CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 1969
Cassazione n. 16438/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/03/1969 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Crotone il 03/03/2020, dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo D e condannava [OSCURATO:PERSONA], per i residui reati di cui ai capi B - nel quale si riteneva assorbito il delitto di cui al capo A - e C, alla pena di due anni, undici mesi di reclusione 4.200,00 euro di multa. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione dei reati contestati all'imputato ai capi B e C - censurata per l'insussistenza dell'elemento soggettivo - e per l'applicazione della recidiva specifica, riconosciuta al ricorrente attraverso un percorso argomentativo assertivo e svincolato dalle emergenze processuali. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della giurisdizionale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Catanzaro conformemente alle emergenze processuali. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Catanzaro, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti dalle Forze dell'Ordine il 22/02/2016, nell'immediatezza dei fatti, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi e non contestati dal ricorrente, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle ipotesi di reato ascrittegli ai capi B e C della rubrica. In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a Carnovale discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale catanzarese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta dell'imputato, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal ricorrente, tenuto conto dei suoi precedenti penali, che imponevano di ritenerlo «proclive alla commissione di reati di particolare allarme sociale [...]» e imponevano di applicare la recidiva specifica oggetto di contestazione. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore