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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 01643/2023

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uente _.<12 ORDINANZA sul ricorso n. 13270/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] del Cile n. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA]. intimata avverso la sentenza n. 4857/2015 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 27 agosto 2015, per come integrata dall'ordinanza di correzione di errore materiale emessa il 19 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che, per quanto qui interessa, con sentenza pubblicata il 27 agosto 2015 la Corte di appello di Roma, dopo avere rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 8 novembre 2006: compensò per un quinto le spese del giudizio di appello rispettivamente anticipate dalla banca e dagli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; condannò la banca al rimborso dei restanti quattro quinti di tali spese e pose a suo carico i quattro quinti delle spese di consulenza tecnica liquidate con decreto del 8 marzo 2013; che con ordinanza (di correzione di errore materiale della citata sentenza di appello) emessa il 19 novembre 2015, la stessa Corte romana dispose che le spese con la sentenza liquidate venissero dalla banca pagate allo Stato (art. 133 t.u. spese di giustizia); che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono la cassazione di tale sentenza, per come integrata dalla citata ordinanza, nella parte in cui dispone che le liquidate spese processuali siano dall'appellante banca pagate per l'intero allo Stato, deducendo che: prima della loro ammissione al patrocinio a spese dello Stato essi ebbero a pagare al consulente tecnico d'ufficio il compenso e le spese a lui liquidate; la deliberazione di ammissione della parte di processo civile al patrocinio a spese dello Stato ha natura costitutiva; la conseguenza è che ad essa è "estranea...ogni attività defensionale effettuata in precedenza e per la quale gli attori hanno sostenuto il costo ed effettuato il relativo pagamento", sì che tale somma, "unitamente alle spese di CTU liquidate e pagate dagli odierni istanti prima dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve essere integralmente rimborsata agli stessi"; di ciò l'ordinanza della Corte di appello non tiene conto; che l'intimata [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese; che il ricorso è inammissibile perché, in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., non contiene l'indicazione degli atti e documenti sui quali esso si fonda (id est, quanto meno: la comparsa di costituzione dai ricorrenti depositata nel giudizio di appello; il decreto di liquidazione del compenso e delle spese al consulente tecnico d'ufficio del 8 marzo 2013; il pagamento di tali somme di danaro da parte dei ricorrenti; le anticipazioni di spese e compenso dai ricorrenti pagati al loro difensore con procura nel giudizio di appello; la deliberazione di ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato), non consentendo così alcuna valutazione relativa alla questione di diritto contenuta nell'unico motivo di impugnazione dell'ordinanza del 19 novembre 2015; che non vi è obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali in quanto la parte vittoriosa non ha svolto difese.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente _.<12 ORDINANZA sul ricorso n. 13270/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] del Cile n. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende per procura speciale estesa a margine del ricorso ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA]. intimata avverso la sentenza n. 4857/2015 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 27 agosto 2015, per come integrata dall'ordinanza di correzione di errore materiale emessa il 19 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] che, per quanto qui interessa, con sentenza pubblicata il 27 agosto 2015 la Corte di appello di Roma, dopo avere rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 8 novembre 2006: compensò per un quinto le spese del giudizio di appello rispettivamente anticipate dalla banca e dagli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; condannò la banca al rimborso dei restanti quattro quinti di tali spese e pose a suo carico i quattro quinti delle spese di consulenza tecnica liquidate con decreto del 8 marzo 2013; che con ordinanza (di correzione di errore materiale della citata sentenza di appello) emessa il 19 novembre 2015, la stessa Corte romana dispose che le spese con la sentenza liquidate venissero dalla banca pagate allo Stato (art. 133 t.u. spese di giustizia); che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono la cassazione di tale sentenza, per come integrata dalla citata ordinanza, nella parte in cui dispone che le liquidate spese processuali siano dall'appellante banca pagate per l'intero allo Stato, deducendo che: prima della loro ammissione al patrocinio a spese dello Stato essi ebbero a pagare al consulente tecnico d'ufficio il compenso e le spese a lui liquidate; la deliberazione di ammissione della parte di processo civile al patrocinio a spese dello Stato ha natura costitutiva; la conseguenza è che ad essa è "estranea...ogni attività defensionale effettuata in precedenza e per la quale gli attori hanno sostenuto il costo ed effettuato il relativo pagamento", sì che tale somma, "unitamente alle spese di CTU liquidate e pagate dagli odierni istanti prima dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve essere integralmente rimborsata agli stessi"; di ciò l'ordinanza della Corte di appello non tiene conto; che l'intimata [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese; che il ricorso è inammissibile perché, in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., non contiene l'indicazione degli atti e documenti sui quali esso si fonda (id est, quanto meno: la comparsa di costituzione dai ricorrenti depositata nel giudizio di appello; il decreto di liquidazione del compenso e delle spese al consulente tecnico d'ufficio del 8 marzo 2013; il pagamento di tali somme di danaro da parte dei ricorrenti; le anticipazioni di spese e compenso dai ricorrenti pagati al loro difensore con procura nel giudizio di appello; la deliberazione di ammissione dei ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato), non consentendo così alcuna valutazione relativa alla questione di diritto contenuta nell'unico motivo di impugnazione dell'ordinanza del 19 novembre 2015; che non vi è obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali in quanto la parte vittoriosa non ha svolto difese. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera
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