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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 46697/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che i motivi dedotti sono formulati in termini generici e comunque non sono consentiti perché sollecitano apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici del giudice del merito.

Al provvedimento impugnato, che ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova sull'assenza di revisione critica, sulla negativa condotta carceraria e assenza di disponibilità alla partecipazione all'opera rieducativa e sull'inidoneità dell'attività lavorativa (tirocinio formativo di durata molto inferiore alla durata della pena) il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare o l'omessa valutazione di elementi favorevoli disattesi perché meno significativi di quelli negativi o l'erronea inclusione tra i requisiti dell'invocata misura dell'avvio della revisione critica che invece costituisce un importante indicatore dell'adeguatezza della misura alternativa a conseguire effetti risocializzanti e a fronteggiare la pericolosità sociale del condannato.

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 27 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che i motivi dedotti sono formulati in termini generici e comunque non sono consentiti perché sollecitano apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici del giudice del merito. Al provvedimento impugnato, che ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova sull'assenza di revisione critica, sulla negativa condotta carceraria e assenza di disponibilità alla partecipazione all'opera rieducativa e sull'inidoneità dell'attività lavorativa (tirocinio formativo di durata molto inferiore alla durata della pena) il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare o l'omessa valutazione di elementi favorevoli disattesi perché meno significativi di quelli negativi o l'erronea inclusione tra i requisiti dell'invocata misura dell'avvio della revisione critica che invece costituisce un importante indicatore dell'adeguatezza della misura alternativa a conseguire effetti risocializzanti e a fronteggiare la pericolosità sociale del condannato. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 ottobre 2022.
Sentenza Cassazione n. 46697/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris