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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 22276/2023

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 10176-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,nella qualità di società incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] A. E SALERNO F. C. ( ORA [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA]), nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 128 / 20 18 della CORTE D ’ APPELLO D I CATANIA, depositatail 19/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] CAUSARic. 2018n. 10176 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3

1.1. Il tribunale di Ragusa, con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciando sul giudizio introdotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dai suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e sul giudizio, riunito al primo, di opposizione proposto dagli stessi avverso il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla banca per la somma di €. 375.959,77, oltre interessi e spese, ha, per quanto ancora rileva, innanzitutto, condannato la banca al pagamento in favore della società debitrice della somma di € 340.596,48,a titolo di ripetizione degli addebiti illegittimi operati in conto corrente, e, in secondo luogo, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti al pagamento in solidodella minor somma di €. 265.785,79 .

1.2. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente accolto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, dopo aver dichiarato che: - le somme indebitamente percepite dalla banca, in relazione al conto corrente ordinario, ammontavano in realtà ad €. 108.863,61; - la banca, in relazione al conto anticipi, è creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di €. 72.275,97; ha operatola compensazione tra il credito della [OSCURATO:SOCIETA]., sopra indicato, e gli opposti crediti della banca, pari ad €. 72.275,97 e ad €. 265.785,79, ed ha, per l’effetto,condannato la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a paga re a lla banca la somma di €. 229.198,15, oltre interessi.

1.3. La corte, in particolare, per quanto ancora d’interesse, ha ritenuto la fondat ezza de l motivo d ’ appello principale secondo cui il giudice di primo grado aveva erroneamente determinato i rapporti di dare ed avere fra le parti Ric. 2018n. 10176 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 considerando un “ fittizio saldo zero ” , anziché il saldo negativo del conto corrente ordinario, pari a £. 273.060.641, risultante dal primo degli estratti conto prodotti in giudizio, relativo al 2/1/1992.

1.4. La corte, sul punto, ha ritenuto che il correntista che esercita l’azione di ripetizione, per provare le proprie allegazioni, deve produrre tutti gli estratti conto, a partire dal primo, avente necessariamente “saldo zero”, e che, ove non vi provveda, non potendosi esattamente conteggiare il reale saldo, occorre fare riferimento, in applicazione dei principi sull’onere della prova, al “primo saldo negativo documentato”, “così determinando, di fatto, un restringimento della domanda (conseguente al mancato, parziale, assolvimento dell’onere della prova da parte del correntista)”.

1.5. La corte, quindi, per un verso, ha ritenuto che, in relazione al conto corrente ordinario, la banca aveva percepito indebitamente la somma complessiva di €. 108.863,61 e, per altro verso, ha condannato le parti appellate al pagamento in favore della banca del saldo debitore del conto anticipi pari, all’esito di riconteggio,ad €. 72.275,97.

1.6. La corte, infine, dopo aver preso atto che gli appellati non avevano impugnato la statuizione di condanna al pagamento, in favore della banca, della somma di €. 265.785,79, oltre interessi, ed operata la compensazione tra il credito della società debitrice e gli opposti crediti della banca, pari ad €. 72.275,97 e ad €. 265.785,79, ha, in definitiva, condannato la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della banca, della somma di €. 229.198,15, oltre interessi.

1.7. [OSCURATO:PERSONA] pis [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante d ella [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2018n. 10176 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 23/3/2019, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, notificata, come emerge dalla relazione in atti, in data 22/1/2018.

1.8. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che il correntista che esercita l’azione di ripetizione, per provare i fatti alla base della propria domanda giudiziale, ha l ’ one re di produrre in giudizio tutti gli estratti conto, iniziando dal primo avente necessariamente saldo zero, senza, tuttavia, considerare che: - in realtà,è la banca, quale titolare del credito oggetto dell’azione di accertamento negativo, ad avere l ’ onere di produrre in giudizio gli estratti conto in serie continua a decorrere dall’apertura del conto; - l ’ accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell’intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dall’apertura del medesimo.

2.2. Nel caso in esame, infatti, hanno osservato i ricorrenti, “la controversia riguardava due differenti aspetti del medesimo rapporto”, con una prima azione, proposta dalla società correntista, “volta ad ottenere il ricalcolo del saldo del conto corrente epurato degli addebiti illegittimi per interessi commissioni ed oneri non dovuti … a cagione della nullità delle clausole concernent(i) la pattuizione e la determinazione degli stessi”, ed una seconda azione, proposta dalla banca, “avente Ric. 2018n. 10176 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 ad oggetto il saldo comprensivo anche di interessi e costi illegittimamente conteggiati dall’istituto di credito sula base di clausole affette da nullità”.

2.3. Pertanto,hanno concluso i ricorrenti, non avendo la banca prodotto in nessuno dei due procedimentiriuniti tutti gli estratti conto a far data dalla data di inizio dei rapporti contestati, e cioè il 29/7/1989, il rapporto tra le parti dev’essere determinato avendo riguardo non già al primo saldo disponibile, come erroneamente ritenuto dalla corte d’appello, specie se a debito del correntista, in quanto all’evidenza inattendibile in quanto alterato da addebiti illegittimi, ma, come disposto dal tribunale, a partire dal primo estratto conto disponibile azzerandone il saldo se a debito del correntista.

2.4. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale, pur avendo affermato la nullità delle clausole in forza delle quali la banca aveva annotato a debito della correntista interessi, commissioni e costi illegittimi,ha in modo illogico e contraddittorio proceduto al ricalcolo del saldo debitore prendendo come base un estratto conto, e cioè quello al 2/1/1998,in cui sono compresi interessi, commissioni e costi che la stessa corte ha ritenuto indebiti.

3.1. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

3.2. In tema di rapporti di conto corrente bancario, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione, come nel caso in esame, di contrapposte domande della banca (di pagamento del saldo) e del correntista (di ripetizione degli Ric. 2018n. 10176 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 addebiti illegittimi) implica, in effetti, che ciascuna di esse sia, in linea di principio,onerata della prova della propria pretesa.

La mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude, tuttavia, una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi: la mancata produzione degli estratti conto assume, infatti,una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non ̀ influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato.

Invero, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all’interno del giudizio, ̀ inconcepibile che l ’ una e l ’ altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell’onere probatorio della controparte, sicché, mancando la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare al rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, al contempo, quest’ultima non potràinvocare, in proprio favore, l’addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti(Cass. n. 22387 del 2021).

In definitiva, nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca edel correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa.In assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, ben può essere, tale prova, integrata dalle ammissioni di controparte, come avviene appunto nella specie, in cui la correntista e i fideiussori, chiedendo l’azzeramento del saldo del primo degli estratti conto Ric. 2018n. 10176 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 prodotti dalla banca, implicitamente ammettono di non essere stati, quantomeno, creditori alla stessa data, con ciò fornendo un punto di partenza certo, ancorché minimale, per lo sviluppo successivo dei conteggi del dare/avere tra le parti del conto, che eviti, al tempo stesso, sia il rigetto della domanda della banca, onerata della relativa prova, sia l’accoglimento di essa sulla base di un saldo iniziale non documentato.

3.3. La corte d’appello, lì dove ha ritenuto che, non avendo la banca prodotto in giudizio tutti gli estratti conto, a partire dal primo, avente necessariamente “saldo zero”, occorrevafare riferimento, in applicazione dei principi sull’onere della prova, al “primo saldo negativo documentato”, non si è, pertanto, attenuta ai principi esposti e dev’essere, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Catania che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 10176-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,nella qualità di società incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] A. E SALERNO F. C. ( ORA [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA]), nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 128 / 20 18 della CORTE D ’ APPELLO D I CATANIA, depositatail 19/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/4/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] CAUSARic. 2018n. 10176 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 1.1. Il tribunale di Ragusa, con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciando sul giudizio introdotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dai suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e sul giudizio, riunito al primo, di opposizione proposto dagli stessi avverso il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla banca per la somma di €. 375.959,77, oltre interessi e spese, ha, per quanto ancora rileva, innanzitutto, condannato la banca al pagamento in favore della società debitrice della somma di € 340.596,48,a titolo di ripetizione degli addebiti illegittimi operati in conto corrente, e, in secondo luogo, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti al pagamento in solidodella minor somma di €. 265.785,79 . 1.2. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente accolto l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, dopo aver dichiarato che: - le somme indebitamente percepite dalla banca, in relazione al conto corrente ordinario, ammontavano in realtà ad €. 108.863,61; - la banca, in relazione al conto anticipi, è creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di €. 72.275,97; ha operatola compensazione tra il credito della [OSCURATO:SOCIETA]., sopra indicato, e gli opposti crediti della banca, pari ad €. 72.275,97 e ad €. 265.785,79, ed ha, per l’effetto,condannato la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a paga re a lla banca la somma di €. 229.198,15, oltre interessi. 1.3. La corte, in particolare, per quanto ancora d’interesse, ha ritenuto la fondat ezza de l motivo d ’ appello principale secondo cui il giudice di primo grado aveva erroneamente determinato i rapporti di dare ed avere fra le parti Ric. 2018n. 10176 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 considerando un “ fittizio saldo zero ” , anziché il saldo negativo del conto corrente ordinario, pari a £. 273.060.641, risultante dal primo degli estratti conto prodotti in giudizio, relativo al 2/1/1992. 1.4. La corte, sul punto, ha ritenuto che il correntista che esercita l’azione di ripetizione, per provare le proprie allegazioni, deve produrre tutti gli estratti conto, a partire dal primo, avente necessariamente “saldo zero”, e che, ove non vi provveda, non potendosi esattamente conteggiare il reale saldo, occorre fare riferimento, in applicazione dei principi sull’onere della prova, al “primo saldo negativo documentato”, “così determinando, di fatto, un restringimento della domanda (conseguente al mancato, parziale, assolvimento dell’onere della prova da parte del correntista)”. 1.5. La corte, quindi, per un verso, ha ritenuto che, in relazione al conto corrente ordinario, la banca aveva percepito indebitamente la somma complessiva di €. 108.863,61 e, per altro verso, ha condannato le parti appellate al pagamento in favore della banca del saldo debitore del conto anticipi pari, all’esito di riconteggio,ad €. 72.275,97. 1.6. La corte, infine, dopo aver preso atto che gli appellati non avevano impugnato la statuizione di condanna al pagamento, in favore della banca, della somma di €. 265.785,79, oltre interessi, ed operata la compensazione tra il credito della società debitrice e gli opposti crediti della banca, pari ad €. 72.275,97 e ad €. 265.785,79, ha, in definitiva, condannato la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della banca, della somma di €. 229.198,15, oltre interessi. 1.7. [OSCURATO:PERSONA] pis [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante d ella [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2018n. 10176 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 23/3/2019, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, notificata, come emerge dalla relazione in atti, in data 22/1/2018. 1.8. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che ha anche depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che il correntista che esercita l’azione di ripetizione, per provare i fatti alla base della propria domanda giudiziale, ha l ’ one re di produrre in giudizio tutti gli estratti conto, iniziando dal primo avente necessariamente saldo zero, senza, tuttavia, considerare che: - in realtà,è la banca, quale titolare del credito oggetto dell’azione di accertamento negativo, ad avere l ’ onere di produrre in giudizio gli estratti conto in serie continua a decorrere dall’apertura del conto; - l ’ accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell’intero andamento del rapporto sulla base degli estratti conto a partire dall’apertura del medesimo. 2.2. Nel caso in esame, infatti, hanno osservato i ricorrenti, “la controversia riguardava due differenti aspetti del medesimo rapporto”, con una prima azione, proposta dalla società correntista, “volta ad ottenere il ricalcolo del saldo del conto corrente epurato degli addebiti illegittimi per interessi commissioni ed oneri non dovuti … a cagione della nullità delle clausole concernent(i) la pattuizione e la determinazione degli stessi”, ed una seconda azione, proposta dalla banca, “avente Ric. 2018n. 10176 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 ad oggetto il saldo comprensivo anche di interessi e costi illegittimamente conteggiati dall’istituto di credito sula base di clausole affette da nullità”. 2.3. Pertanto,hanno concluso i ricorrenti, non avendo la banca prodotto in nessuno dei due procedimentiriuniti tutti gli estratti conto a far data dalla data di inizio dei rapporti contestati, e cioè il 29/7/1989, il rapporto tra le parti dev’essere determinato avendo riguardo non già al primo saldo disponibile, come erroneamente ritenuto dalla corte d’appello, specie se a debito del correntista, in quanto all’evidenza inattendibile in quanto alterato da addebiti illegittimi, ma, come disposto dal tribunale, a partire dal primo estratto conto disponibile azzerandone il saldo se a debito del correntista. 2.4. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale, pur avendo affermato la nullità delle clausole in forza delle quali la banca aveva annotato a debito della correntista interessi, commissioni e costi illegittimi,ha in modo illogico e contraddittorio proceduto al ricalcolo del saldo debitore prendendo come base un estratto conto, e cioè quello al 2/1/1998,in cui sono compresi interessi, commissioni e costi che la stessa corte ha ritenuto indebiti. 3.1. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. 3.2. In tema di rapporti di conto corrente bancario, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione, come nel caso in esame, di contrapposte domande della banca (di pagamento del saldo) e del correntista (di ripetizione degli Ric. 2018n. 10176 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 addebiti illegittimi) implica, in effetti, che ciascuna di esse sia, in linea di principio,onerata della prova della propria pretesa. La mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude, tuttavia, una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi: la mancata produzione degli estratti conto assume, infatti,una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non ̀ influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato. Invero, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all’interno del giudizio, ̀ inconcepibile che l ’ una e l ’ altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell’onere probatorio della controparte, sicché, mancando la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare al rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, al contempo, quest’ultima non potràinvocare, in proprio favore, l’addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti(Cass. n. 22387 del 2021). In definitiva, nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca edel correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa.In assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo del conto nel periodo non documentato, ben può essere, tale prova, integrata dalle ammissioni di controparte, come avviene appunto nella specie, in cui la correntista e i fideiussori, chiedendo l’azzeramento del saldo del primo degli estratti conto Ric. 2018n. 10176 - Sez. 1 - CC del 17 aprile 20 2 3 prodotti dalla banca, implicitamente ammettono di non essere stati, quantomeno, creditori alla stessa data, con ciò fornendo un punto di partenza certo, ancorché minimale, per lo sviluppo successivo dei conteggi del dare/avere tra le parti del conto, che eviti, al tempo stesso, sia il rigetto della domanda della banca, onerata della relativa prova, sia l’accoglimento di essa sulla base di un saldo iniziale non documentato. 3.3. La corte d’appello, lì dove ha ritenuto che, non avendo la banca prodotto in giudizio tutti gli estratti conto, a partire dal primo, avente necessariamente “saldo zero”, occorrevafare riferimento, in applicazione dei principi sull’onere della prova, al “primo saldo negativo documentato”, non si è, pertanto, attenuta ai principi esposti e dev’essere, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Catania che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla co
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