è, infatti, alcuna norma che preveda tale onere d’interlocuzione preventiva del giudice delegato sulle ragioni dell’ammissione, dell’esclusione o della prelazione o meno dei crediti, avendo il legislatore predisposto, a tal fine, un tipico procedimento a contraddittorio posticipato ma pieno, qual è, appunto, l’opposizione a norma dell’art. 59, commi 6-9, d.lgs. n. 159 del 2011, nel corso della quale i creditori possono compiutamente rassegnare le proprie ragioni. 2.2. Anche la censura relativa all’omissione, da parte del Tribunale, di un accertamento dell’insorgenza del credito in data anteriore al sequestro è inammissibile, per una pluralità di ragioni: perché, cioè, la relativa questione non solo non era stata posta a quei giudici, ma addirittura – come si legge nel decreto impugnato – la stessa opponente aveva espressamente dedotto la maturazione di quel suo diritto in costanza di sequestro; perché, in secondo luogo, neppure con il ricorso per Cassazione la sua difesa ha indicato – e men che mai dimostrato – quale sarebbe stato il diverso e precedente momento in cui tale credito sarebbe sorto, risultando perciò generica la doglianza; e perché, infine, nel giudizio di opposizione al decreto esecutivo dello stato passivo, di cui all'art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, manca in capo al giudice un potere d'indagine officioso (Sez. 5, n. 8450 del 14/10/2019, dep. 2020, Gammone, Rv. 278795). Sotto quest’ultimo aspetto, va precisato che il legislatore non configura in capo al Tribunale della prevenzione un generale “potere di accertamento” dell’esistenza della posizione creditoria potenzialmente incisa dalla confisca, ma un più limitato “potere di verifica” – secondo le disposizioni degli articoli 57 ss., d.lgs. n.159, cit. – delle condizioni di legge che governano la procedura di ammissione, sulla base di produzione documentale attestante i fatti generatori del credito. La lettera delle disposizioni di legge impone, pertanto, di ritenere che l'an del credito, così come la sua tendenziale quantificazione, debbano risultare da documenti giustificativi che il creditore istante è tenuto a produrre in sede di domanda, ai sensi dell’art. 58, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 159, cit. (Sez. 1, n. 22222 del 26/01/2022, Fallimento “[OSCURATO:PERSONA]”, Rv. 283123; sulla limitazione della cognizione del giudice dell’opposizione alle risultanze già acquisite al processo, vds. pure Sez. 1, n. 12172 del 20/02/2019, Oreto, Rv. 276171). Tali osservazioni, peraltro, conducono a disattendere, come non fondate, anche le ulteriori censure in punto di mancata integrazione istruttoria in sede di opposizione. 2.3. Il rilievo del Tribunale, per cui si tratterebbe di crediti, ove mai esistenti, comunque sorti anteriormente al sequestro di prevenzione, rimane, dunque, insuperato. Dal che discende l’esclusione, per essi, della tutela garantita dagli artt. 52 ss. del citato d.lgs. n. 159. 2.4. Le ulteriori doglianze difensive, dunque, finiscono per essere superate, risultando, comunque, anch’esse prive di fondamento. 2.4.1. Solo, dunque, per completezza, va osservato, quanto alla dedotta buona fede della [OSCURATO:PERSONA], che il ricorso non esplicita per quale ragione l’avvenuta restituzione alla stessa della “Valdent” s.a.s. dovrebbe condurre a ritenere dimostrata hinc et inde tale sua condizione psicologica, presupposto essenziale per il riconoscimento del credito, a norma dell’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159, cit.. La difesa, infatti, si limita a riportare (pag. 17) un passaggio della motivazione del relativo provvedimento, che, tuttavia, non interferisce in alcun modo sulla prova dell’effettività del credito di cui si chiede l’ammissione al passivo e della buona fede della relativa titolare, venendo ivi indicate, piuttosto, le ragioni per cui l’acquisto delle quote della “Valdent” da parte di costei sarebbe avvenuto al di fuori del periodo di manifestazione della pericolosità del proprio marito e la società dovesse considerarsi un soggetto produttivo di redditi effettivi e leciti. 2.4.2. Del tutto generica, poi, è la critica che il ricorso muove all’affermazione del Tribunale riguardante la «comprovata non affidabilità dei dati contabili» di alcune delle società sequestrate, che – secondo la difesa – non sarebbe sorretta da validi argomenti, dal momento che i relativi bilanci erano stati approvati. Il decreto impugnato, in realtà, sul punto, ha sostenuto il proprio assunto richiamando l’avvenuta presentazione di una querela da parte dell’amministratore giudiziario, dalla quale sarebbe derivata l’apertura di diversi procedimenti penali per il delitto di appropriazione indebita a carico della [OSCURATO:PERSONA] e di suo marito: e la difesa nulla ha obiettato, né sull’an di tali accuse, né, men che mai, sui relativi contenuti. 2.4.3. Da ultimo, ai fini della prova dell’effettività e della legittimità del credito rivendicato, non può certamente reputarsi sufficiente l’appostamento del medesimo nel bilancio della società debitrice. Come correttamente rilevato dal Tribunale, infatti, l’art. 52, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159, cit., grava il creditore dell’onere di dimostrare non solo il diritto di credito in sé, ma altresì il rapporto fondamentale sottostante. E, nello specifico, non soltanto la difesa interessata non ha offerto la relativa prova, ma anzi il procedimento ha consentito di accertare che i versamenti compiuti dalla “Valdent” alla “[OSCURATO:PERSONA]” costituivano, in realtà, corrispettivi di prestazioni d’opera, senza alcuna finalità di finanziamento della società che si vorrebbe debitrice. Semplici asserzioni, dunque, si rivelano quelle rassegnate dalla difesa sull’affidabilità dei bilanci delle società, mentre sarebbe stato necessario dimostrare, piuttosto, l’effettiva situazione finanziaria delle stesse. 3. Quanto appena considerato sull’insufficiente capacità dimostrativa dell’appostamento in bilancio dei presunti crediti vale anche per quelli rivendicati dalla “Valdent” verso la “Immobilnet”. 3.1. Anche per essi, infatti, il Tribunale, richiamando gli esiti degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico-contabile e la documentazione acquisita agli atti, ha rilevato l’incongruenza delle causali indicate nella relativa documentazione contabile, rispetto all’addotta finalità di finanziamento della società debitrice. La difesa, dal suo canto, si è limitata a replicare che quella indicazione documentale – peraltro suffragata dall’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della stessa “Valdent” – non potrebbe considerarsi decisiva, in tal modo, però, muovendo, a tutto voler concedere, un’obiezione sulla concludenza del dato probatorio e, quindi, una doglianza di puro merito, non ammessa in questa sede. 3.2. Relativamente, poi, alla lamentata omissione, anche per questa parte, dell’integrazione istruttoria asseritamente necessaria, non può che ribadirsi quanto già osservato in ordine all’assenza di poteri istruttori del Tribunale in sede di opposizione (§ 2.2.), da ciò derivando l’infondatezza della doglianza. 3.3. Palesemente inconferenti, infine, si presentano le residue censure difensive. Così dicasi per il riferimento alle presunzioni di cui all’art. 26, d.lgs. n. 159, cit., del tutto estranee al provvedimento impugnato e, ancor prima, al tema in discussione, riguardando tali disposizioni, piuttosto, le ipotesi di intestazioni a terzi di beni in effetti riferibili al soggetto pericoloso, mentre qui si discute di una fattispecie del tutto differente, qual è quella dei conferimenti di terzi in enti economici formalmente riconducibili a quel soggetto e dell’effettività o meno di tali prestazioni patrimoniali. Francamente poco comprensibile, infine, trattandosi di ipotetici conferimenti di liquidità, si rivela l’anodina evocazione del principio per cui, in caso di restituzione di beni, essa debba avvenire secondo l’attuale consistenza economica degli stessi, al netto delle sole spese di gestione diverse dai costi della procedura. La relativa allegazione deve ritenersi eccentrica e, quindi, manifestamente priva di fondamento. 4. L’impugnazione, in conclusione, dev’esser respinta, dovendo la ricorrente farsi carico, per l’effetto, delle spese del presente giudizio (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 29736/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris