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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 41441/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto tentato.

Considerato che l'unico motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, in quanto, in merito alla dosimetrìa della pena inflitta, che si attesta su livelli estremamente bassi, la corte ha valorizzato, con argomentazioni logiche e sufficienti, la personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, e la pervicacia nel delinquere dello stesso.

Tanto, non senza considerare che l'irrogazione di una pena prossima al minimo edittale, determina l'attenuazione dell'obbligo di motivazione del giudice, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto tentato. Considerato che l'unico motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, in quanto, in merito alla dosimetrìa della pena inflitta, che si attesta su livelli estremamente bassi, la corte ha valorizzato, con argomentazioni logiche e sufficienti, la personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, e la pervicacia nel delinquere dello stesso. Tanto, non senza considerare che l'irrogazione di una pena prossima al minimo edittale, determina l'attenuazione dell'obbligo di motivazione del giudice, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 41441/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris