CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 21754/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa della parte civile; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, senza confrontarsi con le motivazioni spese sul punto in sentenza, replica profili di censuri, relativo alla denegata rinnovazione istruttoria, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. ma non la condanna del ricorrente alla rifusione della spese del grado in favore della parte civile, la cui memoria non ha contribuito alla definizione del ricorso P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.