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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2026

Cassazione n. 06933/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10838/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco inpresso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato perlegge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIOVANNI ARIETA, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificataè domiciliata per legge;-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiMASSIMILIANO SCOGNAMIGLIO e [OSCURATO:PERSONA], pressoNumero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato perlegge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 52 [OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 800/2024depositata il 23/02/2024.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] era proprietario di due locali commercialifacenti parte del condominio sito in [OSCURATO:PERSONA] al CorsoAldo Moro n. 52: uno era da lui utilizzato per svolgere la sua attività dibarbiere e l'altro era stato da lui concesso in locazione per losvolgimento di altra attività.Nel 2009, tale condominio veniva sgomberato in forzadell’ordinanza sindacale n. 149/2009 per consentire l'esecuzione diurgenti lavori di messa in sicurezza e consolidamentostatico/strutturale del fabbricato.2. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere ilrisarcimento del danno da mancato godimento degli immobili (unoadibito a propria attività di barbiere e l'altro locato a terzi) e il rimborsodelle spese sostenute per i lavori di consolidamento dello stabile.

Insintesi, secondo la ricostruzione attorea, confermata dalle indaginitecniche, il dissesto statico dell'edificio era stato causato dalle continueinfiltrazioni di liquami e acqua provenienti dalla vetusta rete fognaria eidrica comunale, risalente all'epoca romana e in pessimo stato dimanutenzione.Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026Si costituiva il Comune per eccepire la prescrizione del diritto alrisarcimento del danno e l’infondatezza della domanda, nonché perchiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ai finidella manleva.Quest’ultima si costituiva per chiedere il rigetto della domanda.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ordinava l’integrazionedel contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], cheveniva dichiarato contumace.

Quindi, istruita la causa, con sentenzan. 1811/2020, rigettava la domanda e condannava il [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese di lite in favore del Comune e di [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.p.A.Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, censurandol’erroneità del rigetto della domanda per difetto di prova dell’eventodannoso e del nesso eziologico e l’erroneità del rigetto per mancatadimostrazione delle voci di danno.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. sicostituivano con distinte comparse di risposta.[OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato contumace.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 800/2024,riformando la sentenza impugnata, accoglieva l’impugnazione e, perl’effetto: condannava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 126.800,74, oltreinteressi legali; condannava [OSCURATO:SOCIETA]. a rivalere il [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 6.197,48, oltre interessidi mora ai tassi di cui all’art. 1284, co. 1, c.c.; condannava il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in solido, alpagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.3.

Avverso tale sentenza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso articolando sette motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito condistinti controricorsi.Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I Difensori del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella sentenza impugnata la corte territoriale, dopo averconfermato il rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dalComune, nel merito, riformando parzialmente la sentenza del giudicedi primo grado, che aveva rigettato la domanda del [OSCURATO:PERSONA]: a) haaccertato la responsabilità esclusiva dell'Ente comunale ex art. 2051c.c. per l'omessa manutenzione delle condotte, ritenendo le infiltrazionila "causa prevalente" del cedimento fondale; b) ha condannato: da unlato, il Comune a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 126.800,74,oltre interessi legali; e, dall’altro, la [OSCURATO:SOCIETA]. (subentrata aIna Assitalia) a rivalere il Comune limitatamente alla somma di €6.197,48, in base ai massimali e alle franchigie della polizza vigenteall'epoca del sinistro.2.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso settemotivi.

Precisamente:- con il primo motivo denuncia Motivo ex art. 360 n°3 CPC:erronea applicazione dell’art. 346 CPC , nella parte in cui la corteterritoriale ha ritenuto rinunciata l’eccezione di prescrizione,nonostante fosse stata espressamente riproposta.

Sostiene che, inquanto vittorioso in primo grado, il ricorrente aveva interesse solo ariproporre le eccezioni già formulate.

Osserva, inoltre, che la pretesarisarcitoria si era comunque prescritta, sia che si volesse applicare iltermine quinquennale ex art. 2051 c.c. sia il termine decennale ex art.2043 c.c., poiché l’attore avrebbe dovuto avvedersi tempestivamentedelle infiltrazioni dedotte;Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026- con il secondo motivo denuncia Motivo ex art. 360 n°5 CPC:erroneo, incompleto e parzialmente omesso esame di fatti decisivi peril giudizio, oggetto di discussione tra le parti , nella parte in cui lacorte territoriale non ha valorizzato le risultanze di altre perizie (arch.Comella e arch.

Morelli) che descrivevano lo stato di fatiscenzadell'edificio già da decenni, indipendentemente dalle perdite fognarie,nonché nella parte in cui ha liquidato i danni senza distinguere tra quellirelativi ai vani dell’attore e quelli dell’intero fabbricato;- con il terzo motivo denuncia Motivo ex art. 360 n°3 CPC:violazione dell’art. 1227 Codice Civile – omessa valutazione didocumenti agli atti del giudizio , nella parte in cui la corte territorialenon ha applicato l’art. 1227 c.c., omettendo di considerare il concorsodi colpa dei condomini.

Sostiene che l’inerzia di questi ultimi (compresoil [OSCURATO:PERSONA]), che avrebbero atteso dieci anni prima di iniziare i lavori diristrutturazione necessari sin dal 2008, aveva aggravato i danni;- con il quarto motivo denuncia Motivo ex art. 360 n°3 e n°5CPC: erronea valutazione della CTU e violazione dell’art. 61 CPC –omessa valutazione di documenti agli atti del giudizio , nella parte incui la corte territoriale ha aderito alle conclusioni del perito d'ufficio(Ing.

Varvo), omettendo di considerare i profili di colpa del Condominioe le critiche dei consulenti di parte;- con il quinto motivo denuncia Motivo ex art. 360 n°5 CPC:omesso esame o errata valutazione di fatti decisivi per il giudizio ,nella parte in cui la corte territoriale ha riconosciuto a favore del Grassoun danno da mancato godimento dell’immobile locato per un periododi complessivi 71 mesi (dalla data dello sgombero, avvenuta nel luglio2009, al giugno 2015), nonostante il contratto di locazione di uno deilocali scadesse nel 2010 e [OSCURATO:PERSONA] avesse già raggiunto l'etàpensionabile nel 2009;- con il sesto motivo denuncia Motivo ex art. 360 n°3 CPC:violazione dell’art. 2041 Codice Civile , nella parte in cui la corteNumero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026territoriale, riconoscendo al [OSCURATO:PERSONA] l’intera somma di €. 42.375,11 chelo stesso assumeva di aver speso per i lavori di ristrutturazione,avrebbe in sostanza ingiustificatamente arricchito il [OSCURATO:PERSONA]; in sintesi,secondo il Comune, il [OSCURATO:PERSONA] trarrebbe un ingiusto profitto dallarifusione integrale delle spese sostenute, ritrovandosi proprietario di unimmobile completamente ristrutturato e di valore superiore rispettoallo stato antecedente allo sgombero;- con il settimo motivo denuncia Motivo ex art. 360 n. 3 CPC:violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art.91 CPC nella parte in cui la corte territoriale l’ha condannato allespese dei due gradi di merito in conseguenza dell’illegittimità delladecisione principale.3.

Il ricorso è inammissibile.3.1.

Inammissibile è il primo motivo.L’art. 346 c.p.c. consente la mera riproposizione delle eccezionisolo alla parte totalmente vittoriosa su quel capo di domanda.Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva rigettatol’eccezione di prescrizione con specifica motivazione (atti interruttividel 2011 e 2013).Ne consegue che il Comune, essendo soccombente su tale punto,avrebbe dovuto proporre un appello incidentale specifico.Limitarsi a “riproporre” l’eccezione ex art. 346 c.p.c. èinsufficiente, poiché tale norma si applica solo alla parte totalmentevittoriosa nel merito che intende sottoporre al giudice di secondo gradoquestioni rimaste assorbite.In ogni caso, parte ricorrente non ha richiamato il punto in cuil’eccezione è stata riproposta.3.2.

Inammissibile è il secondo motivo.Il Comune ricorrente non indica un “fatto storico” omesso (art.360 n. 5 c.p.c.), ma contesta la valutazione di documenti (altre perizie)che la corte di merito ha ritenuto superate dalla CTU e torna aNumero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026sostenere che le cause dei danni all’immobile erano preesistentiall’ordinanza di sgombero.Occorre al riguardo ribadire che la scelta tra diverse risultanzeprobatorie è un’attività riservata al giudice di merito.3.3.

Inammissibile è il terzo motivo.Il motivo si palesa inammissibile per difetto di autosufficienza(art. 366 n. 6 c.p.c.), non riportando specificamente i passaggi degliInoltre, sotto l’apparenza di una violazione di legge, la doglianzamira in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito, precluso in sededi legittimità.3.4.

Inammissibile è il quarto motivo.Anche tale motivo è inammissibile per carenza di specificità eautosufficienza.

Il ricorrente non ha trascritto i punti salienti delleperizie contestate, né ha indicato dove localizzarle nel fascicolo, né haconfutato analiticamente il percorso logico seguito dalla Corteterritoriale per aderire alle conclusioni dell'ausiliare.

E, così operando,ha confezionato un motivo privo della necessaria autosufficienza (art.366 n. 6 c.p.c.).3.5.

Inammissibile è il quinto motivo.Invero, la determinazione del periodo di mancato godimentodegli immobili (71 mesi) da prendere a base della liquidazione deldanno è una valutazione di fatto.

La Corte ha motivato tale durata inbase alla persistenza dello sgombero e alla necessità dei lavori diripristino; il ricorso tenta di sovrapporre una diversa ricostruzionecronologica non consentita in sede di legittimità.3.6.

Inammissibile è il sesto motivo.La censura confonde il piano dell’an debeatur con quello delquantum debeatur.

In un’azione fondata sulla responsabilità ex art.2051 c.c., l’eventuale incremento di valore dell’immobile a seguito deilavori di ripristino non integra un’ipotesi di ingiustificato arricchimento,Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026ma rileva, semmai, come criterio correttivo nella quantificazione deldanno, profilo che attiene al merito ed è insindacabile in questa sede.3.7.

Inammissibile, infine, è il settimo motivo.Si tratta di un “non motivo”, in quanto la censura sulle spese èpresentata come mera conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi(res sperata), senza denunciare una violazione autonoma del principiodi soccombenza.

Poiché il giudice di merito ha applicato correttamenteil criterio della soccombenza sostanziale a seguito del rigetto delle tesicomunali, la decisione sulle spese è immune da vizi.4.

In definitiva, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di partericorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti resistenti,nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali peril pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] danni damancato godimento diPASQUALE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere-Rel. locali commerciali e spesesostenute per lavori diMARCO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere consolidamento.[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAd cc 20 febbraio 2026PAOLO [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10838/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco inpresso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato perlegge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIOVANNI ARIETA, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificataè domiciliata per legge;-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiMASSIMILIANO SCOGNAMIGLIO e [OSCURATO:PERSONA], pressoNumero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato perlegge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 52 [OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 800/2024depositata il 23/02/2024.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] era proprietario di due locali commercialifacenti parte del condominio sito in [OSCURATO:PERSONA] al CorsoAldo Moro n. 52: uno era da lui utilizzato per svolgere la sua attività dibarbiere e l'altro era stato da lui concesso in locazione per losvolgimento di altra attività.Nel 2009, tale condominio veniva sgomberato in forzadell’ordinanza sindacale n. 149/2009 per consentire l'esecuzione diurgenti lavori di messa in sicurezza e consolidamentostatico/strutturale del fabbricato.2. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere ilrisarcimento del danno da mancato godimento degli immobili (unoadibito a propria attività di barbiere e l'altro locato a terzi) e il rimborsodelle spese sostenute per i lavori di consolidamento dello stabile.

Insintesi, secondo la ricostruzione attorea, confermata dalle indaginitecniche, il dissesto statico dell'edificio era stato causato dalle continueinfiltrazioni di liquami e acqua provenienti dalla vetusta rete fognaria eidrica comunale, risalente all'epoca romana e in pessimo stato dimanutenzione.Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026Si costituiva il Comune per eccepire la prescrizione del diritto alrisarcimento del danno e l’infondatezza della domanda, nonché perchiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ai finidella manleva.Quest’ultima si costituiva per chiedere il rigetto della domanda.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ordinava l’integrazionedel contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], cheveniva dichiarato contumace.

Quindi, istruita la causa, con sentenzan. 1811/2020, rigettava la domanda e condannava il [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese di lite in favore del Comune e di [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.p.A.Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, censurandol’erroneità del rigetto della domanda per difetto di prova dell’eventodannoso e del nesso eziologico e l’erroneità del rigetto per mancatadimostrazione delle voci di danno.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. sicostituivano con distinte comparse di risposta.[OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato contumace.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 800/2024,riformando la sentenza impugnata, accoglieva l’impugnazione e, perl’effetto: condannava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 126.800,74, oltreinteressi legali; condannava [OSCURATO:SOCIETA]. a rivalere il [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 6.197,48, oltre interessidi mora ai tassi di cui all’art. 1284, co. 1, c.c.; condannava il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in solido, alpagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.3.

Avverso tale sentenza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso articolando sette motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito condistinti controricorsi.Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I Difensori del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella sentenza impugnata la corte territoriale, dopo averconfermato il rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dalComune, nel merito, riformando parzialmente la sentenza del giudicedi primo grado, che aveva rigettato la domanda del [OSCURATO:PERSONA]: a) haaccertato la responsabilità esclusiva dell'Ente comunale ex art. 2051c.c. per l'omessa manutenzione delle condotte, ritenendo le infiltrazionila "causa prevalente" del cedimento fondale; b) ha condannato: da unlato, il Comune a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 126.800,74,oltre interessi legali; e, dall’altro, la [OSCURATO:SOCIETA]. (subentrata aIna Assitalia) a rivalere il Comune limitatamente alla somma di €6.197,48, in base ai massimali e alle franchigie della polizza vigenteall'epoca del sinistro.2.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso settemotivi.

Precisamente:- con il primo motivo denuncia Motivo ex art. 360 n°3 CPC:erronea applicazione dell’art. 346 CPC , nella parte in cui la corteterritoriale ha ritenuto rinunciata l’eccezione di prescrizione,nonostante fosse stata espressamente riproposta.

Sostiene che, inquanto vittorioso in primo grado, il ricorrente aveva interesse solo ariproporre le eccezioni già formulate.

Osserva, inoltre, che la pretesarisarcitoria si era comunque prescritta, sia che si volesse applicare iltermine quinquennale ex art. 2051 c.c. sia il termine decennale ex art.2043 c.c., poiché l’attore avrebbe dovuto avvedersi tempestivamentedelle infiltrazioni dedotte;Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026- con il secondo motivo denuncia Motivo ex art. 360 n°5 CPC:erroneo, incompleto e parzialmente omesso esame di fatti decisivi peril giudizio, oggetto di discussione tra le parti , nella parte in cui lacorte territoriale non ha valorizzato le risultanze di altre perizie (arch.Comella e arch.

Morelli) che descrivevano lo stato di fatiscenzadell'edificio già da decenni, indipendentemente dalle perdite fognarie,nonché nella parte in cui ha liquidato i danni senza distinguere tra quellirelativi ai vani dell’attore e quelli dell’intero fabbricato;- con il terzo motivo denuncia Motivo ex art. 360 n°3 CPC:violazione dell’art. 1227 Codice Civile – omessa valutazione didocumenti agli atti del giudizio , nella parte in cui la corte territorialenon ha applicato l’art. 1227 c.c., omettendo di considerare il concorsodi colpa dei condomini.

Sostiene che l’inerzia di questi ultimi (compresoil [OSCURATO:PERSONA]), che avrebbero atteso dieci anni prima di iniziare i lavori diristrutturazione necessari sin dal 2008, aveva aggravato i danni;- con il quarto motivo denuncia Motivo ex art. 360 n°3 e n°5CPC: erronea valutazione della CTU e violazione dell’art. 61 CPC –omessa valutazione di documenti agli atti del giudizio , nella parte incui la corte territoriale ha aderito alle conclusioni del perito d'ufficio(Ing.

Varvo), omettendo di considerare i profili di colpa del Condominioe le critiche dei consulenti di parte;- con il quinto motivo denuncia Motivo ex art. 360 n°5 CPC:omesso esame o errata valutazione di fatti decisivi per il giudizio ,nella parte in cui la corte territoriale ha riconosciuto a favore del Grassoun danno da mancato godimento dell’immobile locato per un periododi complessivi 71 mesi (dalla data dello sgombero, avvenuta nel luglio2009, al giugno 2015), nonostante il contratto di locazione di uno deilocali scadesse nel 2010 e [OSCURATO:PERSONA] avesse già raggiunto l'etàpensionabile nel 2009;- con il sesto motivo denuncia Motivo ex art. 360 n°3 CPC:violazione dell’art. 2041 Codice Civile , nella parte in cui la corteNumero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026territoriale, riconoscendo al [OSCURATO:PERSONA] l’intera somma di €. 42.375,11 chelo stesso assumeva di aver speso per i lavori di ristrutturazione,avrebbe in sostanza ingiustificatamente arricchito il [OSCURATO:PERSONA]; in sintesi,secondo il Comune, il [OSCURATO:PERSONA] trarrebbe un ingiusto profitto dallarifusione integrale delle spese sostenute, ritrovandosi proprietario di unimmobile completamente ristrutturato e di valore superiore rispettoallo stato antecedente allo sgombero;- con il settimo motivo denuncia Motivo ex art. 360 n. 3 CPC:violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art.91 CPC nella parte in cui la corte territoriale l’ha condannato allespese dei due gradi di merito in conseguenza dell’illegittimità delladecisione principale.3.

Il ricorso è inammissibile.3.1.

Inammissibile è il primo motivo.L’art. 346 c.p.c. consente la mera riproposizione delle eccezionisolo alla parte totalmente vittoriosa su quel capo di domanda.Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva rigettatol’eccezione di prescrizione con specifica motivazione (atti interruttividel 2011 e 2013).Ne consegue che il Comune, essendo soccombente su tale punto,avrebbe dovuto proporre un appello incidentale specifico.Limitarsi a “riproporre” l’eccezione ex art. 346 c.p.c. èinsufficiente, poiché tale norma si applica solo alla parte totalmentevittoriosa nel merito che intende sottoporre al giudice di secondo gradoquestioni rimaste assorbite.In ogni caso, parte ricorrente non ha richiamato il punto in cuil’eccezione è stata riproposta.3.2.

Inammissibile è il secondo motivo.Il Comune ricorrente non indica un “fatto storico” omesso (art.360 n. 5 c.p.c.), ma contesta la valutazione di documenti (altre perizie)che la corte di merito ha ritenuto superate dalla CTU e torna aNumero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026sostenere che le cause dei danni all’immobile erano preesistentiall’ordinanza di sgombero.Occorre al riguardo ribadire che la scelta tra diverse risultanzeprobatorie è un’attività riservata al giudice di merito.3.3.

Inammissibile è il terzo motivo.Il motivo si palesa inammissibile per difetto di autosufficienza(art. 366 n. 6 c.p.c.), non riportando specificamente i passaggi degliInoltre, sotto l’apparenza di una violazione di legge, la doglianzamira in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito, precluso in sededi legittimità.3.4.

Inammissibile è il quarto motivo.Anche tale motivo è inammissibile per carenza di specificità eautosufficienza.

Il ricorrente non ha trascritto i punti salienti delleperizie contestate, né ha indicato dove localizzarle nel fascicolo, né haconfutato analiticamente il percorso logico seguito dalla Corteterritoriale per aderire alle conclusioni dell'ausiliare.

E, così operando,ha confezionato un motivo privo della necessaria autosufficienza (art.366 n. 6 c.p.c.).3.5.

Inammissibile è il quinto motivo.Invero, la determinazione del periodo di mancato godimentodegli immobili (71 mesi) da prendere a base della liquidazione deldanno è una valutazione di fatto.

La Corte ha motivato tale durata inbase alla persistenza dello sgombero e alla necessità dei lavori diripristino; il ricorso tenta di sovrapporre una diversa ricostruzionecronologica non consentita in sede di legittimità.3.6.

Inammissibile è il sesto motivo.La censura confonde il piano dell’an debeatur con quello delquantum debeatur.

In un’azione fondata sulla responsabilità ex art.2051 c.c., l’eventuale incremento di valore dell’immobile a seguito deilavori di ripristino non integra un’ipotesi di ingiustificato arricchimento,Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026ma rileva, semmai, come criterio correttivo nella quantificazione deldanno, profilo che attiene al merito ed è insindacabile in questa sede.3.7.

Inammissibile, infine, è il settimo motivo.Si tratta di un “non motivo”, in quanto la censura sulle spese èpresentata come mera conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi(res sperata), senza denunciare una violazione autonoma del principiodi soccombenza.

Poiché il giudice di merito ha applicato correttamenteil criterio della soccombenza sostanziale a seguito del rigetto delle tesicomunali, la decisione sulle spese è immune da vizi.4.

In definitiva, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di partericorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti resistenti,nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali peril pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida, quanto alla compagnia [OSCURATO:PERSONA],in euro 7.600,00 per compensi, e, quanto al [OSCURATO:PERSONA], in euro 5.900,00per compensi, oltre, per ciascuna delle parti resistenti, alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a normadel comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il PresidenteLina RubinoPDFinvalido *P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida, quanto alla compagnia [OSCURATO:PERSONA],in euro 7.600,00 per compensi, e, quanto al [OSCURATO:PERSONA], in euro 5.900,00per compensi, oltre, per ciascuna delle parti resistenti, alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a normadel comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il PresidenteLina RubinoPDFinvalido *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10838/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco inpresso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato perlegge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIOVANNI ARIETA, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificataè domiciliata per legge;-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiMASSIMILIANO SCOGNAMIGLIO e [OSCURATO:PERSONA], pressoNumero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato perlegge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 52 [OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 800/2024depositata il 23/02/2024.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] era proprietario di due locali commercialifacenti parte del condominio sito in [OSCURATO:PERSONA] al CorsoAldo Moro n. 52: uno era da lui utilizzato per svolgere la sua attività dibarbiere e l'altro era stato da lui concesso in locazione per losvolgimento di altra attività.Nel 2009, tale condominio veniva sgomberato in forzadell’ordinanza sindacale n. 149/2009 per consentire l'esecuzione diurgenti lavori di messa in sicurezza e consolidamentostatico/strutturale del fabbricato.2. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere ilrisarcimento del danno da mancato godimento degli immobili (unoadibito a propria attività di barbiere e l'altro locato a terzi) e il rimborsodelle spese sostenute per i lavori di consolidamento dello stabile. Insintesi, secondo la ricostruzione attorea, confermata dalle indaginitecniche, il dissesto statico dell'edificio era stato causato dalle continueinfiltrazioni di liquami e acqua provenienti dalla vetusta rete fognaria eidrica comunale, risalente all'epoca romana e in pessimo stato dimanutenzione.Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026Si costituiva il Comune per eccepire la prescrizione del diritto alrisarcimento del danno e l’infondatezza della domanda, nonché perchiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ai finidella manleva.Quest’ultima si costituiva per chiedere il rigetto della domanda.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ordinava l’integrazionedel contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], cheveniva dichiarato contumace.  Quindi, istruita la causa, con sentenzan. 1811/2020, rigettava la domanda e condannava il [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese di lite in favore del Comune e di [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.p.A.Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, censurandol’erroneità del rigetto della domanda per difetto di prova dell’eventodannoso e del nesso eziologico e l’erroneità del rigetto per mancatadimostrazione delle voci di danno.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. sicostituivano con distinte comparse di risposta.[OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato contumace.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 800/2024,riformando la sentenza impugnata, accoglieva l’impugnazione e, perl’effetto: condannava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 126.800,74, oltreinteressi legali; condannava [OSCURATO:SOCIETA]. a rivalere il [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 6.197,48, oltre interessidi mora ai tassi di cui all’art. 1284, co. 1, c.c.; condannava il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in solido, alpagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.3. Avverso tale sentenza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso articolando sette motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito condistinti controricorsi.Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I Difensori del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella sentenza impugnata la corte territoriale, dopo averconfermato il rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dalComune, nel merito, riformando parzialmente la sentenza del giudicedi primo grado, che aveva rigettato la domanda del [OSCURATO:PERSONA]: a) haaccertato la responsabilità esclusiva dell'Ente comunale ex art. 2051c.c. per l'omessa manutenzione delle condotte, ritenendo le infiltrazionila "causa prevalente" del cedimento fondale; b) ha condannato: da unlato, il Comune a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 126.800,74,oltre interessi legali; e, dall’altro, la [OSCURATO:SOCIETA]. (subentrata aIna Assitalia) a rivalere il Comune limitatamente alla somma di €6.197,48, in base ai massimali e alle franchigie della polizza vigenteall'epoca del sinistro.2. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso settemotivi. Precisamente:- con il primo motivo denuncia   Motivo ex art. 360 n°3 CPC:erronea applicazione dell’art. 346 CPC  , nella parte in cui la corteterritoriale ha ritenuto rinunciata l’eccezione di prescrizione,nonostante fosse stata espressamente riproposta. Sostiene che, inquanto vittorioso in primo grado, il ricorrente aveva interesse solo ariproporre le eccezioni già formulate. Osserva, inoltre, che la pretesarisarcitoria si era comunque prescritta, sia che si volesse applicare iltermine quinquennale ex art. 2051 c.c. sia il termine decennale ex art.2043 c.c., poiché l’attore avrebbe dovuto avvedersi tempestivamentedelle infiltrazioni dedotte;Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026- con il secondo motivo denuncia   Motivo ex art. 360 n°5 CPC:erroneo, incompleto e parzialmente omesso esame di fatti decisivi peril giudizio, oggetto di discussione tra le parti  , nella parte in cui lacorte territoriale non ha valorizzato le risultanze di altre perizie (arch.Comella e arch. Morelli) che descrivevano lo stato di fatiscenzadell'edificio già da decenni, indipendentemente dalle perdite fognarie,nonché nella parte in cui ha liquidato i danni senza distinguere tra quellirelativi ai vani dell’attore e quelli dell’intero fabbricato;- con il terzo motivo denuncia   Motivo ex art. 360 n°3 CPC:violazione dell’art. 1227 Codice Civile – omessa valutazione didocumenti agli atti del giudizio  , nella parte in cui la corte territorialenon ha applicato l’art. 1227 c.c., omettendo di considerare il concorsodi colpa dei condomini. Sostiene che l’inerzia di questi ultimi (compresoil [OSCURATO:PERSONA]), che avrebbero atteso dieci anni prima di iniziare i lavori diristrutturazione necessari sin dal 2008, aveva aggravato i danni;- con il quarto motivo denuncia   Motivo ex art. 360 n°3 e n°5CPC: erronea valutazione della CTU e violazione dell’art. 61 CPC –omessa valutazione di documenti agli atti del giudizio  , nella parte incui la corte territoriale ha aderito alle conclusioni del perito d'ufficio(Ing. Varvo), omettendo di considerare i profili di colpa del Condominioe le critiche dei consulenti di parte;- con il quinto motivo denuncia   Motivo ex art. 360 n°5 CPC:omesso esame o errata valutazione di fatti decisivi per il giudizio  ,nella parte in cui la corte territoriale ha riconosciuto a favore del Grassoun danno da mancato godimento dell’immobile locato per un periododi complessivi 71 mesi (dalla data dello sgombero, avvenuta nel luglio2009, al giugno 2015), nonostante il contratto di locazione di uno deilocali scadesse nel 2010 e [OSCURATO:PERSONA] avesse già raggiunto l'etàpensionabile nel 2009;- con il sesto motivo denuncia   Motivo ex art. 360 n°3 CPC:violazione dell’art. 2041 Codice Civile  , nella parte in cui la corteNumero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026territoriale, riconoscendo al [OSCURATO:PERSONA] l’intera somma di €. 42.375,11 chelo stesso assumeva di aver speso per i lavori di ristrutturazione,avrebbe in sostanza ingiustificatamente arricchito il [OSCURATO:PERSONA]; in sintesi,secondo il Comune, il [OSCURATO:PERSONA] trarrebbe un ingiusto profitto dallarifusione integrale delle spese sostenute, ritrovandosi proprietario di unimmobile completamente ristrutturato e di valore superiore rispettoallo stato antecedente allo sgombero;- con il settimo motivo denuncia   Motivo ex art. 360 n. 3 CPC:violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art.91 CPC   nella parte in cui la corte territoriale l’ha condannato allespese dei due gradi di merito in conseguenza dell’illegittimità delladecisione principale.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Inammissibile è il primo motivo.L’art. 346 c.p.c. consente la mera riproposizione delle eccezionisolo alla parte totalmente vittoriosa su quel capo di domanda.Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva rigettatol’eccezione di prescrizione con specifica motivazione (atti interruttividel 2011 e 2013).Ne consegue che il Comune, essendo soccombente su tale punto,avrebbe dovuto proporre un appello incidentale specifico.Limitarsi a “riproporre” l’eccezione ex art. 346 c.p.c. èinsufficiente, poiché tale norma si applica solo alla parte totalmentevittoriosa nel merito che intende sottoporre al giudice di secondo gradoquestioni rimaste assorbite.In ogni caso, parte ricorrente non ha richiamato il punto in cuil’eccezione è stata riproposta.3.2. Inammissibile è il secondo motivo.Il Comune ricorrente non indica un “fatto storico” omesso (art.360 n. 5 c.p.c.), ma contesta la valutazione di documenti (altre perizie)che la corte di merito ha ritenuto superate dalla CTU e torna aNumero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026sostenere che le cause dei danni all’immobile erano preesistentiall’ordinanza di sgombero.Occorre al riguardo ribadire che la scelta tra diverse risultanzeprobatorie è un’attività riservata al giudice di merito.3.3. Inammissibile è il terzo motivo.Il motivo si palesa inammissibile per difetto di autosufficienza(art. 366 n. 6 c.p.c.), non riportando specificamente i passaggi degliInoltre, sotto l’apparenza di una violazione di legge, la doglianzamira in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito, precluso in sededi legittimità.3.4. Inammissibile è il quarto motivo.Anche tale motivo è inammissibile per carenza di specificità eautosufficienza. Il ricorrente non ha trascritto i punti salienti delleperizie contestate, né ha indicato dove localizzarle nel fascicolo, né haconfutato analiticamente il percorso logico seguito dalla Corteterritoriale per aderire alle conclusioni dell'ausiliare. E, così operando,ha confezionato un motivo privo della necessaria autosufficienza (art.366 n. 6 c.p.c.).3.5. Inammissibile è il quinto motivo.Invero, la determinazione del periodo di mancato godimentodegli immobili (71 mesi) da prendere a base della liquidazione deldanno è una valutazione di fatto. La Corte ha motivato tale durata inbase alla persistenza dello sgombero e alla necessità dei lavori diripristino; il ricorso tenta di sovrapporre una diversa ricostruzionecronologica non consentita in sede di legittimità.3.6. Inammissibile è il sesto motivo.La censura confonde il piano dell’an debeatur con quello delquantum debeatur. In un’azione fondata sulla responsabilità ex art.2051 c.c., l’eventuale incremento di valore dell’immobile a seguito deilavori di ripristino non integra un’ipotesi di ingiustificato arricchimento,Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026ma rileva, semmai, come criterio correttivo nella quantificazione deldanno, profilo che attiene al merito ed è insindacabile in questa sede.3.7. Inammissibile, infine, è il settimo motivo.Si tratta di un “non motivo”, in quanto la censura sulle spese èpresentata come mera conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi(res sperata), senza denunciare una violazione autonoma del principiodi soccombenza. Poiché il giudice di merito ha applicato correttamenteil criterio della soccombenza sostanziale a seguito del rigetto delle tesicomunali, la decisione sulle spese è immune da vizi.4. In definitiva, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di partericorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti resistenti,nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali peril pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] danni damancato godimento diPASQUALE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere-Rel. locali commerciali e spesesostenute per lavori diMARCO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere consolidamento.[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAd cc 20 febbraio 2026PAOLO [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10838/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco inpresso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato perlegge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIOVANNI ARIETA, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificataè domiciliata per legge;-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiMASSIMILIANO SCOGNAMIGLIO e [OSCURATO:PERSONA], pressoNumero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato perlegge;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 52 [OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 800/2024depositata il 23/02/2024.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] era proprietario di due locali commercialifacenti parte del condominio sito in [OSCURATO:PERSONA] al CorsoAldo Moro n. 52: uno era da lui utilizzato per svolgere la sua attività dibarbiere e l'altro era stato da lui concesso in locazione per losvolgimento di altra attività.Nel 2009, tale condominio veniva sgomberato in forzadell’ordinanza sindacale n. 149/2009 per consentire l'esecuzione diurgenti lavori di messa in sicurezza e consolidamentostatico/strutturale del fabbricato.2. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere ilrisarcimento del danno da mancato godimento degli immobili (unoadibito a propria attività di barbiere e l'altro locato a terzi) e il rimborsodelle spese sostenute per i lavori di consolidamento dello stabile. Insintesi, secondo la ricostruzione attorea, confermata dalle indaginitecniche, il dissesto statico dell'edificio era stato causato dalle continueinfiltrazioni di liquami e acqua provenienti dalla vetusta rete fognaria eidrica comunale, risalente all'epoca romana e in pessimo stato dimanutenzione.Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026Si costituiva il Comune per eccepire la prescrizione del diritto alrisarcimento del danno e l’infondatezza della domanda, nonché perchiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ai finidella manleva.Quest’ultima si costituiva per chiedere il rigetto della domanda.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ordinava l’integrazionedel contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], cheveniva dichiarato contumace.  Quindi, istruita la causa, con sentenzan. 1811/2020, rigettava la domanda e condannava il [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese di lite in favore del Comune e di [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.p.A.Avverso tale sentenza il [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, censurandol’erroneità del rigetto della domanda per difetto di prova dell’eventodannoso e del nesso eziologico e l’erroneità del rigetto per mancatadimostrazione delle voci di danno.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. sicostituivano con distinte comparse di risposta.[OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato contumace.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 800/2024,riformando la sentenza impugnata, accoglieva l’impugnazione e, perl’effetto: condannava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 126.800,74, oltreinteressi legali; condannava [OSCURATO:SOCIETA]. a rivalere il [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 6.197,48, oltre interessidi mora ai tassi di cui all’art. 1284, co. 1, c.c.; condannava il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in solido, alpagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.3. Avverso tale sentenza il Comune di [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso articolando sette motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito condistinti controricorsi.Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnatoconclusioni scritte.I Difensori del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella sentenza impugnata la corte territoriale, dopo averconfermato il rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dalComune, nel merito, riformando parzialmente la sentenza del giudicedi primo grado, che aveva rigettato la domanda del [OSCURATO:PERSONA]: a) haaccertato la responsabilità esclusiva dell'Ente comunale ex art. 2051c.c. per l'omessa manutenzione delle condotte, ritenendo le infiltrazionila "causa prevalente" del cedimento fondale; b) ha condannato: da unlato, il Comune a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 126.800,74,oltre interessi legali; e, dall’altro, la [OSCURATO:SOCIETA]. (subentrata aIna Assitalia) a rivalere il Comune limitatamente alla somma di €6.197,48, in base ai massimali e alle franchigie della polizza vigenteall'epoca del sinistro.2. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso settemotivi. Precisamente:- con il primo motivo denuncia   Motivo ex art. 360 n°3 CPC:erronea applicazione dell’art. 346 CPC  , nella parte in cui la corteterritoriale ha ritenuto rinunciata l’eccezione di prescrizione,nonostante fosse stata espressamente riproposta. Sostiene che, inquanto vittorioso in primo grado, il ricorrente aveva interesse solo ariproporre le eccezioni già formulate. Osserva, inoltre, che la pretesarisarcitoria si era comunque prescritta, sia che si volesse applicare iltermine quinquennale ex art. 2051 c.c. sia il termine decennale ex art.2043 c.c., poiché l’attore avrebbe dovuto avvedersi tempestivamentedelle infiltrazioni dedotte;Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026- con il secondo motivo denuncia   Motivo ex art. 360 n°5 CPC:erroneo, incompleto e parzialmente omesso esame di fatti decisivi peril giudizio, oggetto di discussione tra le parti  , nella parte in cui lacorte territoriale non ha valorizzato le risultanze di altre perizie (arch.Comella e arch. Morelli) che descrivevano lo stato di fatiscenzadell'edificio già da decenni, indipendentemente dalle perdite fognarie,nonché nella parte in cui ha liquidato i danni senza distinguere tra quellirelativi ai vani dell’attore e quelli dell’intero fabbricato;- con il terzo motivo denuncia   Motivo ex art. 360 n°3 CPC:violazione dell’art. 1227 Codice Civile – omessa valutazione didocumenti agli atti del giudizio  , nella parte in cui la corte territorialenon ha applicato l’art. 1227 c.c., omettendo di considerare il concorsodi colpa dei condomini. Sostiene che l’inerzia di questi ultimi (compresoil [OSCURATO:PERSONA]), che avrebbero atteso dieci anni prima di iniziare i lavori diristrutturazione necessari sin dal 2008, aveva aggravato i danni;- con il quarto motivo denuncia   Motivo ex art. 360 n°3 e n°5CPC: erronea valutazione della CTU e violazione dell’art. 61 CPC –omessa valutazione di documenti agli atti del giudizio  , nella parte incui la corte territoriale ha aderito alle conclusioni del perito d'ufficio(Ing. Varvo), omettendo di considerare i profili di colpa del Condominioe le critiche dei consulenti di parte;- con il quinto motivo denuncia   Motivo ex art. 360 n°5 CPC:omesso esame o errata valutazione di fatti decisivi per il giudizio  ,nella parte in cui la corte territoriale ha riconosciuto a favore del Grassoun danno da mancato godimento dell’immobile locato per un periododi complessivi 71 mesi (dalla data dello sgombero, avvenuta nel luglio2009, al giugno 2015), nonostante il contratto di locazione di uno deilocali scadesse nel 2010 e [OSCURATO:PERSONA] avesse già raggiunto l'etàpensionabile nel 2009;- con il sesto motivo denuncia   Motivo ex art. 360 n°3 CPC:violazione dell’art. 2041 Codice Civile  , nella parte in cui la corteNumero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026territoriale, riconoscendo al [OSCURATO:PERSONA] l’intera somma di €. 42.375,11 chelo stesso assumeva di aver speso per i lavori di ristrutturazione,avrebbe in sostanza ingiustificatamente arricchito il [OSCURATO:PERSONA]; in sintesi,secondo il Comune, il [OSCURATO:PERSONA] trarrebbe un ingiusto profitto dallarifusione integrale delle spese sostenute, ritrovandosi proprietario di unimmobile completamente ristrutturato e di valore superiore rispettoallo stato antecedente allo sgombero;- con il settimo motivo denuncia   Motivo ex art. 360 n. 3 CPC:violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art.91 CPC   nella parte in cui la corte territoriale l’ha condannato allespese dei due gradi di merito in conseguenza dell’illegittimità delladecisione principale.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Inammissibile è il primo motivo.L’art. 346 c.p.c. consente la mera riproposizione delle eccezionisolo alla parte totalmente vittoriosa su quel capo di domanda.Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva rigettatol’eccezione di prescrizione con specifica motivazione (atti interruttividel 2011 e 2013).Ne consegue che il Comune, essendo soccombente su tale punto,avrebbe dovuto proporre un appello incidentale specifico.Limitarsi a “riproporre” l’eccezione ex art. 346 c.p.c. èinsufficiente, poiché tale norma si applica solo alla parte totalmentevittoriosa nel merito che intende sottoporre al giudice di secondo gradoquestioni rimaste assorbite.In ogni caso, parte ricorrente non ha richiamato il punto in cuil’eccezione è stata riproposta.3.2. Inammissibile è il secondo motivo.Il Comune ricorrente non indica un “fatto storico” omesso (art.360 n. 5 c.p.c.), ma contesta la valutazione di documenti (altre perizie)che la corte di merito ha ritenuto superate dalla CTU e torna aNumero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026sostenere che le cause dei danni all’immobile erano preesistentiall’ordinanza di sgombero.Occorre al riguardo ribadire che la scelta tra diverse risultanzeprobatorie è un’attività riservata al giudice di merito.3.3. Inammissibile è il terzo motivo.Il motivo si palesa inammissibile per difetto di autosufficienza(art. 366 n. 6 c.p.c.), non riportando specificamente i passaggi degliInoltre, sotto l’apparenza di una violazione di legge, la doglianzamira in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito, precluso in sededi legittimità.3.4. Inammissibile è il quarto motivo.Anche tale motivo è inammissibile per carenza di specificità eautosufficienza. Il ricorrente non ha trascritto i punti salienti delleperizie contestate, né ha indicato dove localizzarle nel fascicolo, né haconfutato analiticamente il percorso logico seguito dalla Corteterritoriale per aderire alle conclusioni dell'ausiliare. E, così operando,ha confezionato un motivo privo della necessaria autosufficienza (art.366 n. 6 c.p.c.).3.5. Inammissibile è il quinto motivo.Invero, la determinazione del periodo di mancato godimentodegli immobili (71 mesi) da prendere a base della liquidazione deldanno è una valutazione di fatto. La Corte ha motivato tale durata inbase alla persistenza dello sgombero e alla necessità dei lavori diripristino; il ricorso tenta di sovrapporre una diversa ricostruzionecronologica non consentita in sede di legittimità.3.6. Inammissibile è il sesto motivo.La censura confonde il piano dell’an debeatur con quello delquantum debeatur. In un’azione fondata sulla responsabilità ex art.2051 c.c., l’eventuale incremento di valore dell’immobile a seguito deilavori di ripristino non integra un’ipotesi di ingiustificato arricchimento,Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026ma rileva, semmai, come criterio correttivo nella quantificazione deldanno, profilo che attiene al merito ed è insindacabile in questa sede.3.7. Inammissibile, infine, è il settimo motivo.Si tratta di un “non motivo”, in quanto la censura sulle spese èpresentata come mera conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi(res sperata), senza denunciare una violazione autonoma del principiodi soccombenza. Poiché il giudice di merito ha applicato correttamenteil criterio della soccombenza sostanziale a seguito del rigetto delle tesicomunali, la decisione sulle spese è immune da vizi.4. In definitiva, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di partericorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti resistenti,nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali peril pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida, quanto alla compagnia [OSCURATO:PERSONA],in euro 7.600,00 per compensi, e, quanto al [OSCURATO:PERSONA], in euro 5.900,00per compensi, oltre, per ciascuna delle parti resistenti, alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a normadel comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il PresidenteLina RubinoPDFinvalido *P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida, quanto alla compagnia [OSCURATO:PERSONA],in euro 7.600,00 per compensi, e, quanto al [OSCURATO:PERSONA], in euro 5.900,00per compensi, oltre, per ciascuna delle parti resistenti, alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio dimerito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a normadel comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Numero registro generale 10838/2024Numero sezionale 690/2026Numero di raccolta generale 6933/2026Data pubblicazione 23/03/2026Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il PresidenteLina RubinoPDFinvalido *
Sentenza Cassazione n. 06933/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris